Trib. Monza, sentenza 10/01/2024, n. 52

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 10/01/2024, n. 52
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 52
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 4449/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Presidente Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4449/2023 R.G. vertente tra:

(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/07/1963, con il patrocinio dell'Avv. GAIANI JESSICA elettivamente domiciliato in Muggiò, via I Maggio n.12, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/04/1970, con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI DANIELE, elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla n.15, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella ex casa familiare sita in Triuggio, Via dei Tigli, 20.
2) Le decisioni di maggiore interesse relative a , concernenti la sua salute, educazione ed Per_1 istruzione verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza del minore presso di sé.
3) Tenuto conto dell'età di (16 anni) e delle attuali abitudini del minore, i genitori Per_1 convengono che il diritto di visita del sig. venga esercitato in base agli accordi che Pt_1
saranno raggiunti di volta in volta tra padre e figlio, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi e di studio, previa in ogni caso comunicazione alla madre. Il tutto secondo i tempi e le modalità e nel rispetto dei principi condivisi dai genitori e indicati nell'allegato piano genitoriale (doc. 7), da ritenersi parte integrante e sostanziale.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente e , da intendersi comprensivo di tutte le spese che li riguardano ad Per_1 eccezione di quelle aventi carattere straordinario secondo quanto previsto al successivo punto
5) e di quelle relative alle attività di svago dei figli nel fine settimana – a titolo esemplificativo, cinema, pizzeria, week-end fuori porta con o senza pernottamento –, che saranno integralmente sostenute dal genitore con cui i figli si trovano al tempo dell'attività e che la autorizza, il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile complessivo di € 700,00 (€. 350,00 per Pt_1 CP_1 figlio). L'importo anzidetto sarà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT, costo della vita, con decorrenza giugno 2024 e con base di riferimento giugno 2023. 5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Per la regolamentazione di dette spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, Prot. N. 1377/2018, sottoscritto in data 07.05.2018, titolato “Linee Guida Condivise concernenti le spese
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