Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2024, n. 307
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024, iscritta al n. 351 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Orvieto (TR), alla Via Garibaldi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Solini Colalè che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
- TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 30 aprile 2011 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orvieto (TR), parte I, n. 9).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati a Orvieto (TR) i figli
il 21 gennaio 2013, e il 3 novembre 2014;
che sono Persona_1 Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 62/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 24 aprile 2024;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati in Castiglione in Teverina (VT) presso le proprie rispettive residenze con obbligo del reciproco rispetto, ove i coniugi si sono trasferiti dopo la separazione di fatto;
2) i figli minori e vengono affidati in