Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr.
Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1732/2024 del R.A.C.C. in data 12/09/2024, introdotta
d a
- VI IA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. RABINI ROBERTA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. RABINI ROBERTA
RICORRENTE
c o n t r o
- IA RA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. DE CASTRO DONATELLA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in PELLIPARIO 61 URBINO presso lo studio dell'avv. DE CASTRO DONATELLA
RESISTENTE avente per oggetto: Responsabilità professionale, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del
CONCLUSIONI
- per VI IA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta e disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Pag. 1 - Disporre la chiamata a chiarimenti del Collegio peritale sulle criticità della relazione dettagliatamente rilevate in parte narrativa, ovvero mancata risposta dei Consulenti alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, Dott.ssa Marino, relative a:
1) mancata sospensione del farmaco anticoagulante in violazione delle indicazioni scientifiche in materia ed in rapporto alle modalità e tempistiche di assunzione del farmaco stesso da parte del Signor
TT;

2) controindicazioni alla contestuale assunzione di farmaco anticoagulante e Toradol, in ragione delle modalità di interazione tra
i due farmaci;

3) autorizzazione della Dott.ssa Randi all'utilizzo di cavigliera in sostituzione del gambaletto inizialmente prescritto al paziente, nonché indicazioni della resistente alla deambulazione in contrasto alla iniziale prescrizione di riposo assoluto (come da documentazione in atti, non considerata dai CCTTUU)
4) mancato riconoscimento della maggior parte delle spese mediche documentate sostenute dal ricorrente senza alcuna motivazione.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa ed eventualmente ad esito dei chiarimenti forniti dal Collegio peritale, la responsabilità esclusiva della Dott.ssa Randi UD nella causazione del danno patito dal Signor TT OR in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021 presso il proprio ambulatorio medico;

- Condannare, per l'effetto, la Dott.ssa Randi UD al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale patito dal Signor TT OR in conseguenza dell'intervento
Pag. 2 chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno quantificato nella complessiva somma di € 11.197,12, come da valutazione medico legale del CTP di parte ricorrente, Dott.ssa
Marino;

- Condannare, altresì e per l'effetto, la Dott.ssa Randi UD al risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale patito dal Signor TT OR in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno quantificato nella complessiva somma di € 12.844,55, comprensivo delle spese mediche sostenute dal Signor TT in relazione ai fatti di causa, nonché delle spese di CTU, CTP e spese legali del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n.
1285/2023 R.G.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi che Ill.mo Giudice non ritenesse di dover disporre la chiamata a chiarimenti del Collegio peritale, ovvero qualora, ad esito della convocazione a chiarimenti, il Collegio peritale comunque confermasse le conclusioni contenute nel proprio elaborato:
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, la responsabilità della Dott.ssa Randi UD nella causazione del danno patito dal Signor TT OR in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data
14/09/2021 presso il proprio ambulatorio medico;

- Condannare, per l'effetto, la Dott.ssa Randi UD al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale patito dal Signor TT OR in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno
Pag. 3 quantificato nella complessiva somma di € 4.278,41, come da valutazione medico legale dei CCTTUU;

- Condannare, altresì e per l'effetto, la Dott.ssa Randi UD al risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale patito dal Signor TT OR in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno quantificato nella complessiva somma di € 12.844,55, comprensivo delle spese mediche sostenute dal Signor TT in relazione ai fatti di causa, nonché delle spese di CTU, CTP e spese legali del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n.
1285/2023 R.G.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende, con riferimento sia al presente giudizio di merito sia al precedente procedimento ex art.
696 bis c.p.c.
- per IA RA: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;

In via subordinata, in
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