Trib. Roma, sentenza 26/09/2024, n. 14598

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 26/09/2024, n. 14598
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 14598
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, in supplenza del titolare, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47237 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 31 maggio 2024 e vertente
TRA
FORNARINA S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (P.I.
01885090439), in persona del l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv.to PIZZARULLI ROBERTA e ed elettivamente domiciliato-i presso il suo studio in CIVITANOVA MARCHE, Via Regina Elena, nr.
36-42, giusto mandato in atti;
-Attore
E
2P MODA SRL (P.I. 13937901000), in persona del l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv.to GASBARRI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo Via Del Pavone nr. 101, per procura alle liti;

-Convenuto
Oggetto: Contratto Estimatorio - Subfornitura. CONCLUSIONI
All'udienza del 31.05.2024 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 1 8 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., con omissione dello
"svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, poi, non è fatto obbligo al
Giudice di esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare la trattazione a quelle, di fatto o di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, le restanti questioni non trattate, dovranno essere ritenute non come omesse (sotto il profilo dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite, ovvero superate con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la FORNARINA S.R.L. UNIPERSONALE in Liquidazione, premettendo di svolgere -quale attività di impresa- la produzione e vendita di abbigliamento ed accessori per l'abbigliamento, ha dedotto di aver consegnato -nei mesi di ottobre e novembre 2018- merce in conto vendita alla 2P Moda S.r.l. per un valore complessivo di euro 71.357,80. Ha, ulteriormente dedotto l'inadempimento di quest'ultima che, nonostante plurime richieste, ha omesso di rendere il conto mensile delle vendite, provvedendo unicamente il 7 marzo 2019 a comunicare il numero dei pezzi venduti (su 1284 consegnati nr. 350 venduti) e a corrispondere l'esiguo prezzo di € 16.843,57 (iva inclusa) in data 11.06.2019, comprensivo della vendita della merce durante i saldi di fine stagione, scontati del 30%. Fornarina, pertanto, al fine di recuperare in parte la perdita, si è vista costretta a porre la rimanenza (nr. 845 pezzi)
a stock, ricavando la somma di € 9.717,50, oltre iva come da fattura del 2 luglio 2019
(All. 8 Fascicolo Fornarina).
Ha opposto che la causa del mancato guadagno -pari ad € 29.462,30 (oltre iva) fosse riconducibile al comportamento della 2P Moda, che dapprima aveva ordinato un esoso quantitativo di merce, del tutto sproporzionato rispetto alle prospettive di vendita poi aveva omesso di comunicare mensilmente il numero dei pezzi venduti, così obbligando la deducente -al fine di limitare il danno- alla vendita dei pezzi residui ad un prezzo irrisorio. Ha eccepito l'illegittimità della riduzione del 30%, chiedendo il pagamento della somma di € 5.286,80 (oltre iva), così individuando a titolo di danno patrimoniale la complessiva somma di € 34.749,10.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni -come modificate ex art. 183 VI co. nr. 1 c.p.c.: “Voglia l'Ill. Tribunale di Roma, contrariis rejectis: in via principale: accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della 2P Moda S.r.l. e, per l'effetto, condannare la stessa alla refusione del danno patrimoniale patito ammontante ad euro 34.749,10 (pari alla somma tra euro 29.462,30 a titolo di perdita effettiva al netto dell'importo recuperato con la vendita a
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