Trib. Catania, sentenza 06/06/2024, n. 3122

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 06/06/2024, n. 3122
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3122
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLIC A ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 28 maggio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10531/2023 R.G. promossa da
TA CO, nato a [...] li 19.4.1968 – c.f. [...]- rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Spina e Sebastiano Mauro Bonaccorso come per procura in atti;

-ricorrente- contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli;

-resistente-
Avente ad oggetto: Trattamento di fine rapporto – Saldo - Datore di lavoro fallito – Fondo di garanzia
Conclusioni: Parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023, TA CO ha esposto: che il Tribunale di Catania con sentenza del 17/10/2019 ha dichiarato il fallimento della datrice di lavoro DA OU SPA (c.f. e P.IVA 04787640871) con sede in Aci Catena (CT), Via
Allegracuore n. 6;
di essere pertanto rimasto a credito degli importi spettantigli a titolo di retribuzioni e TFR;
di avere fatto istanza di ammissione al passivo fallimentare con insinuazione n. 86 del 30/1/2020 e di essere stato ammesso – per quanto in questa sede rileva – in misura pari a 9.705,03 per tfr al lordo delle ritenute;
che presentata in data 13.4.2022, a mezzo patronato, rituale domanda di liquidazione delle somme ammesse al passivo, gli venivano corrisposte solo le somme dovute per retribuzioni, nonché un acconto sul tfr pari a € 5.098,48 al netto di ritenute, insoddisfacente rispetto a quanto dovuto.
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Ciò premesso, considerato che era stata prodotta la Certificazione Unica 2019;
che nello stato passivo della procedura fallimentare della AC US S.p.A. egli risultava tra
l'altro ammesso per l'importo lordo di euro 9.705,03 per tfr a fronte del quale gli era stata corrisposta la precisata somma netta di euro 5.098,48, in ogni caso insufficiente a soddisfare il credito per la causale precisata anche a voler considerare la ritenuta di imposta pari al 23%;
ha concluso chiedendo:
“...accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia INPS della somma complessiva lorda di euro 11.319,53 o della somma maggiore (anche in caso di accertamento che anziché acconti TFR trattavasi di prestiti da restituire) o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 6.2510,5 (già ridotta da quanto liquidato da INPS e cioè euro 5.098,48) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo, alla quale somma lorda deve andare solo detratta la ritenuta di legge del 23%;
3) condannare l'INPS al pagamento dei compensi professionali oltre accessori da distrarsi nei confronti dei difensori che si dichiarano antistatari.

Con memoria del 1 dicembre 2023 l'INPS deduceva che TA CO risultava ammesso al passivo del fallimento della DA per l'importo di € 9.705.03 (pari alla differenza tra totale Tfr €.26.094,36 ed acconto percepito €.16.389,33);
che con provvedimento del 17/03/2023 l'Istituto aveva liquidato
l'importo lordo di € 8.852,82 pari alla differenza tra il totale Tfr rimasto in azienda pari ad € 25.242,15 ed € 16.389,33;
che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda del Fondo di garanzia, mod. SR54, il lavoratore indicava i seguenti importi: € 26.094,36 totale Tfr rimasto in azienda ed € 16.389,33 acconti percepiti senza indicazione di alcuna trattenuta fiscale sugli acconti di Tfr;
che sulla prestazione corrisposta dal Fondo di garanzia erano stati riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino al soddisfo per l'importo, rispettivamente di € 250,87 ed € 1.364,21.
In sede di liquidazione, infatti, l'Inps in quanto sostituto di imposta, tenuto a operare le ritenute IRPEF all'atto del pagamento del Tfr, aveva considerato la tassazione di tutto il trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente non aveva specificamente allegato che in sede di pagamento degli acconti percepiti, fossero già state considerate ed operate le trattenute a fini fiscali, risultando pertanto infondata la richiesta di condanna nella misura dedotta, laddove doveva tenersi conto dell'obbligo dell'ente previdenziale di applicazione delle ritenute fiscali nel rispetto della sua funzione di sostituto di
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imposta secondo le modalità di tassazione del Tfr di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR;
questione che peraltro andava vagliata dal giudice tributario.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Catania, Sez. lavoro, ogni contraria domanda, conclusione
e richiesta disattesa, preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, vertendosi su controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
(art. 2, comma 1, D. Lgs. n° 546/1992).
In subordine, nel merito, rigettare il ricorso per i motivi esposti, dichiarando che più nulla l'INPS deve al ricorrente in relazione alle domande oggetto di lite.
In estremo subordine limitare l'eventuale condanna dell'Inps ad € 852,21 lorde pari alla differenza tra €.9.705,03 (somma ammessa allo stato passivo) ed € 8.852,82 (somma liquidata dal Fondo di garanzia Inps).
Con il favore di spese ed onorari di causa.
Esaminate le difese e conclusioni delle parti;
ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica
d'ufficio;
depositata la relazione peritale;
disposta la trattazione del procedimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
viste le note sostitutive autorizzate depositate da parte ricorrente;
all'esito della udienza del 28 maggio 2024 la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.


1. Sul difetto di giurisdizione

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'INPS in favore del giudice tributario.
Oggetto del contendere non è infatti né la qualità di debitore del datore di lavoro insolvente ed in suo luogo dell'INPS, chiamato a soddisfare il credito del lavoratore con conseguente diritto di surroga in sede fallimentare, né l'esistenza stessa dell'obbligo fiscale, con riguardo al quale il datore di lavoro prima e l'ente previdenziale poi hanno posizione di sostituti di imposta come tali tenuti ad effettuare in sede solutoria le dovute ritenute, né ancora la misura di tale obbligo, piuttosto dirimendosi – in fatto – in ordine all'importo che in concreto spetta al lavoratore di società fallita, in ragione delle somme al predetto titolo corrisposte previa verifica degli importi dovuti al netto e al lordo di ritenute fiscali.


2. Sul Fondo di Garanzia e sui presupposti del suo intervento

La l. 29.05.1982, n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso
l'INPS il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori subordinati, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR e, a
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seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n.80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione
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