Trib. Verona, sentenza 07/11/2024, n. 2528
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. A G Presidente dott. M V Giudice dott. C D M Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5439/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
R A, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 7122 Verona
(VR), Via Della Valverde n. 50,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISCHI Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. AGNOLI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA
GHETTO, 13 37137 VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare:
- il contributo al mantenimento determinato in sentenza di separazione a favore della moglie sig.ra non sussistendone i presupposti;
Controparte_1
confermare:
- la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , in Persona_1
conformità a quanto disposto dalla Presidente Dott.ssa Guerra con i provvedimenti presidenziali del 15/02/2023, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese documentate e compensi, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
in via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “Nel merito:
- disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Corigliano Calabro (CS) in data 16.04.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1988, in presenza dei presupposti ex art. 3, comma 2, lettera b), Legge n. 898/70;
- porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere a favore della signora Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) mensili, mediante Controparte_1
bonifico mensile sul conto corrente già noto, entro il giorno 10 di ogni mese;
- prevedersi la rivalutazione annuale secondo i vigenti parametri ISTAT a partire dall'anno successivo all'Udienza Presidenziale;
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 968/2023, pubblicata il 15 maggio 2003, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16 aprile 1988.
Il procedimento è proseguito per l'approfondimento delle ulteriori istanze delle parti, aventi ad oggetto, con prospettazioni diametralmente opposte, l'assegno divorzile in favore della
pagina 2 di 8
resistente ed il contributo al mantenimento della figlia più giovane della coppia, nata Per_1
nel 1995.
Va sin d'ora anticipato che l'originaria domanda della resistente relativa al contributo per la figlia - contributo previsto nella sentenza di separazione e già revocato nell'ordinanza presidenziale del 15 febbraio 2023 - non è stata riproposta nelle conclusioni precisate ed è da intendersi inequivocabilmente rinunciata. Del resto la stessa resistente ha da ultimo depositato quale documento 15 il cambio di residenza della figlia in luogo diverso rispetto all'abitazione ove vive la madre.
Nell'ordinanza presidenziale è stato confermato quale contributo al mantenimento della moglie a carico del ricorrente l'importo di euro 600,00 mensili.
1) Domanda di assegno divorzile.
Ai fini di valutare la domanda di assegno della resistente è necessario tenere conto di una serie di elementi, tra cui alcune importanti sopravvenienze nel corso del procedimento.
Il signor è nato il 5 maggio del 1965. Parte_1
La signora è nata l'uno settembre 1970. Controparte_1
Dal matrimonio che, come detto, è stato celebrato il 16 aprile 1988, sono nati tre figli: nel 1988, nel 1993 e nel 1995. Per_2 Per_3 Per_1
Dopo un periodo di separazione di fatto la signora presentò ricorso per la pronuncia CP_1
della separazione giudiziale nel 2018. Con sentenza del 6 luglio 2021, a definizione di quel procedimento, il Tribunale di Verona ha posto a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1
alla moglie la somma complessiva di euro 1000,00 mensili, di cui 400,00 quale contributo del mantenimento della figlia ed euro 600,00 quale contributo al mantenimento della Per_1
moglie, oltre al 100% delle spese per le tasse universitarie di e al pagamento del Per_1
75% delle altre spese accessorie.
Dalla narrazione della vita coniugale operata dalle parti, sia pure per vari aspetti difforme, emergono comunque alcuni dati incontestati, da ritenersi quindi dimostrati.
Durante il matrimonio il signor ha svolto l'attività di autotrasportatore, attività che lo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. A G Presidente dott. M V Giudice dott. C D M Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5439/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
R A, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 7122 Verona
(VR), Via Della Valverde n. 50,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISCHI Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. AGNOLI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA
GHETTO, 13 37137 VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare:
- il contributo al mantenimento determinato in sentenza di separazione a favore della moglie sig.ra non sussistendone i presupposti;
Controparte_1
confermare:
- la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , in Persona_1
conformità a quanto disposto dalla Presidente Dott.ssa Guerra con i provvedimenti presidenziali del 15/02/2023, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese documentate e compensi, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
in via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “Nel merito:
- disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Corigliano Calabro (CS) in data 16.04.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1988, in presenza dei presupposti ex art. 3, comma 2, lettera b), Legge n. 898/70;
- porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere a favore della signora Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) mensili, mediante Controparte_1
bonifico mensile sul conto corrente già noto, entro il giorno 10 di ogni mese;
- prevedersi la rivalutazione annuale secondo i vigenti parametri ISTAT a partire dall'anno successivo all'Udienza Presidenziale;
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 968/2023, pubblicata il 15 maggio 2003, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16 aprile 1988.
Il procedimento è proseguito per l'approfondimento delle ulteriori istanze delle parti, aventi ad oggetto, con prospettazioni diametralmente opposte, l'assegno divorzile in favore della
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resistente ed il contributo al mantenimento della figlia più giovane della coppia, nata Per_1
nel 1995.
Va sin d'ora anticipato che l'originaria domanda della resistente relativa al contributo per la figlia - contributo previsto nella sentenza di separazione e già revocato nell'ordinanza presidenziale del 15 febbraio 2023 - non è stata riproposta nelle conclusioni precisate ed è da intendersi inequivocabilmente rinunciata. Del resto la stessa resistente ha da ultimo depositato quale documento 15 il cambio di residenza della figlia in luogo diverso rispetto all'abitazione ove vive la madre.
Nell'ordinanza presidenziale è stato confermato quale contributo al mantenimento della moglie a carico del ricorrente l'importo di euro 600,00 mensili.
1) Domanda di assegno divorzile.
Ai fini di valutare la domanda di assegno della resistente è necessario tenere conto di una serie di elementi, tra cui alcune importanti sopravvenienze nel corso del procedimento.
Il signor è nato il 5 maggio del 1965. Parte_1
La signora è nata l'uno settembre 1970. Controparte_1
Dal matrimonio che, come detto, è stato celebrato il 16 aprile 1988, sono nati tre figli: nel 1988, nel 1993 e nel 1995. Per_2 Per_3 Per_1
Dopo un periodo di separazione di fatto la signora presentò ricorso per la pronuncia CP_1
della separazione giudiziale nel 2018. Con sentenza del 6 luglio 2021, a definizione di quel procedimento, il Tribunale di Verona ha posto a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1
alla moglie la somma complessiva di euro 1000,00 mensili, di cui 400,00 quale contributo del mantenimento della figlia ed euro 600,00 quale contributo al mantenimento della Per_1
moglie, oltre al 100% delle spese per le tasse universitarie di e al pagamento del Per_1
75% delle altre spese accessorie.
Dalla narrazione della vita coniugale operata dalle parti, sia pure per vari aspetti difforme, emergono comunque alcuni dati incontestati, da ritenersi quindi dimostrati.
Durante il matrimonio il signor ha svolto l'attività di autotrasportatore, attività che lo
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