Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 62

TRIB Asti
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Asti
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 62
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 62
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

V.G. 4290 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4290/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
difeso/a dall'AVV.
E
nato il [...] a [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'AVV. BONA GIANLUCA*
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;

preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la ex casa famigliare, sita in Pocapaglia (CN), Strada Boschi n. 94/a, di proprietà della nonna del sig. , sig.ra , continuerà ad essere abitata dalla OR insieme alle CP_1 Controparte_2 Pt_1
tre figlie (come da scrittura di accordo già sottoscritta tra le parti interessate) fintanto che la stessa non avrà reperito una nuova collocazione abitativa, comunque entro e non oltre un anno dalla comunicazione del provvedimento di regolamentazione dei rapporti genitoriali. Il sig. ha giù CP_1
provveduto a trasferirsi altrove;

2) le figlie , e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;

3) gli arredi e i beni presenti nella ex casa famigliare resteranno in uso alla OR fintanto Pt_1
che la stessa rimarrà nella ex casa famigliare. Allorquando la stessa si trasferirà altrove con le figlie, la OR potrà asportare i beni già dettagliati con scrittura privata a parte;
Pt_1
4) le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore, nei periodi di cui ha con sé le minori, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;

5) il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie
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