Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 399

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Reggio Calabria
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 399
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 399
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1422/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1422/2024 promossa da:
AL NI SE, CPF: 460.739.438-65, nato l'[...], a [...]/SP -
Brasile, residente in Rua João de Souza Campos, n° 36, Vila Elisa, AM/SP - Brasile (Cfr. procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti),
AB NI SE, CPF: 467.504.848-08, nata il [...] a [...]/SP - Brasile, residente in Via João de Souza Campos 36 - Vila Eliza - 13023-270, AM/SP, Brasile Cfr. procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti),
rappresentati e difesi dall'Avv.ta Ludovica Amenta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, in Via Termine n.6, Lentini (SR).
Ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il
Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano VA AR (alias, LV
AR), nato nel Comune di Mammola (Reggio Calabria), il 13 ottobre 1885, figlio di NO
AR e ES IA (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Mammola - doc. in atti n° 03), il quale, non essenOSi mai naturalizzato cittadino brasiliano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa VA AR emigrava in Brasile e, il 26 marzo 1906, sposava, ad Araraquara
(SP- Brasile), VI IG BR (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 05).
Dalla suddetta unione matrimoniale, il 13 maggio 1915, nasceva, a Sao Paolo - Brasile, BRilia DR
AR (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 06).
Il 16 ottobre 1934, BRilia DR AR sposava, a Presidente Prudente (SP-Brasile), IN OS
NT (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 07) e, da tale unione, l'8 maggio
1942, nasceva, HO (SP-Brasile), VI NT (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 08).
Il 4 settembre 1964, VI NT sposava, a Prudente (SP-Brasile), JO CA da LV (Cfr.
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 09) e, da tale unione, il 10 gennaio 1969, nasceva,
a Presidente Venceslau (SP-Brasile), IA RI NT Da LV (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 10).
Il 4 giugno 1993, IA RI NT Da LV sposava, a AM (SP-Brasile), RC RT
ER (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n. 11) e, da tale unione, nascevano, a
AM (SP-Brasile), due figli, odierni ricorrenti: RE RT ER, nato l'11 dicembre
2000 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 12) e BR RT ER, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n. 13).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano, con un passaggio in linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
2
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di tale cittadinanza è possibile solo in via giudiziale, evidenziando, all'interno dei descritti passaggi intergenerazionali la presenza di un passaggio per linea femminile, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, data la chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. “di linea materna”, tale condizione, legittimerebbe, di per sé, gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana (“Nell'albero genealogico della famiglia AR possiamo ravvisare la presenza di una ascendente materna nata e sposata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ovvero la sig.ra BRilia DR che rappresenta l'ascendente in linea materna degli odierni ricorrenti. Essa, ai sensi dell'allora vigente Legge n. 555/1912, veniva considerata cittadina italiana ma con l'impossibilità di trasferire la propria cittadinanza ai di lei discendenti, in quanto la cittadinanza veniva persa dopo il matrimonio avvenuto con uno straniero. Infatti, all'epoca,
l'acquisto della cittadinanza avveniva esclusivamente per derivazione paterna al figlio del cittadino
a prescindere dal luogo di nascita ai sensi dell'abrogato art. 1 della suddetta legge il quale stabiliva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino””).
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Ministero resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre riguardo ai motivi di infondatezza del ricorso, il Ministero ha lamentato che “Nel caso di specie, le attrici nulla dicono sulla data del decesso della loro ava RI ET, che, ove morta
3 prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato” e “In ogni caso, l'impianto motivazionale della decisione invocata da controparte non risolve il contrasto con il riferito orientamento tradizionale, secondo il quale in caso di incostituzionalità sopravvenuta la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore alla data di entrata in vigore della Costituzione anche se i rapporti e le situazioni controverse non sono esauriti”.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 3 gennaio 2025, la
Difesa del ricorrente si riportava integralmente agli scritti difensivi depositati e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato l'8 febbraio 2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017
, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali la capostipite
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