Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 2272

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 2272
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2272
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 741/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Mimmo Manfredi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Odette Carignola;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2019 il ricorrente premesso che: a) è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time dalla società , con qualifica e mansioni di CP_1
magazziniere C3 ex livello 5 inquadramento unico CCNL settore Alberghi-Confindustria, dal
20.6.2017 al 10.09.2017 con orario di lavoro ripartito secondo turni giornalieri con riposo settimanale e retribuzione lorda mensile di € 853,66 secondo CCNL di settore;
b) che, di fatto, ha lavorato per la società convenuta con la detta qualifica dal 01.06.2017 al 30.9.2018 a tempo pieno dal lunedì alla domenica dalle 8,00 alle 18,00 con pausa pranzo di 20 minuti percependo
a titolo di retribuzione importi inferiori rispetto a quelli indicati nelle buste paga;
ha agito in giudizio per l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente come magazziniere C3 ex livello 5 CCNL settore Alberghi-Confindustria, dal 1.6.2017 al 30.9.2017 senza soluzione di continuità ed a tempo pieno e conseguentemente per la condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di € 6.495,53, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive dovute e non pagate e della somma di € 191,41 al lordo, a titolo di
TFR, non corrisposto, onerando la società datrice di lavoro al versamento dei relativi oneri previdenziali e assicurativi pure dovuti, oltre interessi e rivalutazione.
La società resistente, costituitasi in giudizio, nel contestare la fondatezza del ricorso ha dedotto che il ricorrente non ha mai lavorato in nero, producendo, a conferma di ciò, documentazione
1


attestante la proroga del contratto sino al 30.09.2017;
ha, quindi, affermato che nel corso del rapporto di lavoro era sempre stato rispettato l'orario di lavoro contrattualmente previsto e corrisposta la retribuzione dovuta, come risultava dalle buste paga sottoscritte dal ricorrente per ricevuta e quietanza (tranne quella di giungo 2017). Infine, con riferimento alla richiesta di
TFR la resistente, pur sostenendo di avere provveduto al
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