Trib. Crotone, sentenza 14/03/2024, n. 202
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Testo completo
N. R.G 1262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITORTO BRUZZESE Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Silvio Paternostro 6 88900 88900 Crotone presso il difensore avv. RITORTO BRUZZESE DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari MAZZEO Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA RO, Eleonora ON e PRECONE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso
presso l' , in Via Controparte_2
Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.6.23 quale docente di scuola superiore di II grado Parte_1 assunto a tempo determinato, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a/s dal Controparte_1
2018/2019 al 2022/2023 e sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 63 E 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 ed in violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Concludeva quindi chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 siccome riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Per l'effetto, condannare il
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Controparte_3
“Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. In
pagina 1 di 5
ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimb. forf. ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio per gli CP_4 aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 sostenendo l'impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso ex art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate di parte ricorrente, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITORTO BRUZZESE Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Silvio Paternostro 6 88900 88900 Crotone presso il difensore avv. RITORTO BRUZZESE DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei funzionari MAZZEO Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA RO, Eleonora ON e PRECONE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso
presso l' , in Via Controparte_2
Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata: ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.6.23 quale docente di scuola superiore di II grado Parte_1 assunto a tempo determinato, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a/s dal Controparte_1
2018/2019 al 2022/2023 e sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 63 E 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 ed in violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Concludeva quindi chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 siccome riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Per l'effetto, condannare il
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Controparte_3
“Carta Elettronica del Docente”, dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. In
pagina 1 di 5
ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimb. forf. ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio per gli CP_4 aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 sostenendo l'impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso ex art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate di parte ricorrente, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta
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