Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2024, n. 147
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Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. G G - Presidente rel.
2) dott.ssa T V G - Giudice
3) dott. S R - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 807 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 21/05/1975, residente in C.DA BRIGATA 88042 FALERNA e sig. - CF Parte_2
– nato a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 30/03/1971 e residente in C.DA BRIGATA C.F._2
88042 FALERNA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. METALLO CONCETTA - CF - C.F._3 elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 16 ottobre 2024”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15/10/2024 - che i ricorrenti, in data 18/05/1993, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Castiglione Marittimo, Comune di Falerna, trascritto nei registri del Comune di Falerna, Anno
1993, parte II, serie A, n. 1, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- Dal matrimonio suddetto, in data 19.06.1993 in , era nato il primo figlio e Parte_3 Persona_1 poi, in data 4.5.1998, in la secondogenita , entrambi – allo stato - maggiorenni ed Parte_3 Per_2 economicamente indipendenti.
2
- L'ultima residenza comune dei coniugi era stata fissata in Falerna M.na, C. da Brigata snc, ove anche il sig.
, ancora per breve periodo, risultava essere residente;
Pt_2
- Da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e – pertanto - essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di essi, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Tanto premesso, i ricorrenti - come in atti rappresentati, difesi e domiciliati - chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando alla cancelleria di Parte_1 Parte_2 trasmettere copia autentica dell'emanando provvedimento, limitatamente al presente capo e al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falerna (CZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, in relazione al matrimonio contratto in Castiglione Marittimo, trascritto nei registri del
Comune di Falerna, Anno 1993, parte II, serie A, n. 1;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in Falerna M.na, C. da Brigata snc, catastalmente individuata al Catasto fabbricati del detto Comune, Fg. 19 p.lla 954 sub. 4, sulla quale la sig.ra vanta