Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 5140
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 15248/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
RB ID, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CUCCHIARA ed
elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello, n. 23.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Di Gloria ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
All'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza;
per l'effetto, ordina all'INPS di ripristinare in favore di RB ID l'erogazione del reddito di cittadinanza, a decorrere dalla data di revoca dello stesso, sino al mese di aprile 2024;
condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2023, con domanda cautelare, la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere percettore del reddito di cittadinanza dal 2021 e che tale prestazione era stata revocata con provvedimento INPS del 7 ottobre 2023 a seguito di “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013” (cfr. allegato n. 1 del ricorso), conveniva in giudizio l'INPS per sentire “Sospendere la revoca del provvedimento INPS n.
RK266491701936-6 prot. n. INPS-RDC2021-5075093 per la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora come sopra sinteticamente argomentato. IN VIA PRINCIPALE - accertare e
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dichiarare il diritto del Sig. AR ID a percepire il reddito di cittadinanza anche il periodo contestato dai provvedimenti di indebito, fino alla sussistenza dei requisiti e, per l'effetto, - accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'illegittimità totale del
provvedimento n. RK266491701936 e del relativo indebito assistenziale;
- condannare l'Istituto
Nazionale della Previdenza sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei ratei di R.D.C. non versati nella somma che dovrà quantificarsi, o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive
scadenze al saldo, e vita natural durante;
IN SUBORDINE - accertare e dichiarare il diritto del
Sig. AR ID a percepire il reddito di cittadinanza dal momento della comunicazione del cambio di residenza e, dunque, dal settembre 2019, fino alla sussistenza dei requisiti e, per l'effetto,
- accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'illegittimità parziale
del provvedimento n. RK266491701936;
- condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione dei ratei di R.D.C. non versati dal settembre 2019 nella somma che dovrà quantificarsi, o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo, e vita natural durante;
[…] Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, preliminarmente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29 gennaio 2024, in accoglimento della proposta domanda cautelare, veniva dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e, per l'effetto, veniva ordinato in via cautelare all'INPS di ripristinare in favore del ricorrente
l'erogazione del reddito di cittadinanza, a decorrere dalla data di revoca dello stesso.
Con note autorizzate del 28 novembre 2024, la parte ricorrente