Trib. Brescia, sentenza 13/11/2024, n. 4621
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Testo completo
N. R.G. 10994/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILEFAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott.ssa C T Giudice relatore dott. F R Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10994/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv I P Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. F M CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “1) in merito allo status, In via principale: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 11.09.1993 in Marone (Bs) iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n.
9 - Parte II – Serie A, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) in merito all'assegno divorzile, In via principale: dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra In subordine: stabilire che il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno divorzile CP_1 Pt_1 CP_1 pari ad € 150,00= o altra somma che il Giudice riterrà congrua fino a che la sig.ra non abbia reperito CP_1 un'occupazione. in ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta perché infondata sia in fatto che in diritto, così decidere: in principalità:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 11.09.1993, in Marone (BS), dalla sig.ra C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...], CP_1 C.F._1
05.03.1965, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Marone (BS), n.09 -Parte II -Serie A dell'anno 1993, disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza ed ogni altra incombenza di legge, con ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile mensile di € Controparte_2 CP_1
450,00 o quella diversa somma che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, in ogni caso non inferire all'attuale contribuzione al mantenimento di € 260,00 mensili, per permettere alla signora di far fronte al suo mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- rigettare ogni altra e diversa richiesta del Sig. , in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2021 dopo aver premesso che in data 11.09.1993 Parte_1 in Marone (Bs) aveva contratto matrimonio concordatario con che dall'unione non erano CP_1 nati figli, e che con Decreto n. cronol. 8935/2017 del 13.10.2017 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio, non essendoci alcuna possibilità o volontà di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Con riferimento alle questioni economiche deduceva che in sede di separazione era stato stabilito a suo carico un assegno di mantenimento pari ad € 260,00 mensili da versare in favore della moglie fino a che la stessa non avesse raggiunto l'indipendenza economica e pertanto, essendo ormai trascorsi quattro anni dalla data della separazione e in assenza di alcun motivo ostativo allo svolgimento di un'attività lavorativa avendo la sig.ra vuto tutto il tempo necessario per reperire un'occupazione, chiedeva che nessun CP_1 assegno divorzile fosse più previsto in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2022, si costituiva in giudizio
[...]
a quale, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva CP_1 che fosse previsto a carico del ricorrente l'obbligo di versarle un assegno divorzile mensile di € 450,00 o che,