Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 757
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente nella camera di consiglio del 25.11.24
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 21.11.24, vertente tra
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santo MONTALTO del Foro di C.F._1
Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
e
Il Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...] CP_1
(RC) alla Via Naziario Sauro n. 38, CF. rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Glenda PROCHILO del Foro di Palmi giusta procura in atti
- resistente-
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.24
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.21 la sig.ra ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 01.08.2010 nel Comune di Cinquefrondi con
e trascritto al N. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2010 del registro dello stato CP_1
civile del detto comune e dalla cui unione è nata in data [...] la figlia ancora Per_1
minorenne
Deduceva la ricorrente che dopo pochi anni di serena convivenza essendo venuta meno la affectio maritalis, gli stessi avevano ottenuto dal Tribunale di Palmi la omologazione degli accordi di separazione in data 15.7.2016 con decreto cron n. 4155/2016 il quale prevedeva espressamente l'affido condiviso della minore, un assegno di mantenimento pari ad euro
250,00 mensili oltre il 50% delle spese necessarie, straordinarie e voluttuarie nonché una somma una tantum pari ad euro 2000,00 per il mantenimento mai versato sino a quel momento oltre alla disciplina del diritto di visita;
e che, decorsi i termini previsti dalla legge, attesa la impossibilità di riconciliarsi e di ricostituire il vincolo coniugale, la convivenza non era stata più ripresa e che era necessario procedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Unitamente al ricorso l'istante ha richiesto che il divorzio fosse concesso a condizioni modificate rispetto a quelle omologate con la separazione.
Ha precisato la ricorrente che dalla omologazione della separazione ed anche in precedenza il padre non si era mai occupato dei bisogni e delle esigenze della figlia non provvedendo in nessun
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente nella camera di consiglio del 25.11.24
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 21.11.24, vertente tra
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santo MONTALTO del Foro di C.F._1
Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
e
Il Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...] CP_1
(RC) alla Via Naziario Sauro n. 38, CF. rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Glenda PROCHILO del Foro di Palmi giusta procura in atti
- resistente-
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.24
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.21 la sig.ra ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 01.08.2010 nel Comune di Cinquefrondi con
e trascritto al N. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2010 del registro dello stato CP_1
civile del detto comune e dalla cui unione è nata in data [...] la figlia ancora Per_1
minorenne
Deduceva la ricorrente che dopo pochi anni di serena convivenza essendo venuta meno la affectio maritalis, gli stessi avevano ottenuto dal Tribunale di Palmi la omologazione degli accordi di separazione in data 15.7.2016 con decreto cron n. 4155/2016 il quale prevedeva espressamente l'affido condiviso della minore, un assegno di mantenimento pari ad euro
250,00 mensili oltre il 50% delle spese necessarie, straordinarie e voluttuarie nonché una somma una tantum pari ad euro 2000,00 per il mantenimento mai versato sino a quel momento oltre alla disciplina del diritto di visita;
e che, decorsi i termini previsti dalla legge, attesa la impossibilità di riconciliarsi e di ricostituire il vincolo coniugale, la convivenza non era stata più ripresa e che era necessario procedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Unitamente al ricorso l'istante ha richiesto che il divorzio fosse concesso a condizioni modificate rispetto a quelle omologate con la separazione.
Ha precisato la ricorrente che dalla omologazione della separazione ed anche in precedenza il padre non si era mai occupato dei bisogni e delle esigenze della figlia non provvedendo in nessun
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