Trib. Bari, sentenza 23/04/2024, n. 1709

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 23/04/2024, n. 1709
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1709
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 23/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. R.G. 6452/2021, cui è riunita la causa N. R.G. 3317/22, tra:
ZZ ON, rappr. e dif. dall'avv. DE VIVO MARCELLO;

RICORRENTE
e:
INPS, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2021, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere bracciante agricola a tempo determinato - conveniva in giudizio l'Inps, perché fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per ulteriori 50 giornate nell'anno 2020 oltre a quelle (96) già riconosciute dall'istituto.
Con successivo ricorso rubricato al n. Rg. 3317/22 la ricorrente, premesso di aver già inoltrato un giudizio per il riconoscimento delle 50 giornate espletate alle dipendenze della Smart JOB nell'anno 2020, deduceva di aver inoltrato la domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, di aver appreso da una nota INPS del 11.06.2021 che la prestazione era stata calcolata su sole 96 giornate anziché sulle complessive 146 e di aver attivato il prescritto contenzioso amministrativo


innanzi al Comitato Provinciale. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto a vedersi riliquidare l'indennità di disoccupazione agricola in relazione al numero complessivo delle giornate.
Si costituiva l'Inps in entrambi i giudizi concludendo per il rigetto dei ricorsi.
Con ordinanza del 21.03.2023 il giudicante disponeva la riunione al presente fascicolo del procedimento recante R.G. n. 3317/2022.
Ile domande sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'istituto
(cfr. sentenze Tribunale di Bari sez. lav. N. 3257/2022 pubbl. il
23.11.2022 e n. 540/2023 pubbl. il 21.02.2023).
Come affermato in giurisprudenza, le assicurazioni sociali sono dominate dal principio di automaticità delle prestazioni, contemplato da varie disposizioni speciali, anche risalenti, come l'art. 22 r.d.l. 1765/35 in relazione agli infortuni e alle malattie professionali, l'art. 27 r.d.l.
636/39
per le prestazioni previdenziali temporanee e l'art. 40 l. 153/69 quanto alle gestioni pensionistiche.
L'espressione normativa generale è l'art. 2116, co. 1, c.c., secondo cui le omissioni contributive datoriali non pregiudicano la maturazione del diritto del lavoratore subordinato a fruire dei trattamenti previdenziali obbligatori: invero, “le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.
Dunque, a costituire la fattispecie assicurativa basta, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà dei soggetti e da qualsiasi adempimento formale, il fatto storico della prestazione lavorativa in regime di subordinazione, che assume rilevanza giuridica ai fini contributivi e previdenziali. In presenza di tale requisito positivo e in mancanza della prescrizione dei contributi omessi, che è irrinunciabile e li rende irricevibili, il lavoratore subordinato, il quale abbia agito nei confronti dell'ente gestore per ottenere il pagamento della prestazione negata in sede amministrativa, può chiedere al giudice previdenziale
l'accertamento incidentale circa l'adeguatezza, complessivamente, della contribuzione versata e di quella spettante.
Ebbene, nell'odierna fattispecie il ricorrente ha agito nei confronti dell'Inps per conseguire la riliquidazione di una determinata prestazione
previdenziale e per ottenere il riconoscimento di contribuzione della quale fossero contestati i presupposti.
Al contempo, è noto come l'Inps non possa sostituirsi al datore di lavoro inadempiente nel versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro, derivando l'azione di regolarizzazione contributiva da un'obbligazione derivante dal rapporto di lavoro che può essere esclusivamente finalizzata alla condanna del datore di lavoro, non anche dell'Istituto previdenziale, il quale deve essere sì convenuto in giudizio, ma al solo fine di sentir dichiarare l'obbligo del datore inadempiente al versamento dei contributi nei propri confronti e in favore del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n.
19398/14
).
Sull'argomento la giurisprudenza di legittimità si è così espressa (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3491/14
): < infatti scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.
Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del
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