Trib. Roma, sentenza 30/10/2024, n. 10839
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Testo completo
RG n. 11908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Maurizio Riommi e Daniele Verduchi che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
OGGETTO: carta docente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.03.24, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo: di aver prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del in base a contratti a tempo determinato negli Controparte_1
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
che dall'anno
scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023, non le è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato;
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato
a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € 500 per CP_1
ciascuno degli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
In sede di note autorizzate ha aggiunto di essere attualmente docente presso
ISTITUTO COMPRENSIVO UL EV di Roma fino al 31.8.2025
Ritualmente convenuto in giudizio, il non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
1. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
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