Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2024, n. 292

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2024, n. 292
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 292
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

V.G. n. 2270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2270/2024, in materia di separazione congiunta ex art.
473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carlo Giuseppe Merlino e Anna Maria Torello

- ricorrente -

e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Carlo Giuseppe Merlino e Anna Maria Torello

- ricorrente -

Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 11.11.2024.
Condizioni congiunte: “1- la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in ER
via condivisa da entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;

2- manterrà la residenza anagrafica e la collocazione ER
1


prevalente presso la madre, nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita a Incisa
Scapaccino in via IV Novembre n. 10, o in al-tra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;

3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, temporaneamente, in un appartamento sito a Vaglio Serra in via Roma n. 43, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì dall'ora di cena, con conseguente pernottamento presso di lui, e per tutta la giornata del giorno a seguire (sabato), riaccompagnandola a casa prima dell'ora di cena, tenendo, sempre e comunque, in debita considerazione gli impegni e la volontà di ;

4- i ER
genitori, preso atto che in questa fase il rapporto padre - figlia risulta essere piuttosto difficoltoso, si sono determinati a fare intraprendere a un percorso di sostegno psicologico, al fine di ER
consentirle di superare questo momento di transizione. Per tale ragione, le frequentazioni tra lei e il padre andranno gradatamente aumentando - prevedendo una maggiore alternanza tra i genitori - non appena la minore ne esprimerà il desiderio;

5- le principali festività di calendario (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;

6- salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;

7- durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche ER
non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;

8- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore. I genitori, inoltre, si impegnano a non presentare a nuovi compagni/e prima che ER
siano trascorsi due anni dalla sentenza di separazione;

9- il sig. corrisponderà alla CP_1
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario, un contributo Parte_1
2
mensile di € 800,00 per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat;
10- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di
Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;

d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami
e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11- ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto
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