Trib. Milano, sentenza 20/02/2024, n. 10101
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 45029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45029/2022 promossa da:
DO EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BIANCULLI
DOMENICO ([...]) e dell'avv. PARENTE ANGELICA ([...])
VIALE DELLE MILIZIE, 96 00192 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.Bianculli in Milano Via Gaetano De Castillia 8
ricorrente contro
OO LC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASNADA MASSIMILIANO e dell'avv. BERLIRI MARCO ([...]) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 C/O AVV.
BELLAN ALBERTO 20123 MILANO;
TRAVERSA HE ([...]) VIA
SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO;
DE AN IK ([...])
VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA
VENEZIA, 11 00187 ROMA presso il difensore avv. MASNADA MASSIMILIANO
Resistente
Oggetto: diritto all'oblio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di discussione dl 14.12.2023.
pagina 1 di 13 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 79 Reg. 2016/679 depositato in data 14.11.2022 RD CU ha chiesto al
Tribunale di Milano di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere da OG
LC per avere trattato e memorizzato i dati personali del ricorrente sui seguenti URL:
1)http://www.nuovacosenza.com/cs/11/dic/15/losco.html
2) http://www.nuovacosenza.com/politica/10/luglio/02/arrestimilanoPD.html
3) https://blog.libero.it/padernovillaggio/9495916.html
4) https://forum.comedonchisciotte.org/notizie-dallitalia/la-mafia-alla-conquista-diexpo- ma-a-milano-c%E2%80%99e-chi-dice-no/
5)https://forum.termometropolitico.it/70602-ndrangheta-esponenti-lega-oinvolti.html
6)https://lesorpresedellavita.forumcommunity.net/?t=48937938
7) https://www.skyscrapercity.com/threads/delinquenza-e-criminalit%C3%A0- organizzata.944418/page-26
8) https://milano.corriere.it/notizie/cronaca /21_maggio_24/di-fazio-parla-studentessaviolentata- cerco-tenere-mano-mia-vitaaltre-foto-possibili-vittime-telefonino-manager-fe6c7d48-bc0c-11eb-
822fb2d049d46202.shtml
9) https://hiin.facebook.com/104368608443033/photos/laragazza-violentata-voglio-giustizia-altretre- ora-accusano-il-manager-milano-/114901310723096/
10)https://www.tag43.it/quarto-gradoanticipazioni-4-giugno/
11 nza%22+%22di+fazio%22&source=bl&ots=592zBRKb9v&sig=ACfU3U1JWqJa6U_ec0bOBUFFvi8EEcb7u
Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj72afUwKP6AhW5iv0HHfdUCKsQ6AF6BAgXEAM
12)https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-posso-sapere-seantonio- fazio-avesse-meno-seconda-271153.htm
13)https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/05/27/news/da_1_200_euro_al_mese_ai_milioni_di_f azio_il_mistero_delle_ricchezze-302951477/
14)https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20210524/281530818927992
Ha chiesto di ordinare a OG LC la rimozione dai motori di ricerca delle pagine web e degli URL sopra indicati, adottando ogni provvedimento utile alla protezione dei dati personali di RD
CU e/o ad impedire il protrarsi della lesione dei diritti della riservatezza, alla reputazione e all'onore del medesimo prescrivendo il blocco e/o il divieto di utilizzare i dati personali del sig.
CU;
ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, biologico, morale nonché patrimoniale da riduzione del reddito cagionati dalla condotta illecita della resistente, con vittoria di spese di giudizio.
A sostegno delle domande spiegate parte ricorrente ha dedotto:
pagina 2 di 13
-di essere stato sottoposto nel novembre 2011 a custodia cautelare per una sua presunta appartenenza all'associazione criminale “LE” e di essere stato rinviato a giudizio per tale reato;
-di essere stato assolto in primo grado e quindi condannato in grado di appello;
che tuttavia la Corte di
Cassazione aveva definitivamente accertato con sentenza n. 47738/2015, la sua estraneità alle attività illecite e ai ritenuti episodi di violenza;
-di avere richiesto alla resistente la rimozione dalle ricerche correlate al suo nome dei collegamenti alle notizie di cronaca relative ai fatti sopra menzionati;
-di avere ricevuto risposta positiva ottenendo la cancellazione;
-di avere tuttavia riscontrato nel febbraio 2022 che, effettuando ricerche con il proprio nome su OG, ancora erano presenti contenuti correlati alla medesima vicenda;
-di avere chiesto alla resistente nuovamente la cancellazione richiesta che tuttavia non veniva accolta sul presupposto che i contenuti riguardassero un'attività svolta sino a poco tempo fa;
-di avere richiesto nuovamente la rimozione con istanze del 21.6.2022 e del 20.9.2022 ricevendo risposta negativa, peraltro solo alla prima delle due richieste.
Ha quindi lamentato che il permanente richiamo, digitando il nome del ricorrente su OG, dei contenuti che lo affiancavano al clan LE ed alle “manovre” poste in essere da questo gruppo all'interno del Comune di Cormano per sponsorizzare la sua candidatura e che affermavano che il ricorrente era stato avvicinato da UN LE al fine di “allargare la sfera di influenza interessandosi ad operazioni legate alle costruzioni immobiliari e a varie attività imprenditoriali nella zona di Rho Pero in previsione del prossimo Expo”, costituisce violazione del diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca di coloro che, essendo stati indagati, vengano assolti o siano successivamente destinatari di un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere ( ex legge
134/2021 art. 1 comma 25, che ha introdotto l'art. 64 ter disp. coord cpp) e, più in generale violazione del diritto all'oblio quando il tempo trascorso dalla commissione dei fatti di cui alla notizia non è più giustificato dall'interesse pubblico.
Ha osservato che i contenuti indicizzati risalgono agli anni 2010/2011e contengono notizie obsolete;
che non corrispondono a verità essendo il sig. CU stato assolto dal reato di associazione criminale;
non riguardano inoltre una persona che ricopre un ruolo pubblico o socialmente rilevante.
Da tali violazioni sono conseguiti gravi danni alla persona del ricorrente sia sotto il profilo della lesione all'onore, alla dignità ed alla reputazione, sia sotto il profilo del danno biologico avendo sviluppato a seguito della verifica del permanere di tali contenuti nel web, un disturbo depressivo reattivo associato ad ansia generalizzata e ad un disturbo post traumatico da stress cronicizzati valutati dal consulente medico legale determinare un compromissione della integrità psicofisica pari al 15%, danno che ha quantificato in euro 150.000,00.
Ha poi allegato di avere subito anche un danno di carattere patrimoniale atteso che lo stato psicofisico rappresentato ha fortemente compromesso la capacità del ricorrente di svolgere le ordinarie occupazioni quale agente immobiliare subendo nel 2022 un drastico calo dei propri guadagni, danno che ha quantificato in euro 50.000,00.
Ha quindi chiesto, previo accertamento della illiceità del trattamento, oltre la condanna alla rimozione dei contenuti o, in subordine al blocco/divieto di utilizzazione dei dati personali del sig. CU, anche la condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si è costituita la resistente OG LC contestando le deduzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la Corte di cassazione aveva confermato la condanna del ricorrente per il pagina 3 di 13
reato di usura aggravata in concorso con UN LE;
che il ricorrente non aveva più interesse ad agire con riguardo agli URL da 3 a 7, 9 e da 11 a 14 essendo gli stessi stati rimossi e non più indicizzati;
che la restante parte dei contenuti era mantenuta del tutto legittimamente in collegamento con il nome del ricorrente permanendo l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia alla luce dell'art. 17 GDPR e dell'art. 15 D lgs 70/03 e non potendosi applicare ratione temporis la legge
134/2021;
ha infine contestato la sussistenza dei danni allegati.
Alla prima udienza le parti hanno preso reciprocamente posizione in ordine alle rispettive istanze ed eccezioni;
quindi, svolta una preliminare ricognizione in ordine a quali degli URLL ancora fossero indicizzati, dovendosi per la restante parte prendersi atto della intervenuta deindicizzazione con conseguente declaratoria di carenza di interesse alla domanda di rimozione, le difese hanno discusso la causa all'udienza del 14.12.2023 e il Giudice ha dato lettura del dispositivo che segue.
Preliminarmente va dato atto che, per concorde affermazione delle difese a seguito di ricognizione svolta il giorno dell'udienza di discussione, risultano deindicizzati gli URLL seguenti:
• http://www.nuovacosenza.com/cs/11/dic/15/losco.html
• https://forum.comedonchisciotte.org/notizie-dallitalia/la-mafia-alla-conquista-diexpo-ma-a-milano-
c%E2%80%99e-chi-dice-no/
* https://lesorpresedellavita.forumcommunity.net/?t=48937938
* https://www.skyscrapercity.com/threads/delinquenza-e-criminalit%C3%A0- organizzata.944418/page-26
• https://hiin. facebook.com/104368608443033/photos/laragazza-violentata-voglio-giustizia-altretre- ora-accusano-il-manager-milano-/114901310723096/
• https://www.tag43.it/quarto-gradoanticipazioni-4-giugno/
EEcb7uQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj72afUwKP6AhW5iv0HHfdUCKsQ6AF6BAgXEAM
*https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-posso-sapere-seantonio-fazio-avesse- meno-seconda-271153.htm
•https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/05/27/news/da_1_200_euro_al_mese_ai_milioni_di_fazio_il
_mistero_delle_ricchezze-302951477/
• https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20210524/281530818927992;
Ne consegue che, con riguardo a tali URL, è venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla domanda principale volta alla rimozione dei contenuti recuperati attraverso il meccanismo della indicizzazione .
Per quanto attiene i restanti URLL ( nn. 2,3, 5 e 8 dell'originario ricorso) la domanda presentata con ricorso è infondata per difetto dei presupposti di cui all'art. 17 del Reg. UE 2016-679 (di seguito, breviter,
GDPR ovvero Regolamento UE).
pagina 4 di 13 Sulla qualità di titolare del trattamento di dati personali di OG LCC
Nella materia che ci occupa, il profilo relativo alla qualità di titolare e/o responsabile dei dati personali del resistente OG LC assume rilievo preliminare.
E' noto che la disciplina inerente il trattamento dei dati personali è di derivazione unionale. Sin dalla nota sentenza della CGUE c.d. OG Spain del 2014 che costituisce il “leading case” in materia di diritto all'oblio, le cui statuizioni non sono state messe in discussione da pronunce successive, si afferma che: “Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore”. In altri termini, con questa pronuncia, la Corte di Giustizia ha affermato che costituisce “trattamento di dati personali” l'attività di un motore di ricerca che consiste nel
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45029/2022 promossa da:
DO EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BIANCULLI
DOMENICO ([...]) e dell'avv. PARENTE ANGELICA ([...])
VIALE DELLE MILIZIE, 96 00192 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.Bianculli in Milano Via Gaetano De Castillia 8
ricorrente contro
OO LC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASNADA MASSIMILIANO e dell'avv. BERLIRI MARCO ([...]) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 C/O AVV.
BELLAN ALBERTO 20123 MILANO;
TRAVERSA HE ([...]) VIA
SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO;
DE AN IK ([...])
VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA
VENEZIA, 11 00187 ROMA presso il difensore avv. MASNADA MASSIMILIANO
Resistente
Oggetto: diritto all'oblio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di discussione dl 14.12.2023.
pagina 1 di 13 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 79 Reg. 2016/679 depositato in data 14.11.2022 RD CU ha chiesto al
Tribunale di Milano di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere da OG
LC per avere trattato e memorizzato i dati personali del ricorrente sui seguenti URL:
1)http://www.nuovacosenza.com/cs/11/dic/15/losco.html
2) http://www.nuovacosenza.com/politica/10/luglio/02/arrestimilanoPD.html
3) https://blog.libero.it/padernovillaggio/9495916.html
4) https://forum.comedonchisciotte.org/notizie-dallitalia/la-mafia-alla-conquista-diexpo- ma-a-milano-c%E2%80%99e-chi-dice-no/
5)https://forum.termometropolitico.it/70602-ndrangheta-esponenti-lega-oinvolti.html
6)https://lesorpresedellavita.forumcommunity.net/?t=48937938
7) https://www.skyscrapercity.com/threads/delinquenza-e-criminalit%C3%A0- organizzata.944418/page-26
8) https://milano.corriere.it/notizie/cronaca /21_maggio_24/di-fazio-parla-studentessaviolentata- cerco-tenere-mano-mia-vitaaltre-foto-possibili-vittime-telefonino-manager-fe6c7d48-bc0c-11eb-
822fb2d049d46202.shtml
9) https://hiin.facebook.com/104368608443033/photos/laragazza-violentata-voglio-giustizia-altretre- ora-accusano-il-manager-milano-/114901310723096/
10)https://www.tag43.it/quarto-gradoanticipazioni-4-giugno/
11 nza%22+%22di+fazio%22&source=bl&ots=592zBRKb9v&sig=ACfU3U1JWqJa6U_ec0bOBUFFvi8EEcb7u
Q&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj72afUwKP6AhW5iv0HHfdUCKsQ6AF6BAgXEAM
12)https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-posso-sapere-seantonio- fazio-avesse-meno-seconda-271153.htm
13)https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/05/27/news/da_1_200_euro_al_mese_ai_milioni_di_f azio_il_mistero_delle_ricchezze-302951477/
14)https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20210524/281530818927992
Ha chiesto di ordinare a OG LC la rimozione dai motori di ricerca delle pagine web e degli URL sopra indicati, adottando ogni provvedimento utile alla protezione dei dati personali di RD
CU e/o ad impedire il protrarsi della lesione dei diritti della riservatezza, alla reputazione e all'onore del medesimo prescrivendo il blocco e/o il divieto di utilizzare i dati personali del sig.
CU;
ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, biologico, morale nonché patrimoniale da riduzione del reddito cagionati dalla condotta illecita della resistente, con vittoria di spese di giudizio.
A sostegno delle domande spiegate parte ricorrente ha dedotto:
pagina 2 di 13
-di essere stato sottoposto nel novembre 2011 a custodia cautelare per una sua presunta appartenenza all'associazione criminale “LE” e di essere stato rinviato a giudizio per tale reato;
-di essere stato assolto in primo grado e quindi condannato in grado di appello;
che tuttavia la Corte di
Cassazione aveva definitivamente accertato con sentenza n. 47738/2015, la sua estraneità alle attività illecite e ai ritenuti episodi di violenza;
-di avere richiesto alla resistente la rimozione dalle ricerche correlate al suo nome dei collegamenti alle notizie di cronaca relative ai fatti sopra menzionati;
-di avere ricevuto risposta positiva ottenendo la cancellazione;
-di avere tuttavia riscontrato nel febbraio 2022 che, effettuando ricerche con il proprio nome su OG, ancora erano presenti contenuti correlati alla medesima vicenda;
-di avere chiesto alla resistente nuovamente la cancellazione richiesta che tuttavia non veniva accolta sul presupposto che i contenuti riguardassero un'attività svolta sino a poco tempo fa;
-di avere richiesto nuovamente la rimozione con istanze del 21.6.2022 e del 20.9.2022 ricevendo risposta negativa, peraltro solo alla prima delle due richieste.
Ha quindi lamentato che il permanente richiamo, digitando il nome del ricorrente su OG, dei contenuti che lo affiancavano al clan LE ed alle “manovre” poste in essere da questo gruppo all'interno del Comune di Cormano per sponsorizzare la sua candidatura e che affermavano che il ricorrente era stato avvicinato da UN LE al fine di “allargare la sfera di influenza interessandosi ad operazioni legate alle costruzioni immobiliari e a varie attività imprenditoriali nella zona di Rho Pero in previsione del prossimo Expo”, costituisce violazione del diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca di coloro che, essendo stati indagati, vengano assolti o siano successivamente destinatari di un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere ( ex legge
134/2021 art. 1 comma 25, che ha introdotto l'art. 64 ter disp. coord cpp) e, più in generale violazione del diritto all'oblio quando il tempo trascorso dalla commissione dei fatti di cui alla notizia non è più giustificato dall'interesse pubblico.
Ha osservato che i contenuti indicizzati risalgono agli anni 2010/2011e contengono notizie obsolete;
che non corrispondono a verità essendo il sig. CU stato assolto dal reato di associazione criminale;
non riguardano inoltre una persona che ricopre un ruolo pubblico o socialmente rilevante.
Da tali violazioni sono conseguiti gravi danni alla persona del ricorrente sia sotto il profilo della lesione all'onore, alla dignità ed alla reputazione, sia sotto il profilo del danno biologico avendo sviluppato a seguito della verifica del permanere di tali contenuti nel web, un disturbo depressivo reattivo associato ad ansia generalizzata e ad un disturbo post traumatico da stress cronicizzati valutati dal consulente medico legale determinare un compromissione della integrità psicofisica pari al 15%, danno che ha quantificato in euro 150.000,00.
Ha poi allegato di avere subito anche un danno di carattere patrimoniale atteso che lo stato psicofisico rappresentato ha fortemente compromesso la capacità del ricorrente di svolgere le ordinarie occupazioni quale agente immobiliare subendo nel 2022 un drastico calo dei propri guadagni, danno che ha quantificato in euro 50.000,00.
Ha quindi chiesto, previo accertamento della illiceità del trattamento, oltre la condanna alla rimozione dei contenuti o, in subordine al blocco/divieto di utilizzazione dei dati personali del sig. CU, anche la condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si è costituita la resistente OG LC contestando le deduzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la Corte di cassazione aveva confermato la condanna del ricorrente per il pagina 3 di 13
reato di usura aggravata in concorso con UN LE;
che il ricorrente non aveva più interesse ad agire con riguardo agli URL da 3 a 7, 9 e da 11 a 14 essendo gli stessi stati rimossi e non più indicizzati;
che la restante parte dei contenuti era mantenuta del tutto legittimamente in collegamento con il nome del ricorrente permanendo l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia alla luce dell'art. 17 GDPR e dell'art. 15 D lgs 70/03 e non potendosi applicare ratione temporis la legge
134/2021;
ha infine contestato la sussistenza dei danni allegati.
Alla prima udienza le parti hanno preso reciprocamente posizione in ordine alle rispettive istanze ed eccezioni;
quindi, svolta una preliminare ricognizione in ordine a quali degli URLL ancora fossero indicizzati, dovendosi per la restante parte prendersi atto della intervenuta deindicizzazione con conseguente declaratoria di carenza di interesse alla domanda di rimozione, le difese hanno discusso la causa all'udienza del 14.12.2023 e il Giudice ha dato lettura del dispositivo che segue.
Preliminarmente va dato atto che, per concorde affermazione delle difese a seguito di ricognizione svolta il giorno dell'udienza di discussione, risultano deindicizzati gli URLL seguenti:
• http://www.nuovacosenza.com/cs/11/dic/15/losco.html
• https://forum.comedonchisciotte.org/notizie-dallitalia/la-mafia-alla-conquista-diexpo-ma-a-milano-
c%E2%80%99e-chi-dice-no/
* https://lesorpresedellavita.forumcommunity.net/?t=48937938
* https://www.skyscrapercity.com/threads/delinquenza-e-criminalit%C3%A0- organizzata.944418/page-26
• https://hiin. facebook.com/104368608443033/photos/laragazza-violentata-voglio-giustizia-altretre- ora-accusano-il-manager-milano-/114901310723096/
• https://www.tag43.it/quarto-gradoanticipazioni-4-giugno/
EEcb7uQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj72afUwKP6AhW5iv0HHfdUCKsQ6AF6BAgXEAM
*https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-posso-sapere-seantonio-fazio-avesse- meno-seconda-271153.htm
•https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/05/27/news/da_1_200_euro_al_mese_ai_milioni_di_fazio_il
_mistero_delle_ricchezze-302951477/
• https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20210524/281530818927992;
Ne consegue che, con riguardo a tali URL, è venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla domanda principale volta alla rimozione dei contenuti recuperati attraverso il meccanismo della indicizzazione .
Per quanto attiene i restanti URLL ( nn. 2,3, 5 e 8 dell'originario ricorso) la domanda presentata con ricorso è infondata per difetto dei presupposti di cui all'art. 17 del Reg. UE 2016-679 (di seguito, breviter,
GDPR ovvero Regolamento UE).
pagina 4 di 13 Sulla qualità di titolare del trattamento di dati personali di OG LCC
Nella materia che ci occupa, il profilo relativo alla qualità di titolare e/o responsabile dei dati personali del resistente OG LC assume rilievo preliminare.
E' noto che la disciplina inerente il trattamento dei dati personali è di derivazione unionale. Sin dalla nota sentenza della CGUE c.d. OG Spain del 2014 che costituisce il “leading case” in materia di diritto all'oblio, le cui statuizioni non sono state messe in discussione da pronunce successive, si afferma che: “Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore”. In altri termini, con questa pronuncia, la Corte di Giustizia ha affermato che costituisce “trattamento di dati personali” l'attività di un motore di ricerca che consiste nel
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi