Trib. Venezia, sentenza 24/09/2024, n. 3326
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n. 7222/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa L M Presidente
Dott. A C Giudice
Dott. M D V Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7222/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. G Parte_1 C.F._1
A, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, via Luigi Pellizzo 39;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. M Controparte_1 C.F._2
T e dall'avv. P D V, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Mestre (VE), via Torino 180;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito.
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso: “1) Dichiarare la separazione personale tra la signora
[...]
e il signor che hanno contratto matrimonio il giorno 25.04.1995 in Venezia ordinando Parte_1 Controparte_1
1 di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge, con addebito della stessa al marito CP_1
[...]
2) Assegnare l'abitazione famigliare sita in Venezia Scorzè (VE), via Monte Marmolada n. 40 di proprietà della signora
, con l'arredo, alla stessa affinché vi abiti con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti Parte_1
e ;
Persona_1 Per_2
3) Ordinare al signor di versare, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della moglie la somma mensile di € 700,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
Parte_1
l'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario intestato alla signora sul conto corrente indicato dalla Pt_1 stessa, e sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, convenendosi espressamente che non sarà necessaria alcuna richiesta in tal proposito da parte dell'avente diritto e che il contributo al mantenimento spetta dal deposito del presente ricorso stante la mancata partecipazione agli oneri famigliari del CP_1
4) Tenuto conto delle esigenze quotidiane di vitto e alloggio, scolastiche e ricreative dei figli maggiorenni e Persona_1
, nonché delle risorse economiche dei coniugi, ordinare al signor di versare alla signora Per_2 Controparte_1 [...]
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Parte_1
€ 700,00 per ciascun figlio o quella ritenuta di giustizia. L'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario intestato alla signora sul conto corrente indicato dalla stessa. Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo Pt_1 di Venezia a carico del padre nella misura del 60%.
5) Rifusione di competenze e spese di lite”.
I Procuratori della resistente hanno così concluso: “
1. addebitarsi la separazione alla signora Parte_1 in ragione delle condotte contrarie ai doveri matrimoniali come meglio descritte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc
2. revocarsi ogni obbligo di mantenimento nei confronti della signora con restituzione di quanto Parte_1 indebitamente percepito dalla domanda
3. revocarsi ogni obbligo di mantenimento nei confronti di Parte_2
4.
considerato che
le esigenze ordinarie di mantenimento di vengono in parte soddisfatte con il pagamento Persona_3 del canone mensile per il godimento dell'alloggio in Austria già separatamente pagato dai genitori, ridursi ad € 300,00 mensili il contributo mensile del signor al mantenimento di da corrispondersi direttamente alla figlia CP_1 Per_2
5. porsi analogo contributo al mantenimento di da parte della madre Per_2
6. stabilirsi l'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere ciascuno direttamente a il 50% delle spese Per_2 straordinarie – compreso il canone per il godimento dell'alloggio in Austria - che saranno state preventivamente concordate e approvate da entrambi i genitori.
7. Spese di lite rifuse”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1
, esponendo: che in data 22.04.1995 ella aveva contratto matrimonio in Venezia con Controparte_1
2
il resistente;
che dall'unione erano nati i figli in data 12.02.2000 e in data Persona_1 Per_2
27.06.2002;
che dopo la nascita degli stessi il resistente aveva ostacolato la sua attività professionale di musicista poiché, a suo parere, non compatibile con la vita familiare ed il ruolo di madre, nonché più volte aveva sminuito il suo talento per la professione di arpista;
che a causa della mancata partecipazione alle incombenze familiari da parte del sig. ella era stata costretta a dedicarsi interamente alla CP_1 gestione della casa ed alla crescita dei figli, rinunciando così alla sua promettente carriera musicale e ad altre prospettive professionali;
che il resistente si era invece dedicato esclusivamente alla cura della propria professione di tenore lirico conquistando grandi successi a livello nazionale e internazionale;
che in costanza di matrimonio il resistente aveva sempre provveduto a versare le proprie entrate economiche – derivanti dall'attività di tenore lirico e dal lavoro di professore presso il Conservatorio di Udine – sui suoi conti correnti personali o in quelli della madre, ciò al fine di tenerla all'oscuro delle reali disponibilità reddituali;
che ella invece era tenuta a versare il proprio stipendio sul conto corrente comune dei coniugi;
che la casa familiare, sita in Scorzé (VE), non era adeguata alla posizione sociale della famiglia e non rispecchiava le capacità economiche del sig. ;
che da quando era stato contratto il matrimonio il CP_1 nucleo familiare aveva trascorso una sola settimana di vacanza a Palma di Maiorca e qualche altra tra
Jesolo e Cesenatico;
che con il passare del tempo l'atteggiamento del resistente era diventato sempre più distaccato e assente;
che aveva scoperto che il sig. aveva intrattenuto e intratteneva delle CP_1 relazione extraconiugali con presunte amanti;
che i guadagni che il marito accumulava nel tempo erano riservati alle numerose amanti che lo stesso aveva;
che pochissimo era stato il tempo che il resistente aveva dedicato ai figli durante la vita matrimoniale.
La ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito
a carico del resistente in ragione della sua infedeltà coniugale. Domandava inoltre: a) l'assegnazione dell'abitazione famigliare sita in Scorzé (VE);
b) la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie pari ad € 700,00 a fronte della disparità reddituale ed economica tra le parti come meglio rappresentata in atti;
c) la previsione di un assegno a carico del resistente, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, nella misura di € 700,00, per ciascuno figlio, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%.
Il resistente, sig. si costituiva in giudizio contestando integralmente tutto quanto Controparte_1 dedotto dalla ricorrente ed evidenziando in particolare: che la rottura del matrimonio andava in realtà imputata alla sig.ra , la quale ancora nel 2014 gli aveva scritto una lettera nella quale manifestava Pt_1 la ferma volontà di interrompere la relazione coniugale;
che egli aveva sempre sostenuto la moglie nella sua carriera sia musicale che lavorativa;
che inoltre era sempre stato presente e partecipe nelle scelte riguardanti i figli, provvedendo alla loro cura, crescita ed educazione;
che le vacanze trascorse con la famiglia erano state di gran lunga più frequenti di quelle menzionate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
che nel corso della relazione matrimoniale aveva sostenuto ed aiutato, anche
3
economicamente, i familiari della ricorrente concedendo, tra le altre cose, un prestito considerevole al fratello della stessa;
che egli disponeva di redditi inferiori a quelli indicati dalla ricorrente;
che a partire dal
2020 la sig.ra aveva prelevato somme ingenti dal conto corrente cointestato dei coniugi che non Pt_1 erano state destinate alle esigenze della famiglia;
che la casa familiare, a dispetto di quanto asserito dalla ricorrente, era un'abitazione di pregio situata in una zona residenziale;
che in ogni caso non vi era opposizione alla eventuale assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , così come dei beni mobili Pt_1 di arredo, ad eccezione però dei beni strettamente personali e di quelli di cui era proprietario prima del matrimonio, non oggetto di comunione;
che non vi erano valide ragioni per la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, attesa l'insussistenza di una evidente sperequazione tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi;
che quanto alla richiesta di un contributo al mantenimento dei figli la somma richiesta dalla ricorrente pari ad € 700,00 mensili per ciascun figlio non era per lui sostenibile;
che egli non aveva mai avuto relazioni con presunte amanti come invece opinato dalla moglie;
che, infine, non si era mai sottratto ai propri obblighi matrimoniali, contrariamente alla ricorrente che sin dal mese di febbraio 2014 aveva manifestato la volontà di separarsi.
Tutto ciò evidenziato, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione dei coniugi nonché alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma chiedeva il rigetto della domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in favore della stessa, di un assegno di mantenimento. In merito poi al concorso al mantenimento della prole minore, chiedeva che l'assegno a suo carico fosse previsto nella (minor) somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio, fermo l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 25.03.2021 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa L M Presidente
Dott. A C Giudice
Dott. M D V Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7222/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. G Parte_1 C.F._1
A, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, via Luigi Pellizzo 39;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. M Controparte_1 C.F._2
T e dall'avv. P D V, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Mestre (VE), via Torino 180;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito.
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso: “1) Dichiarare la separazione personale tra la signora
[...]
e il signor che hanno contratto matrimonio il giorno 25.04.1995 in Venezia ordinando Parte_1 Controparte_1
1 di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge, con addebito della stessa al marito CP_1
[...]
2) Assegnare l'abitazione famigliare sita in Venezia Scorzè (VE), via Monte Marmolada n. 40 di proprietà della signora
, con l'arredo, alla stessa affinché vi abiti con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti Parte_1
e ;
Persona_1 Per_2
3) Ordinare al signor di versare, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della moglie la somma mensile di € 700,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
Parte_1
l'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario intestato alla signora sul conto corrente indicato dalla Pt_1 stessa, e sarà aggiornato automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, convenendosi espressamente che non sarà necessaria alcuna richiesta in tal proposito da parte dell'avente diritto e che il contributo al mantenimento spetta dal deposito del presente ricorso stante la mancata partecipazione agli oneri famigliari del CP_1
4) Tenuto conto delle esigenze quotidiane di vitto e alloggio, scolastiche e ricreative dei figli maggiorenni e Persona_1
, nonché delle risorse economiche dei coniugi, ordinare al signor di versare alla signora Per_2 Controparte_1 [...]
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Parte_1
€ 700,00 per ciascun figlio o quella ritenuta di giustizia. L'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario intestato alla signora sul conto corrente indicato dalla stessa. Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo Pt_1 di Venezia a carico del padre nella misura del 60%.
5) Rifusione di competenze e spese di lite”.
I Procuratori della resistente hanno così concluso: “
1. addebitarsi la separazione alla signora Parte_1 in ragione delle condotte contrarie ai doveri matrimoniali come meglio descritte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc
2. revocarsi ogni obbligo di mantenimento nei confronti della signora con restituzione di quanto Parte_1 indebitamente percepito dalla domanda
3. revocarsi ogni obbligo di mantenimento nei confronti di Parte_2
4.
considerato che
le esigenze ordinarie di mantenimento di vengono in parte soddisfatte con il pagamento Persona_3 del canone mensile per il godimento dell'alloggio in Austria già separatamente pagato dai genitori, ridursi ad € 300,00 mensili il contributo mensile del signor al mantenimento di da corrispondersi direttamente alla figlia CP_1 Per_2
5. porsi analogo contributo al mantenimento di da parte della madre Per_2
6. stabilirsi l'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere ciascuno direttamente a il 50% delle spese Per_2 straordinarie – compreso il canone per il godimento dell'alloggio in Austria - che saranno state preventivamente concordate e approvate da entrambi i genitori.
7. Spese di lite rifuse”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1
, esponendo: che in data 22.04.1995 ella aveva contratto matrimonio in Venezia con Controparte_1
2
il resistente;
che dall'unione erano nati i figli in data 12.02.2000 e in data Persona_1 Per_2
27.06.2002;
che dopo la nascita degli stessi il resistente aveva ostacolato la sua attività professionale di musicista poiché, a suo parere, non compatibile con la vita familiare ed il ruolo di madre, nonché più volte aveva sminuito il suo talento per la professione di arpista;
che a causa della mancata partecipazione alle incombenze familiari da parte del sig. ella era stata costretta a dedicarsi interamente alla CP_1 gestione della casa ed alla crescita dei figli, rinunciando così alla sua promettente carriera musicale e ad altre prospettive professionali;
che il resistente si era invece dedicato esclusivamente alla cura della propria professione di tenore lirico conquistando grandi successi a livello nazionale e internazionale;
che in costanza di matrimonio il resistente aveva sempre provveduto a versare le proprie entrate economiche – derivanti dall'attività di tenore lirico e dal lavoro di professore presso il Conservatorio di Udine – sui suoi conti correnti personali o in quelli della madre, ciò al fine di tenerla all'oscuro delle reali disponibilità reddituali;
che ella invece era tenuta a versare il proprio stipendio sul conto corrente comune dei coniugi;
che la casa familiare, sita in Scorzé (VE), non era adeguata alla posizione sociale della famiglia e non rispecchiava le capacità economiche del sig. ;
che da quando era stato contratto il matrimonio il CP_1 nucleo familiare aveva trascorso una sola settimana di vacanza a Palma di Maiorca e qualche altra tra
Jesolo e Cesenatico;
che con il passare del tempo l'atteggiamento del resistente era diventato sempre più distaccato e assente;
che aveva scoperto che il sig. aveva intrattenuto e intratteneva delle CP_1 relazione extraconiugali con presunte amanti;
che i guadagni che il marito accumulava nel tempo erano riservati alle numerose amanti che lo stesso aveva;
che pochissimo era stato il tempo che il resistente aveva dedicato ai figli durante la vita matrimoniale.
La ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito
a carico del resistente in ragione della sua infedeltà coniugale. Domandava inoltre: a) l'assegnazione dell'abitazione famigliare sita in Scorzé (VE);
b) la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie pari ad € 700,00 a fronte della disparità reddituale ed economica tra le parti come meglio rappresentata in atti;
c) la previsione di un assegno a carico del resistente, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, nella misura di € 700,00, per ciascuno figlio, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%.
Il resistente, sig. si costituiva in giudizio contestando integralmente tutto quanto Controparte_1 dedotto dalla ricorrente ed evidenziando in particolare: che la rottura del matrimonio andava in realtà imputata alla sig.ra , la quale ancora nel 2014 gli aveva scritto una lettera nella quale manifestava Pt_1 la ferma volontà di interrompere la relazione coniugale;
che egli aveva sempre sostenuto la moglie nella sua carriera sia musicale che lavorativa;
che inoltre era sempre stato presente e partecipe nelle scelte riguardanti i figli, provvedendo alla loro cura, crescita ed educazione;
che le vacanze trascorse con la famiglia erano state di gran lunga più frequenti di quelle menzionate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
che nel corso della relazione matrimoniale aveva sostenuto ed aiutato, anche
3
economicamente, i familiari della ricorrente concedendo, tra le altre cose, un prestito considerevole al fratello della stessa;
che egli disponeva di redditi inferiori a quelli indicati dalla ricorrente;
che a partire dal
2020 la sig.ra aveva prelevato somme ingenti dal conto corrente cointestato dei coniugi che non Pt_1 erano state destinate alle esigenze della famiglia;
che la casa familiare, a dispetto di quanto asserito dalla ricorrente, era un'abitazione di pregio situata in una zona residenziale;
che in ogni caso non vi era opposizione alla eventuale assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , così come dei beni mobili Pt_1 di arredo, ad eccezione però dei beni strettamente personali e di quelli di cui era proprietario prima del matrimonio, non oggetto di comunione;
che non vi erano valide ragioni per la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, attesa l'insussistenza di una evidente sperequazione tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi;
che quanto alla richiesta di un contributo al mantenimento dei figli la somma richiesta dalla ricorrente pari ad € 700,00 mensili per ciascun figlio non era per lui sostenibile;
che egli non aveva mai avuto relazioni con presunte amanti come invece opinato dalla moglie;
che, infine, non si era mai sottratto ai propri obblighi matrimoniali, contrariamente alla ricorrente che sin dal mese di febbraio 2014 aveva manifestato la volontà di separarsi.
Tutto ciò evidenziato, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione dei coniugi nonché alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma chiedeva il rigetto della domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in favore della stessa, di un assegno di mantenimento. In merito poi al concorso al mantenimento della prole minore, chiedeva che l'assegno a suo carico fosse previsto nella (minor) somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio, fermo l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 25.03.2021 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente
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