Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 2537

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 2537
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 2537
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa V P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 2825/2016, riunita con il procedimento iscritto al n. r. g.
1366/2017, promossi da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e Parte_1
G R e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. M L D S e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. F S D A e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso ex art. 414 c.p.c., recante n. r.g. 2825/2016 e depositato in data
22.03.2016, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della
– società operante nel settore dell'igiene ambientale – nel periodo indicato in atti, CP_1 presso il cantiere del Comune di con mansioni di autista e inquadramento nel CP_2
livello 4A del CCNL Igiene ambientale;
specificava che, a seguito di revoca ad nutum dell'appalto da parte del di veniva risolto il contratto e che gli veniva CP_2 CP_2
versata solo una parte delle retribuzioni, tra cui l'indennità sostitutiva di preavviso.
Lamentava, infatti, di non aver percepito differenze retributive come dedotte in ricorso, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e
TFR per un importo complessivo di euro 12.628,10.
Il ricorrente, infine, deduceva la sussistenza di una responsabilità solidale della CP_1
e del ai sensi dell'art. 1676 c.c., e dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. Controparte_2
n. 276/2003.
Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio la ed il di CP_1 CP_2 CP_2
e chiedeva, previo accertamento delle mansioni effettuate, con il relativo adeguamento retributivo e previdenziale per tutto il periodo di lavoro, di condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spettanze retributive rivendicate, con vittoria di spese e con attribuzione.
Successivamente, con ricorso depositato in data 15.02.2017 e recante n. r.g. 1366/2017, il ricorrente, premettendo di prestare attualmente servizio alle dipendenze della società
– appaltatrice del per la raccolta e lo smaltimento dei CP_1 CP_2 CP_2
rifiuti – dal 01.07.2013 con la qualifica di operatore ecologico e con inquadramento contrattuale secondo il livello 3A del CCNL Federambienti, esponeva di aver sempre svolto
l'attività di autista-conduttore dei camion compattatori ed altri automezzi pesanti ed articolati della società, assumendo che tali mansioni sarebbero, in realtà, riconducibili al livello 4 del CCNL;
ritenendo sussistente una responsabilità solidale della e del CP_1
ai sensi dell'art. 1676 c.c., e dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. Controparte_2
276/2003, conveniva entrambe in giudizio chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili secondo il livello 4 Area Conduzione CCNL
Federambiente, di dichiararsi il diritto ad essere inquadrato in base a tale livello e, per
l'effetto, di condannarsi le resistenti, in , al pagamento di euro 9.100,00, o di altra CP_3
somma maggiore o minore, come emerso in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, nonché la sua infondatezza e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori, deduceva, infatti,
l'assenza di una puntuale descrizione ed individuazione delle mansioni in concreto svolte onde verificare la corrispondenza di quelle di fatto esercitate in uno o nell'altro livello retributivo;
con riguardo alla domanda avente ad oggetto le spettanze a vario titolo azionate, affermava, in ogni caso, di aver corrisposto al lavoratore il saldo della retribuzione del mese di settembre 2015, la retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2015, nonché le altre indennità (tra cui le ferie e le indennità sostitutive) e di aver, pertanto, provveduto ad estinguere i debiti vantati dal lavoratore.
Si costituiva altresì il eccependo l'inapplicabilità nei propri Controparte_2 confronti dell'art. 1676 c.c. e l'infondatezza del richiamo all'art. 29 d.lgs. n. 276/03, attesa la sua inapplicabilità alle Pubbliche Amministrazioni, concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti, contestando, infine, l'esistenza di un credito della CP_1 nei propri confronti. Deduceva, inoltre, l'assenza di prova che l'istante avesse lavorato presso il predetto appalto.
Rilevata la sussistenza di un'ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva disposta la riunione dei due procedimenti, con riassegnazione del procedimento recante r.g. n. 2825/2016 sul ruolo di questo Giudice;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande, che devono essere partitamente analizzate.
In via preliminare, va, tuttavia, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente.
Ed, invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla
determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Venendo al merito della controversia, va rilevato che i diritti azionati nel presente giudizio dal ricorrente riguardano, in primo luogo, la domanda volta al riconoscimento di differenze
a vario titolo azionate.
Al riguardo, tale domanda è divenuta, in parte, priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata cessata materia del contendere con riguardo alla richiesta di pagamento del saldo della retribuzione del mese di settembre 2015 e delle mensilità di ottobre e novembre 2015, nonché a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi