Trib. Cremona, sentenza 17/12/2024, n. 440

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 17/12/2024, n. 440
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 440
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott. Annalisa Petrosino, all'esito dell'udienza del 17.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 651 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
BA DR, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Carmelo Gullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di BR, presso cui ope legis domicilia;
resistente
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2023, BA DR (d'ora in poi il ricorrente per brevità) ha convenuto, innanzi al Tribunale di Cremona, il MINISTERO DELLA DIFESA e il
MINISTERO DELL'INTERNO.
Il ricorrente, premesso di essere Caporal Magg. dell'Esercito Italiano, chiamato alle armi il
14.10.1992 e attualmente in quiescenza per fine ferma di leva, ha dedotto che:
- nel 1993 ha preso parte, quale componente del 183° Reggimento Paracadutisti “NEMBO”, alla missione di peacekeeping in Somalia su richiesta dell'ONU (missione UNOSOM), volta a


contrastare le azioni terroristiche spiegate dagli oppositori del nuovo governo che avevano segnato
l'inizio della guerra civile somala;

- in data 2.7.1993, nella fase di ripiegamento da un servizio di rastrellamento e pattugliamento, gli è stato ordinato, dal Comando Superiore, di recarsi fino al check-point Pasta, per dare soccorso al presidio ivi situato;

- durante lo scontro a fuoco con i miliziani somali, che sparavano contro il presidio a guardia del check-point, il VCC di testa, sul quale si trovava, è stato colpito da un RPG 7;

- in particolare, il razzo, perforando l'esile corazzatura del VCC, ha proiettato all'interno del mezzo delle schegge che ferivano la quasi totalità dell'equipaggio;

- egli, in conseguenza del predetto evento, è stato ferito alla parte superiore del braccio sinistro e del fianco sinistro riportando postumi permanenti - evincibili dal verbale AB n. 916 del 5.7.1994 della
C.M.O. di Milano (Cute di spalla e braccio sinistro con numerose aree cicatriziali ipertrofiche cheloidee, con buona riepitelizzazione;
ipersensibilità cutanea;
piccola cicatrice anulare sul fianco sinistro, ben epitelizzata) e dal verbale ML/B n. 254 del 24.2.2000 della C.M.O. di BR
(Periartrite calcifica di spalla e ritenzione di schegge metalliche in arto superiore sinistro in esiti di lesione da scoppio) - quantificabili nel 66% di invalidità (come riconosciuto nella relazione medica di parte a firma del dott. Giovanni Quaratino);

- egli, in data 20.5.2022 ha presentato istanza per il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo o, in subordine, di vittima del dovere;

- in data 6.6.2022 il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza, malgrado l'avvenuto riconoscimento dello status di vittima del terrorismo in favore di suoi commilitoni, rimasti feriti nel corso del medesimo evento.
Il ricorrente, dunque, ritenendo sussistenti i presupposti, ha chiesto l'accertamento dello status di vittima del terrorismo e il conseguente riconoscimento dei benefici spettanti: a) speciale elargizione di euro 200.000,00, soggetta a perequazione, pari ad euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità permanente riportato avuto riguardo ad una invalidità del 66%;
b) assegno vitalizio di euro 258,23, ex art. 2 della L.407/98, soggetto a perequazione annua, elevato ad euro 500,00, soggetto a perequazione annua, ex L. n. 350/2003, art. 4, comma 238, con decorrenza dal 1 dicembre 1998, c) speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00, soggetto a perequazione, dal 1 settembre 2006 (L.
206/2004, art. 5, comma 3
);
d) incremento della retribuzione pensionale del 7,5% (art. 2, comma 1,
L. 206/04
);
e) riconoscimento dell'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata (art. 3, comma 1, L. 206/04);
f) riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 5, commi 3-bis, 3-ter.

3-quater, l. 206/04 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio corrisposti alla convivente ad ai figli nel caso in cui l'invalido,
Vittima del terrorismo, abbia una invalidità permanente pari o superiore al 50%);
g) assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, L. 206/04);
h) esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9, L. 206/04).
In subordine, ha chiesto che, accertato lo status di vittima del dovere, venga ordinata l'iscrizione del suo nominativo nell'albo unico tenuto presso il Ministero dell'Interno e venga riconosciuto il diritto all'ottenimento dei benefici spettanti: a) speciale elargizione di euro 200.000,00, soggetta a perequazione, pari ad euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità permanente riportato avuto riguardo ad una invalidità del 100%;
b) assegno vitalizio di euro 258,23, ex art. 2 della L.407/98, soggetto a perequazione annua, elevato ad euro 500,00, soggetto a perequazione annua, ex L. n.
350/2003, art. 4, comma 238, con decorrenza dal 1 dicembre 1998, c) speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00, soggetto a perequazione, dal 1 settembre 2006 (L. 206/2004, art. 5, comma 3), ogni altro diritto previsto dalla legge in favore delle vittime del dovere, con condanna del Ministero della
Difesa al pagamento delle somme dovute, oltre accessori.
Costituendosi in giudizio il MINISTERO DELLA DIFESA, ha contestato le domande attoree evidenziando, in punto di fatto, che l'amministrazione ha rigettato l'istanza del richiedente per decorso del termine di prescrizione ordinaria dall'entrata in vigore delle disposizioni applicabili per le vittime del terrorismo (L. 206/2004) e per le vittime del dovere (L. 266/2005).
Oltre a sollevare eccezione di prescrizione integrale del diritto al riconoscimento dello status, ha eccepito la prescrizione del diritto al pagamento della speciale elargizione di cui all'art. 1, l.
302/1990
, come modificato dall'art. 5, comma 1 l. n. 206/2004, essendo decorso oltre un decennio tra la data dell'entrata in vigore delle disposizioni che fondavano il beneficio e la data dell'istanza del ricorrente (20.5.2022), nonché, in ogni caso, dei benefici eventualmente spettanti anteriormente al decennio antecedente l'istanza del 20.5.2022.
Ha sottolineato che i diritti azionati potrebbero spettare, al più, a far data dalla domanda amministrativa (20.5.2022), trattandosi di un procedimento amministrativo a istanza di parte, e che il ricorrente non ha specificamente allegato e provato l'an e il quantum della pretesa azionata.
Ha in ogni caso eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa in relazione alla richiesta di condanna al riconoscimento, quanto allo status di vittima del terrorismo, dei benefici previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, della L. 206/04 (equiparazione ai grandi invalidi di guerra, diritto alla pensione diretta per l'invalido avente una percentuale pari o superiore al 80%), dell'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, L. 206/04), dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9, L. 206/04), in relazione ai benefici di ordine previdenziale (incremento della retribuzione pensionale del 7,5% ex art. 2, comma 1, L. 206/04 e riconoscimento dell'aumento figurativo di 10 anni di versamenti
contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata ex art. 3, comma 1, L. 206/04), nonché in relazione ai benefici, previsti per le vittime del dovere, della esenzione dal pagamento del ticket (fascia C), dell'esenzione dall'imposta di bollo nelle procedure di liquidazione dei benefici, dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF), borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario, diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime , nonché del coniuge, dei figli superstiti.
Ha infine dedotto la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.
Nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il MINISTERO DELL'INTERNO non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia.
******************
Il ricorso è fondato nei limiti del percorso motivazionale che segue.
Al fine di delimitare il tema di indagine, si osserva preliminarmente che il Ministero dell'Interno è stato convenuto in giudizio soltanto in riferimento alla domanda subordinata di inserimento nell'elenco delle vittime del dovere.
Ciò posto e passando all'esame delle eccezioni preliminari di prescrizione, deve rilevarsi che, in relazione ai benefici che spettano per legge in favore delle vittime del terrorismo o del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti vantano una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze sia in ordine alla misura di esse. Pertanto, avendo tale diritto natura prevalentemente assistenziale (vd.
Cass. S.U. n. 8982/2018;
Cass. S.U. n. 15484/2017;
Cass. S.U. n. 7761/2017;
Cass. S.U. n.
23396/2016), esso deve ritenersi imprescrittibile
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