Trib. Taranto, sentenza 07/11/2024, n. 2567

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 07/11/2024, n. 2567
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2567
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

NRG 3070/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3070/2021 R.G., decisa mediante lettura dispositivo all'udienza del 21.10.2024, promossa
DA
CA RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Rucci Tiberio, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione
CONTRO
REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa a mezzo del Funzionario delegato;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il dott. CA ER proponeva formale opposizione ex art. 22 d.lgs. 689/1981 e art. 6 d.lgs. 150/2011 dinanzi al Giudice di Pace di Taranto per l'impugnativa dell'ordinanza ingiunzione n. AOO_149/30/09/2020/00118075 Pos. 28/VET/2018, emessa dal Dirigente della Regione Puglia, con cui si ordinava il pagamento della somma complessiva di € 4.490,90, notificata in data 5.11.2020. A seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace, con cui quest'ultimo dichiarava la propria incompetenza, con ricorso in riassunzione veniva adito questo Tribunale nel termine assegnato. Deduceva il ricorrente, che la già menzionata ordinanza era stata emessa a seguito del procedimento avviato a suo carico con il processo verbale n. 01 del 24 ottobre 2018 elevato dalla ASL TA/1 – dipartimento servizi di prevenzione Servizi Veterinari- U.O di Castellaneta, poiché ritenuto responsabile ai sensi dell'art 15 co.1 d.Lgs. n. 158/2006, sanzionato dall'art 32 co. 4 del medesimo decreto, “per aver omesso di annotare sul registro dei trattamenti farmacologici dell'allevatore UC AN n. 3 prescrizioni medico-veterinarie di mangime medicato, redatte una in data
21.11.2017 e due in data 22.11.2017”. Rappresentava che, a seguito della notifica del verbale innanzi indicato, aveva inviato in data 06.12.2018 memoria difensiva, nella quale aveva chiesto l'audizione di un teste, invocando l'archiviazione del verbale di contestazione per il difetto dei presupposti. Successivamente era intervenuto il diniego dell'amministrazione, che aveva emesso l'ingiunzione impugnata.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale dei verbalizzanti intervenuti ad accertare la violazione e, nel merito, la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato, in quanto in occasione di entrambi gli interventi sanitari effettuati presso l'azienda, aveva richiesto al titolare della stessa, che al contempo esigeva i trattamenti poiché vi era un rischio per la salute degli animali da trattare, il registro ove poter annotare
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tali trattamenti, del quale veniva negata la disponibilità poiché ne era in possesso il veterinario dell'azienda responsabile delle scorte dei farmaci tenute da quest'ultima.
Alla luce di tali ragioni, chiedeva, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, “preliminarmente: ammettere la documentazione prodotta e, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere la somma ingiunta di ingente valore, disporre con decreto, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. AOO_149/30/09/2020/00118075 Pos. 28/VET/2018, redatta dal dirigente dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione sezione contenzioso ammnistrativo servizio contenzioso Puglia meridionale della
Regione Puglia;
- nel merito: 1) dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordinanza di ingiunzione emessa nei confronti del dott. ER CA per le motivazioni innanzi indicate dichiarandone, comunque, l'inefficacia per i motivi esposti e per quelli che saranno accertati nel processo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato annullamento e/o dichiarazione
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