Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2024, n. 618

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2024, n. 618
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 618
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 674/2021
TRA
LL LA, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Annunziata Cantile presso il cui studio elett. dom. in Aversa alla via D. Cimarosa n. 19
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI CASERTA, in persona dei rispettivi legali rappr. p.t., rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elett. dom. in Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHE'
DI ET AB, ME AE, LL BI, LE RI
TERZI CHIAMATI IN CAUSA - CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa la ricorrente in epigrafe esponeva di essere in possesso del diploma di Conservatorio in clarinetto, di primo livello, conseguito nell'anno accademico 2000/2001 nonché di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
di aver ottenuto il riconoscimento del valore abilitante di tali titoli con sentenza n.
130 del 31.07.2018 emessa dal Tribunale di Parma;
di aver presentato domanda, in forza del suddetto titolo abilitante, per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di
Caserta, per le seguenti classi di concorso: A029, A030, AC56 e AC55;
che l'Ufficio Scolastico
Provinciale aveva comunicato, con provvedimento del 21.10.2020, la esclusione dalla prima fascia, ritenendo i titoli in possesso della ricorrente idonei a fondare il diritto della medesima all'inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. ma non nella prima fascia così come richiesto dall'istante.
Dedotta, sulla base di articolate argomentazioni, la illegittimità del provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle G.P.S., adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulando le seguenti conclusioni: “In via principale, previa disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, a partire dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020, art. 4 e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali in epigrafe indicati, riconosciuto e ritenuto il valore abilitante al diploma accademico posseduto dalla ricorrente congiunto al diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, fare ordine alle PP AA resistenti di inserire il nominativo della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali, -GPS- per la Provincia di Caserta, per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020-2022, nelle seguenti classi di concorso: A029 ( educazione musicale presso la scuola secondaria di II grado)-
A030, (educazione musicale presso la scuola secondaria di I grado) -AC55 (insegnamento specifico strumento, clarinetto scuola secondaria di II° grado) -AC56 (insegnamento specifico strumento, clarinetto scuola secondaria di I° grado), con i rispettivi punteggi maturati, dichiarare la ricorrente assegnataria dei relativi incarichi di supplenza e per l'effetto fare ordine alle Pubbliche
Amministrazioni convenute di assumere la stessa con contratto di supplenza annuale;
in subordine, ritenuta l'illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dalle resistenti e previa disapplicazione degli stessi, a partire dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e di tutti quelli connessi
e conseguenziali, e il comportamento delle PP.AA. resistenti, condannare le resistenti PPAA, in solido e per quanto di ragione al risarcimento del danno da perdita di chance in forma specifica, mediante, comunque, l'inserimento della ricorrente nelle I fasce della GPS per le classi di concorso
A029, A030, AC56 e AC55, nella Provincia di Caserta e l'assegnazione del relativo incarico e/o mediante il pagamento del danno patrimoniale, quantificato secondo equità ex art. 1226 c.c. dal
Giudice adito”. Vinte le spese.
Si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Benchè ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano i terzi chiamati in causa che rimanevano, pertanto, contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'inserimento nella prima fascia delle GPS per la
Provincia di Caserta, in relazione alle classi di concorso analiticamente indicate nell'atto introduttivo, sul presupposto del riconoscimento del valore abilitante del Diploma di conservatorio dalla stessa posseduto unitamente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado, titoli, il cui valore abilitante veniva riconosciuto con sentenza n. 130 del 31.07.2018 emessa dal Tribunale di
Parma, passata in giudicato.
Va preliminarmente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente in relazione alla domanda di inserimento nella prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso AC55
e AC56.
Ed, infatti, per come dichiarato dal procuratore di parte attrice nelle note depositate in data 3 novembre 2023, la professoressa IR, a seguito di vittoria del “concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso AC56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) per le Regioni
Basilicata, Campania e Sicilia”, ha stipulato il contratto presso la scuola secondaria di secondo grado di AI (BN), e, dopo 16 giorni di servizio, è stata automaticamente abilitata anche per la classe di concorso AC55.
Pertanto, in relazione alla domanda relativa all'inserimento nella prima fascia delle GPS, per le
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