Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 326
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Testo completo
N. R.G. 3830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. n. 3830/2024 V.G. promosso con ricorso depositato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tessarin, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in Taglio di Po (RO) via
Romea 203 Rovigo, vicolo Castello 3
RICORRENTE
E DA
(cf ), rappresentato e difeso dall' Avv. Letizia Parte_2 C.F._2
Guglielmi, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Rovigo, Corso del popolo 161
RICORRENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza
“1Affido condiviso con collocamento paritario alternato della minore secondo le seguenti modalità: La minore trascorrerà a mesi alterni i giorni dal lunedì al mercoledì con la madre e dal giovedì alla
domenica con il padre (a titolo esemplificativo, settembre dal lunedì al mercoledì con la madre e dal
giovedì alla domenica con il padre e viceversa ad ottobre). Si conviene che il genitore che ha in affido la minore il mercoledì provveda ad accompagnarla a scuola il giovedì e che l'altro la prelevi il giovedì
e così avvenga anche per il genitore affidatario della domenica che dovrà accompagnarla il lunedì. La
1
minore trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche
estive, sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, festività infra-annuali alternate, salvi migliori accordi tra i genitori. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune
accordo fra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei loro figli. I ricorrenti convengono che la residenza anagrafica della minore sia presso l'abitazione materna in via G. Matteotti 285/5. 2. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento della minore,
atteso che le modalità di affido e collocamento della minore che consentono ai genitori di provvedervi
in via autonoma ed in egual modo e misura. Il padre verserà alla madre il 70 % delle spese straordinarie sostenute