Trib. Siena, sentenza 14/06/2024, n. 443

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 14/06/2024, n. 443
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 443
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa M S Presidente
Dott.ssa G C Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt iscritto al n. 1714/2023 R.G promosso da
, rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso dall'Avv. A T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via B. Latini, n. 10, Montevarchi (Ar)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. P R ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via dei Termini n. 6, Siena
1
PARTE CONVENUTA

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni:
Parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, disciplinare i rapporti tra la
Sig.ra ed il Sig. e la figlia minorenne nelle modalità di seguito Pt_1 CP_1 indicate:
- disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione condotta in comodato e destinata alle esigenze abitative familiari;

- disporre l'assegnazione alla ricorrente della suddetta abitazione nell'interesse della figlia minore a permanere nel proprio quotidiano habitat domestico con prelievo da parte del padre dei beni di sua proprietà in quanto non compresi nell'allegato inventario - all.

3 - e non destinati al godimento della casa familiare;

- applicare, per tutte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, e per tutto ciò che attiene alle modalità di soddisfazione dei bisogni della figlia, quanto previsto alla proposta di piano genitoriale allegato – all.11 – e, pertanto, disporre che il padre, genitore non collocatario, visiti la figlia come segue: - il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, nel senso il

Sig. terrà con sé dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo fino al CP_1 Per_1 lunedì mattina quando la riaccompagnerà all'asilo;
- disporre che durante le vacanze natalizie la minore trascorra ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio e che durante le vacanze
2 pasquali la minore trascorra ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore
e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
- per le vacanze estive, prevedere che i genitori concordino nel seguire il seguente calendario di frequentazioni estive: permanenza con ciascuno dei genitori, per due settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra giugno e settembre e con preavviso entro il 31 maggio;
- per le ulteriori festività, disporre il rinvio alla Proposta di

Piano Genitoriale in atti;
- obbligare il Sig. al versamento a favore della CP_1 madre, Sig. dell'importo mensile di Euro 600,00.= o dell'importo Pt_1 ritenuto di giustizia dal Giudice, a far luogo dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 25% a carico della madre

e del 75% a carico del padre o nella misura ritenuta di giustizia, tenendo presente l'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale, da aggiornarsi secondo la variazione degli indici ISTAT (con assegnazione dell'A.U.U. e/o eventuali detrazioni familiari a favore della madre);
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
;

Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda reietta:
IN TESI:
- affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso il padre Sig. ;
- versamento, da parte della Controparte_1

Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore , dell'importo mensile di €. 600,00.= (Euro Seicento/00=) da Per_1 rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici , con Org_1 assegnazione dell'A.U.U. e/o eventuali detrazioni familiari a favore del padre e spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- applicazione, per tutte le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, e per tutto ciò che attiene alle modalità di soddisfazione dei bisogni della figlia, ed

3 in merito al diritto di visita della madre Sig. , della proposta Parte_1 di piano genitoriale – che si allega sub DOC. 19 – a formare parte integrate e sostanziale dell'accordo;

IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta di collocazione preferenziale della piccola presso la madre, il Sig. Per_1 CP_1 chiede che il contributo al mantenimento da versare in favore della stessa e sul conto corrente della Sig.ra venga determinato nella minor Pt_1 somma di €. 200,00= (Euro Duecento/00=) - ovvero nella diversa o minor somma che risulterà di Giustizia e di Ragione in ossequio al disposto dell'art.
8 dell'Allegato A del “Protocollo di Famiglia” a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Siena e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena - da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT, con assegnazione dell'A.U.U. e/o eventuali detrazioni familiari a favore di entrambi i genitori e spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
- ancora nella denegata ipotesi ove il Sig. CP_1 sia dichiarato genitore non collocatario della figlia minore, si chiede voler stabilire il diritto di visita infrasettimanale dello stesso nelle giornate del martedì e del giovedì, ferma restando la regolamentazione a finesettimana alternati.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTI DI CAUSA ha chiesto disciplinarsi la responsabilità genitoriale della Parte_1 figlia minore , nata il 9.4.2021 dalla relazione more uxorio con Per_1
la collocazione prevalente della bambina presso di sé con Controparte_1 conseguente assegnazione della casa familiare e la corresponsione da parte del padre di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie.
In particolare, quanto alla assegnazione della casa
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