Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela
Lagani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 299 del RGAC dell'anno 2020 vertente
TRA
De AN CO RI, C.F. [...]rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via del Progresso n. 512, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte Attorea
E
VO RU, C.F. [...]e VO LL NG NA C.F. [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lucio Canzoniere e MA Teresa Leopoldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lucio Canzoniere, in Lamezia Terme, Via dei Mille n°150, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuti
NONCHE'
VO OM residente in San Pietro a Maida al viale I Maggio, VO EM, residente in San
Pietro a Maida alla via G. Levato e VO MA, residente in San Pietro a Maida, alla via M. Luther King n.
2
Convenuti Contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO RI De AN, premesso di possedere a far data dal 1990, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in via esclusiva l'appezzamento di terreno sito nel comune di Sa n
Pietro a Maida, censito al catasto al Foglio 12 p.lla 264, intestato a VO IA, VO EM,
VO MA, VO LL e VO RU e premesso di aver provveduto, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali, anche avvalendosi dell'oper a di terzi, alla coltivazione del fondo, sostenendone le spese e facendone propri i frutti, di aver provveduto a realizzare sul terreno a proprie cure e spese recinzioni, cancello, concimazioni, arature, costruzioni in legno per animali, comportandosi nel godimento del cespite come esclusivo proprietario, senza ostacoli e opposizioni
1


di alcuno, senza rendere conto ad alcuno, ha dedotto la sussistenza dei requisiti e presupposti per la declaratoria di intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile a tito lo di usucapione.
2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti RU VO e LL NG NA VO contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, i convenuti hanno contestato l'esercizio da parte dell'attore di una signoria di fatto sull'immobile, deducendo di esserne legittimi proprietari e di aver sempre esercitato i loro diritti. Hanno dedotto che sino alla metà del 1990 il fondo era intercluso e privo di possibilità di accesso e che, negli ultimi anni, sarebbe stato curato, per conto di essi convenuti, esclusivamente da soggetti terzi. I convenuti hanno quindi eccepito il difetto, in capo all'attore, di un possesso ad usucapionem del terreno per cui è causa.
3. Dichiarata la contumacia dei convenuti VO Gi IC, VO EM e VO MA e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 8.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte, tempestivamente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
, nella misura ridotta di giorni 20 per il deposito delle comparse co nclusionali e successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene. Essa presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso
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