Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 104
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Testo completo
R.G. n. 6497 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6497/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 procuratore avv. DE GIOSA LEONARDO Resistente
Oggetto: risarcimento danni;
servizio mensa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.06.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della
addetto al reparto protesi del DSS di Acquaviva delle Fonti, con la Controparte_1 qualifica di “impiegato” livello B2 del CCNL AIOP, invocando l'art. 68 del CCNL AIO, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto ad usufruire del “servizio mensa” ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP
– personale non medico e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 e, conseguentemente, la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.590,40. Ha lamentato che la che conta circa 1151 dipendenti, in spregio a quanto Controparte_1 contrattualmente previsto, non ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva così come previsto dalla contrattazione collettiva, nonostante egli svolga attività lavorativa superiore alle sei ore.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della corresponsione di una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio di mensa e/o delle modalità sostitutive dello stesso da parte dell'odierna società resistente, per ogni giornata di effettivo servizio dal mese di settembre 2016 sino al mese di aprile 2023, per le causali di cui in premessa;
II) per l'effetto, condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 8.590,40, oltre interessi legali a far data 09.09.2021, ovvero quella maggiore o minore
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6497/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 procuratore avv. DE GIOSA LEONARDO Resistente
Oggetto: risarcimento danni;
servizio mensa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.06.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della
addetto al reparto protesi del DSS di Acquaviva delle Fonti, con la Controparte_1 qualifica di “impiegato” livello B2 del CCNL AIOP, invocando l'art. 68 del CCNL AIO, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto ad usufruire del “servizio mensa” ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP
– personale non medico e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 e, conseguentemente, la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.590,40. Ha lamentato che la che conta circa 1151 dipendenti, in spregio a quanto Controparte_1 contrattualmente previsto, non ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva così come previsto dalla contrattazione collettiva, nonostante egli svolga attività lavorativa superiore alle sei ore.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della corresponsione di una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio di mensa e/o delle modalità sostitutive dello stesso da parte dell'odierna società resistente, per ogni giornata di effettivo servizio dal mese di settembre 2016 sino al mese di aprile 2023, per le causali di cui in premessa;
II) per l'effetto, condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 8.590,40, oltre interessi legali a far data 09.09.2021, ovvero quella maggiore o minore
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