Trib. Messina, sentenza 11/03/2024, n. 479

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 11/03/2024, n. 479
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 479
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa R B, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4731/2014 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
A C giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Taormina (ME) il 27/09/1965, n.q. di legale Controparte_1 rappresentante pro tempore dell'omonima impresa, p.i. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall' Avv. C R M G giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 luglio 2014, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della , dal 24 Controparte_2
maggio 2000 al 30 settembre 2009, con la qualifica di geometra;

- di avere lavorato per otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana, percependo, all'inizio del rapporto di lavoro, £ 600.000 mensili e, successivamente, da aprile 2001 a dicembre 2002
€ 413,00, da gennaio 2003 a giugno 2003 € 600,00, da luglio 2003 a settembre 2004 € 700,00, da ottobre 2004 a settembre 2007 € 1.400,00 e, da luglio 2008 a maggio 2009 € 1.300,00;

- di non aver percepito una retribuzione sufficiente ad assicurargli una esistenza libera e dignitosa né proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto;


- di non aver percepito le retribuzioni relative alle ultime quattro mensilità del rapporto di lavoro, di non aver goduto del periodo di ferie annuali, di non aver mai percepito l'indennità sostitutiva dei permessi né l'indennità sostitutiva di preavviso né il TFR;

- con lettera racc. a/r del 20 giugno 2014 aveva costituito in mora il resistente, senza riscontro.
Esponeva di avere diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del
[...]
, a percepire € 31.128,08 a titolo di differenze retributive, € 905,24 a titolo Controparte_3 di indennità sostitutiva di ferie, € 5.568,08 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi, € 671,50
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 9.290,68 a titolo di TFR.
Chiedeva, pertanto, che parte resistente venisse condannata al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di € 47.563,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
, n.q. di legale rappresentante pro tempore della omonima impresa, Controparte_1
costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art 2934 e 2955 c.c. c.c. crediti vantati dal lavoratore per le ultime quattro mensilità , ossia da giugno a settembre 2009 .
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto reclamato dal lavoratore per le tredicesime mensilità, indennità sostitutive, ferie , festività , ai sensi e per gli effetti dell'art 2956 c.c relativamente al periodo da maggio 2000 al 30 Settembre 2007.
Relativamente al periodo da luglio 2008 a settembre 2009, rilevava che il diritto vantato poteva essere reclamato nel termine di tre anni dalla cessazione del rapporto avvenuto nel settembre
2009.
Eccepiva, altresì, la prescrizione in ordine alle somme richieste per differenze di retribuzione dal mese di maggio 2000 al mese di settembre 2007, osservando che il ricorrente era all'inizio un semplice un apprendista e non aveva le competenze per svolgere un lavoro qualificato ed assolutamente infondata quindi era la richiesta di corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive dal mese di maggio 2000 al mese di settembre 2007 per intervenuta prescrizione e comunque anche nel merito .
Relativamente al periodo successivo, da luglio 2008 al settembre 2009, l'attività lavorativa della ditta cessava solitamente nei mesi di agosto di ogni anno, svolgendosi attività lavorativa solo la prima settimana di agosto e veniva altresì interrotta l'attività per le festività natalizie e le festività pasquali .
Chiedeva, pertanto, che che venissero rigettate tutte le domande proposte dal ricorrente per intervenuta prescrizione e che venissero ritenuti illegittimi ogni diritto e pretesa del lavoratore con vittoria di spese e compensi.
L'udienza del 14 febbraio 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo che il resistente venga condannato a corrispondergli il complessivo importo di € 47.563,58 in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 24 maggio 2000 al 30 settembre 2009, per i titoli indicati in ricorso.
Dalla documentazione in atti (v. buste paga) risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 3 luglio 2003 al 30 settembre 2007 con la qualifica di geometra, inquadrato nel liv. V del CCNL di categoria.
Occorre, dunque, innanzitutto accertare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti anche nei periodi non regolarizzati e indicati in ricorso.
Al riguardo va rilevato ai sensi dell'art. 2094 c.c.È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua
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