Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2317

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2317
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2317
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 4 dicembre 2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1955/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;

CONTRO
[...]
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Daniela Caterina Carmela di Paola.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 premetteva di aver svolto Parte_1 attività di docenza mediante stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Paradiso di CP_1
Lamentava di non aver percepito, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Spiegava che il aveva riconosciuto tale indennità soltanto al personale Controparte_1 individuato dall'art. 25 CCNI del 31.8.1999, ovvero ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica e ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ma non anche ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie, come nel caso di ella ricorrente.
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Contestava la discriminazione subita rispetto agli altri docenti beneficiari della prestazione, poiché ella rendeva prestazioni lavorative equivalenti a quelle degli altri docenti.
Eccepiva la discriminazione subita sia rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che rispetto anche ai colleghi a tempo determinato con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno. Richiamava quanto disposto in tema di divieto di discriminazione dall'art. 6 d. lgs. n. 368/2001 e dalla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione nel nostro ordinamento. Richiamava giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia.
Affermava che non esisteva alcuna ragione obiettiva che potesse legittimare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Evidenziava che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, aveva riconosciuto che l'art. 7 CCNL attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Richiamando le modalità di calcolo indicate all'art. 25 CCNI del 31.8.1999, quantificava le proprie spettanze per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 in € 1.503,87.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, di condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, pari ad € 1.503,87, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Con memoria del 14.11.2024 il , Controparte_2 [...]
e di si Controparte_1 Controparte_1 CP_1 costituiva in giudizio.
Deduceva che la retribuzione professionale docenti, come disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 7
CCNL del 15.3.2001, doveva essere corrisposta alla stessa platea dei destinatari di cui all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, e dunque soltanto al personale docente ed educativo con rapporto di impiego
a tempo indeterminato ed al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale
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insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. Specificava che la categoria dei destinatari non era stata modificata nemmeno nei successivi CCNL. Richiamava parere dell'ARAN
0005009 del 15.7.2021 e sentenze di merito a sostegno della propria tesi. Concludeva chiedendo
l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (sent. n. 1425/2024).
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
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