Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. 255 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Natalia Pala, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
LI NA;
ER IN;
PA NN;
PARO
IN;
AS PA IN;
RG IC;
II
EO OL;
TO IA con l'avv. BARBONI DOMENICO e l'avv.ta NARDONE ANNAMARIA
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore con i dott.ri ER LU, CHIARANDÀ GABRIELE MA, MA
NA, ES MM MACRÌ IDAex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. LI NA;
ER IN;
PA
NN;
PARO IN;
AS PA IN;
RG
IC;
II EO OL;
TO IA hanno adito
l'intestato Tribunale rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del
Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato, così dettagliati:
LI NA:
• dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 7 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
• dal 23 settembre 2020 al 30 giugno 2021;
• dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022;
ER IN:
• dal 2 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 19 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
• dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021;
PA NN:
• dal 18 settembre 2018 al 31 agosto2019;
• dal 26 settembre 2019 al 31 agosto2020;
• dall'1 settembre 2020 al 31 agosto2021;
PARO IN:
• dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 12 settembre 2019 al 31 agosto2020;
• dal 2 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
AS PA IN:
• dal 19 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 27 settembre 2019 al 31 agosto 2020;
• dall'1 ottobre 2020 al 31 agosto2021;
RG IC:
• dal 16 ottobre 2018 al 31 agosto2019;
• dal 25 settembre 2019 al 31 agosto2020;
• dal 30 settembre 2020 al 31 agosto2021;
• dal 7 settembre 2021 al 31 agosto2022;
• dal 5 novembre 2022 al 31 agosto2023;
II EO OL:
• dal 13 settembre 2018 al 31 agosto2019
TO IA
2
• dal 18 settembre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 19 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
• dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021;
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n.
1999/70, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Hanno evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del
Ministero alla concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici di seguito dettagliati:
• LI NA: a.s.2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
a.s. 2021/22;
• ER IN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• PA NN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• PARO IN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• AS PA IN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• RG IC: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
a.s. 2021/22;
a.s.
2022/23;
3
• II EO OL: a.s. 2018/19;
• TO IA: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'Istruzione ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro
Tribunale. Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con d.l. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della
CGUE e ha chiesto il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi. Ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c per l'annualità 2018/2019. Ha sottolineato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia – e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1 – Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art.
1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro
500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel
4 contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Natalia Pala, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
LI NA;
ER IN;
PA NN;
PARO
IN;
AS PA IN;
RG IC;
II
EO OL;
TO IA con l'avv. BARBONI DOMENICO e l'avv.ta NARDONE ANNAMARIA
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore con i dott.ri ER LU, CHIARANDÀ GABRIELE MA, MA
NA, ES MM MACRÌ IDAex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. LI NA;
ER IN;
PA
NN;
PARO IN;
AS PA IN;
RG
IC;
II EO OL;
TO IA hanno adito
l'intestato Tribunale rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del
Ministero dell'Istruzione, in forza di contratti a tempo determinato, così dettagliati:
LI NA:
• dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 7 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
• dal 23 settembre 2020 al 30 giugno 2021;
• dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022;
ER IN:
• dal 2 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 19 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
• dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021;
PA NN:
• dal 18 settembre 2018 al 31 agosto2019;
• dal 26 settembre 2019 al 31 agosto2020;
• dall'1 settembre 2020 al 31 agosto2021;
PARO IN:
• dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 12 settembre 2019 al 31 agosto2020;
• dal 2 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
AS PA IN:
• dal 19 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 27 settembre 2019 al 31 agosto 2020;
• dall'1 ottobre 2020 al 31 agosto2021;
RG IC:
• dal 16 ottobre 2018 al 31 agosto2019;
• dal 25 settembre 2019 al 31 agosto2020;
• dal 30 settembre 2020 al 31 agosto2021;
• dal 7 settembre 2021 al 31 agosto2022;
• dal 5 novembre 2022 al 31 agosto2023;
II EO OL:
• dal 13 settembre 2018 al 31 agosto2019
TO IA
2
• dal 18 settembre 2018 al 30 giugno 2019;
• dal 19 settembre 2019 al 30 giugno 2020;
• dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021;
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n.
1999/70, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Hanno evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del
Ministero alla concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici di seguito dettagliati:
• LI NA: a.s.2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
a.s. 2021/22;
• ER IN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• PA NN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• PARO IN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• AS PA IN: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
• RG IC: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
a.s. 2021/22;
a.s.
2022/23;
3
• II EO OL: a.s. 2018/19;
• TO IA: a.s. 2018/19;
a.s. 2019/20;
a.s. 2020/21;
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'Istruzione ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro
Tribunale. Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con d.l. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della
CGUE e ha chiesto il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi. Ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c per l'annualità 2018/2019. Ha sottolineato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia – e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1 – Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art.
1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro
500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel
4 contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento
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