Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1770 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
PU EL (c.f. [...])
PU EL (c.f. [...])
PU SE (c.f. [...])
PU DA (c.f. [...]) eredi di
NA DA (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBADAURO IRENE , come da procura in atti. attori, contro
CO BRUZZESE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
DA CAMPO GIOVANNI come da procura in atti. convenuto,
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a., già Liguria Assicurazioni S.p.a., c.f.
00818570012, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
VERONICA SAITTA. terzo chiamato avente ad oggetto: Responsabilita professionale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona
P.G. e premettendo di essersi rivolta All'Avv. CO ES per promuovere un giudizio contro l'INAIL per ottenere quanto di spettanza a seguito di infortuni, chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e ritenere la responsabilità professionale dell'avv. CO ES per avere egli, in violazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., posto in essere inadempimento contrattuale in relazione all'attività prestata nel giudizio iscritto al n. 1778/2004 RG presso il Tribunale di
Barcellona P.G.- Sez Lavoro, in cui ha patrocinato l'attrice- già ricorrente, consistente nella mancata formulazione della domanda di “indennizzo capitale” nonché per violazione dell'obbligo di informazione nei confronti della stessa.
2) Conseguentemente condannare il citato professionista al risarcimento del danno pari all'indennizzo in capitale, per la percentuale dell'8% riconosciuta dal ctu nel giudizio meglio sopra indicato, che sarebbe stato liquidato dall'Inail ove fosse stata formulata domanda di indennizzi in capitale, ossia al pagamento alla data del 31.08.2015 della somma di € 8.212,83, per come infra calcolata, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, o a quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre in ogni caso gli ulteriori interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
3) Condannare altresì il convenuto professionista al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per violazione dell'obbligo di informazione dell'esito del giudizio, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ai sensi ex art. 1284, 4 comma della domanda giudiziale al soddisfo;
4) Ai sensi dell'art. 4 del DL 12/09/2014 n. 132, conv. Dalla L. 10.11.2014 n. 162, valutata la mancata risposta all'invito di negoziazione assistita di cui alla pec dell'1.04.2015, condannare il convenuto alle spese ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c..
Si costituiva il convenuto il quale, esperendo domanda riconvenzionale ed opponendosi alle richieste avverse, così concludeva:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata la proposta azione. 2) Nel merito ritenere e dichiarare insussistente la responsabilità professionale dell'Avv. ES ed in ogni caso insussistente il presunto danno lamentato da parte attrice, per le motivazioni di cui alla narrativa, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda, con ogni statuizione e conseguenza di legge.
3) Autorizzare la chiamata in causa della PO-Sai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, pronunciare decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.p.c.
4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che l'Avv. CO ES ha diritto di essere manlevato e/o garantito dalla predetta PO-Sai Ass.ni s.p.a. per qualunque pagamento che lo stesso dovesse essere costretto ad effettuare in favore della Sig.ra EN ND, in dipendenza degli eventi per cui è causa.
5) Ritenere e dichiarare, in ogni caso ed in via riconvenzionale, che l'Avv. ES ha regolarmente svolto gli incarichi a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1770 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
PU EL (c.f. [...])
PU EL (c.f. [...])
PU SE (c.f. [...])
PU DA (c.f. [...]) eredi di
NA DA (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBADAURO IRENE , come da procura in atti. attori, contro
CO BRUZZESE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
DA CAMPO GIOVANNI come da procura in atti. convenuto,
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a., già Liguria Assicurazioni S.p.a., c.f.
00818570012, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
VERONICA SAITTA. terzo chiamato avente ad oggetto: Responsabilita professionale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona
P.G. e premettendo di essersi rivolta All'Avv. CO ES per promuovere un giudizio contro l'INAIL per ottenere quanto di spettanza a seguito di infortuni, chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e ritenere la responsabilità professionale dell'avv. CO ES per avere egli, in violazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c., posto in essere inadempimento contrattuale in relazione all'attività prestata nel giudizio iscritto al n. 1778/2004 RG presso il Tribunale di
Barcellona P.G.- Sez Lavoro, in cui ha patrocinato l'attrice- già ricorrente, consistente nella mancata formulazione della domanda di “indennizzo capitale” nonché per violazione dell'obbligo di informazione nei confronti della stessa.
2) Conseguentemente condannare il citato professionista al risarcimento del danno pari all'indennizzo in capitale, per la percentuale dell'8% riconosciuta dal ctu nel giudizio meglio sopra indicato, che sarebbe stato liquidato dall'Inail ove fosse stata formulata domanda di indennizzi in capitale, ossia al pagamento alla data del 31.08.2015 della somma di € 8.212,83, per come infra calcolata, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, o a quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre in ogni caso gli ulteriori interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
3) Condannare altresì il convenuto professionista al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per violazione dell'obbligo di informazione dell'esito del giudizio, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ai sensi ex art. 1284, 4 comma della domanda giudiziale al soddisfo;
4) Ai sensi dell'art. 4 del DL 12/09/2014 n. 132, conv. Dalla L. 10.11.2014 n. 162, valutata la mancata risposta all'invito di negoziazione assistita di cui alla pec dell'1.04.2015, condannare il convenuto alle spese ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c..
Si costituiva il convenuto il quale, esperendo domanda riconvenzionale ed opponendosi alle richieste avverse, così concludeva:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata la proposta azione. 2) Nel merito ritenere e dichiarare insussistente la responsabilità professionale dell'Avv. ES ed in ogni caso insussistente il presunto danno lamentato da parte attrice, per le motivazioni di cui alla narrativa, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda, con ogni statuizione e conseguenza di legge.
3) Autorizzare la chiamata in causa della PO-Sai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, pronunciare decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.p.c.
4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che l'Avv. CO ES ha diritto di essere manlevato e/o garantito dalla predetta PO-Sai Ass.ni s.p.a. per qualunque pagamento che lo stesso dovesse essere costretto ad effettuare in favore della Sig.ra EN ND, in dipendenza degli eventi per cui è causa.
5) Ritenere e dichiarare, in ogni caso ed in via riconvenzionale, che l'Avv. ES ha regolarmente svolto gli incarichi a
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