Trib. Trento, sentenza 30/07/2024, n. 763
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Testo completo
R.G.N. 1302/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Sabrina Moschen
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Nicoletta Dalsasso CONVENUTO
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 dicembre 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito:
1)pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno quindi legalmente separati fermi gli obblighi di Legge, addebitando la colpa della separazione al marito;
2)disporre, in ragione delle motivazioni sopra addotte, l'affido super esclusivo dei figli alla signora che con lei convivranno nel nuovo appartamento locato;
Parte_1
1 3)disporre che il signor versi un assegno mensile di euro 270,00 per ciascun Controparte_1
figlio, automaticamente soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento degli stessi da versarsi in via diretta ed anticipata da parte del datore di lavoro entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente della signora Parte_1
nonché provveda al pagamento delle spese straordinarie per la quota del 100% in
[...]
ragione delle sue maggiori capacità economiche. Attesa l'impossibilità di un pacifico confronto tra le parti si ritiene che tutte le spese straordinarie non debbano essere previamente concordate ma semplicemente documentate e giustificate con invio a mezzo mail, whatsapp e/o sms. Il signor usufruirà anche delle relative detrazioni nel 730 CP_1
ove dallo stesso effettivamente pagate;
4) disporre in favore della signora ed a carico del Parte_1 Controparte_2
il pagamento a titolo di assegno di mantenimento della somma di euro 200,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat e da versarsi anche questo in via diretta da parte del datore di lavoro;
5) diritto di visita da effettuarsi in ambiente protetto e da concordarsi in base alle indicazioni del nominando CTU e, comunque, previsto solo ove decada il provvedimento di allontanamento e vi sia l'adesione dei figli;
6) ordinare/disporre, se necessario, che il resistente presti il consenso al rilascio di passaporto con iscrizione dei figli minori sui documenti della signora Parte_1
7) Ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Levico Terme l'annotazione della sentenza a margine dell'atto stesso;
8) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per Legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. pronunciare la separazione dei coniugi rigettando la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1 Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori, con diritto di visita del padre da prevedersi ogni Persona_3
2 fine settimana, da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio, con pernottamento dei minori presso la casa paterna;
3. prevedere il versamento da parte del ricorrente alla resistente, quale contributo al mantenimento dei figli minori della somma complessiva mensile di € 500,00 (€ 167,00 per ogni figlio);
4. disporre che i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie da effettuare in favore dei figli in misura paritaria.
5. rigettare la richiesta di assegno di mantenimento svolta della ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a spese generali, IVA e CNPA come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2021, la sig.ra ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. in data 11 settembre 2009 in Marocco Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Levico Terme parte II serie C
n.16 anno 2021) e che dalla loro unione sono nati i figli in data 9 novembre 2010, Per_1
in data 4 agosto 2014 e in data 19 maggio 2016. Per_2 Per_3
La ricorrente ha dedotto che la fine del matrimonio è stata causata dai comportamenti del marito in violazione dei doveri matrimoniali, rappresentando che il marito era dipendente dal gioco e che, a seguito del verificarsi di plurimi episodi di violenza e di maltrattamenti, è stata applicata nei confronti del sig. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa CP_1
familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.
La stessa ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con affido esclusivo dei figli minori alla madre, visite tra padre e figli in ambiente protetto e obbligo a carico del convenuto di corrispondere mensilmente la somma di euro
270,00 a figlio a titolo di loro mantenimento ordinario ed euro 200,00 per il mantenimento della moglie, rappresentando che lei non ha un'occupazione lavorativa mentre il marito è dipendente presso Biatel spa e percepisce al mese 1.900,00 euro.
All'udienza presidenziale del 29 settembre 2021 è comparsa la sola parte ricorrente;
il
Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori (“1) autorizza i coniugi a vivere separati
3 2) affida i figli alla signora che con lei convivranno in via superesclusiva;
Parte_1
3) pone a carico di il versamento di un assegno mensile di euro 250,00 per Controparte_1
ciascun figlio, automaticamente soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di concorso per il mantenimento degli stessi, da versarsi in via diretta ed anticipata da parte del datore di lavoro sul conto corrente della signora . 4) il padre è Parte_1
tenuto a provvedere al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli per la quota dell'80% in ragione delle sue maggiori capacità economiche. 5) pone a carico del signor il versamento in favore della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Sabrina Moschen
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Nicoletta Dalsasso CONVENUTO
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 dicembre 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito:
1)pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno quindi legalmente separati fermi gli obblighi di Legge, addebitando la colpa della separazione al marito;
2)disporre, in ragione delle motivazioni sopra addotte, l'affido super esclusivo dei figli alla signora che con lei convivranno nel nuovo appartamento locato;
Parte_1
1 3)disporre che il signor versi un assegno mensile di euro 270,00 per ciascun Controparte_1
figlio, automaticamente soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento degli stessi da versarsi in via diretta ed anticipata da parte del datore di lavoro entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente della signora Parte_1
nonché provveda al pagamento delle spese straordinarie per la quota del 100% in
[...]
ragione delle sue maggiori capacità economiche. Attesa l'impossibilità di un pacifico confronto tra le parti si ritiene che tutte le spese straordinarie non debbano essere previamente concordate ma semplicemente documentate e giustificate con invio a mezzo mail, whatsapp e/o sms. Il signor usufruirà anche delle relative detrazioni nel 730 CP_1
ove dallo stesso effettivamente pagate;
4) disporre in favore della signora ed a carico del Parte_1 Controparte_2
il pagamento a titolo di assegno di mantenimento della somma di euro 200,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat e da versarsi anche questo in via diretta da parte del datore di lavoro;
5) diritto di visita da effettuarsi in ambiente protetto e da concordarsi in base alle indicazioni del nominando CTU e, comunque, previsto solo ove decada il provvedimento di allontanamento e vi sia l'adesione dei figli;
6) ordinare/disporre, se necessario, che il resistente presti il consenso al rilascio di passaporto con iscrizione dei figli minori sui documenti della signora Parte_1
7) Ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Levico Terme l'annotazione della sentenza a margine dell'atto stesso;
8) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per Legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. pronunciare la separazione dei coniugi rigettando la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1 Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori, con diritto di visita del padre da prevedersi ogni Persona_3
2 fine settimana, da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio, con pernottamento dei minori presso la casa paterna;
3. prevedere il versamento da parte del ricorrente alla resistente, quale contributo al mantenimento dei figli minori della somma complessiva mensile di € 500,00 (€ 167,00 per ogni figlio);
4. disporre che i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie da effettuare in favore dei figli in misura paritaria.
5. rigettare la richiesta di assegno di mantenimento svolta della ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a spese generali, IVA e CNPA come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2021, la sig.ra ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. in data 11 settembre 2009 in Marocco Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Levico Terme parte II serie C
n.16 anno 2021) e che dalla loro unione sono nati i figli in data 9 novembre 2010, Per_1
in data 4 agosto 2014 e in data 19 maggio 2016. Per_2 Per_3
La ricorrente ha dedotto che la fine del matrimonio è stata causata dai comportamenti del marito in violazione dei doveri matrimoniali, rappresentando che il marito era dipendente dal gioco e che, a seguito del verificarsi di plurimi episodi di violenza e di maltrattamenti, è stata applicata nei confronti del sig. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa CP_1
familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.
La stessa ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con affido esclusivo dei figli minori alla madre, visite tra padre e figli in ambiente protetto e obbligo a carico del convenuto di corrispondere mensilmente la somma di euro
270,00 a figlio a titolo di loro mantenimento ordinario ed euro 200,00 per il mantenimento della moglie, rappresentando che lei non ha un'occupazione lavorativa mentre il marito è dipendente presso Biatel spa e percepisce al mese 1.900,00 euro.
All'udienza presidenziale del 29 settembre 2021 è comparsa la sola parte ricorrente;
il
Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori (“1) autorizza i coniugi a vivere separati
3 2) affida i figli alla signora che con lei convivranno in via superesclusiva;
Parte_1
3) pone a carico di il versamento di un assegno mensile di euro 250,00 per Controparte_1
ciascun figlio, automaticamente soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di concorso per il mantenimento degli stessi, da versarsi in via diretta ed anticipata da parte del datore di lavoro sul conto corrente della signora . 4) il padre è Parte_1
tenuto a provvedere al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli per la quota dell'80% in ragione delle sue maggiori capacità economiche. 5) pone a carico del signor il versamento in favore della
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