Trib. Torino, sentenza 02/04/2024, n. 2006
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Composto dai magistrati:
Dott. Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Luciana DUGHETTI GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20602/2023 R.G. promossa da:
EDIFICATRICE UNO Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, in persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Prof. IAQUINTA Francesco, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta GRONDONA del foro di Milano, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
NO CO;
-PARTE CONVENUTA contumace-
avente per oggetto: esclusione socio da società cooperativa edilizia - rilascio;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA
(a verbale di udienza in data 29.03.2024 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.02.2024)
“Si chiede al Tribunale di Torino di così giudicare, previe le declaratorie ritenute in relazione ai fatti di causa, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
- accerti e dichiari che, con atto adottato nella seduta del 08/05/2023, comunicato e non impugnato dall'avente diritto, il Consiglio di Amministrazione di EDIFICATRICE UNO ha legittimamente deliberato l'esclusione del Signor NO CO dalla compagine sociale per il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9, primo comma, lett. b) dello Statuto sociale, in relazione all'inadempimento del socio agli obblighi di pagamento di cui agli artt. 7 e 47 del medesimo Statuto, e che, con il medesimo atto, ha deliberato la legittima decadenza, per i motivi illustrati in parte narrativa, del Signor NO CO dall'assegnazione dell'unità ad uso abitativo, con relativi enti pertinenziali, situata in Vespolate (NO), via Tonale n. 16, meglio specificata in atti;
- per l'effetto, accerti e dichiari che il Signor NO CO occupa senza titolo i locali sopra specificati;
- conseguentemente, dichiari tenuto e condanni il Signor NO CO a rilasciare immediatamente a favore di EDIFICATRICE UNO, liberi da persone e cose, l'alloggio e gli enti pertinenziali indicati in atti, ordinando al convenuto di immettere senza dilazione la Cooperativa attrice nel possesso dei medesimi;
- condanni il convenuto alla rifusione delle competenze processuali e di difesa, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex art- 281 decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente in data 24.11.2023 ritualmente notificato, la EDIFICATRICE UNO Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Prof. IAQUINTA
Francesco, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la sig. NO CO, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con Decreto in data 4.12.2023 il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, assegnando alle parti termine perentorio fino al 22.02.2024 per il deposito delle “note scritte”, mandando alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata ed assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.4. Con la successiva Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 29.02.2024 il Giudice:
- rilevato che l'art. 281-terdecies c.p.c. disciplina la decisione del procedimento semplificato di cognizione come segue:
“Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.
pagina 3 di 11 La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.”;
- rilevato che l'art. 275 -bis c.p.c. disciplina come segue la “decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio”:
“Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.”;
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica del ricorso e decreto;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza fisica in presenza in data
29.03.2024 per la rimessione della causa in decisione, ordinando la discussione orale della causa nella stessa udienza, ai sensi dei citati artt. 281-terdecies e 275 -bis c.p.c., avanti al Collegio;
- ha assegnato alle parti termine, anteriore all'udienza, fino all'11.03.2024 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine fino al 18.03.2024 per le eventuali note conclusionali.
1.5. All'udienza così fissata la Presidente ha ammesso la parte attrice ricorrente alla discussione.
La parte attrice ricorrente ha richiamato il proprio atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Composto dai magistrati:
Dott. Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Luciana DUGHETTI GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20602/2023 R.G. promossa da:
EDIFICATRICE UNO Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, in persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Prof. IAQUINTA Francesco, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta GRONDONA del foro di Milano, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
NO CO;
-PARTE CONVENUTA contumace-
avente per oggetto: esclusione socio da società cooperativa edilizia - rilascio;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA
(a verbale di udienza in data 29.03.2024 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.02.2024)
“Si chiede al Tribunale di Torino di così giudicare, previe le declaratorie ritenute in relazione ai fatti di causa, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
- accerti e dichiari che, con atto adottato nella seduta del 08/05/2023, comunicato e non impugnato dall'avente diritto, il Consiglio di Amministrazione di EDIFICATRICE UNO ha legittimamente deliberato l'esclusione del Signor NO CO dalla compagine sociale per il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9, primo comma, lett. b) dello Statuto sociale, in relazione all'inadempimento del socio agli obblighi di pagamento di cui agli artt. 7 e 47 del medesimo Statuto, e che, con il medesimo atto, ha deliberato la legittima decadenza, per i motivi illustrati in parte narrativa, del Signor NO CO dall'assegnazione dell'unità ad uso abitativo, con relativi enti pertinenziali, situata in Vespolate (NO), via Tonale n. 16, meglio specificata in atti;
- per l'effetto, accerti e dichiari che il Signor NO CO occupa senza titolo i locali sopra specificati;
- conseguentemente, dichiari tenuto e condanni il Signor NO CO a rilasciare immediatamente a favore di EDIFICATRICE UNO, liberi da persone e cose, l'alloggio e gli enti pertinenziali indicati in atti, ordinando al convenuto di immettere senza dilazione la Cooperativa attrice nel possesso dei medesimi;
- condanni il convenuto alla rifusione delle competenze processuali e di difesa, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex art- 281 decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente in data 24.11.2023 ritualmente notificato, la EDIFICATRICE UNO Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Prof. IAQUINTA
Francesco, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la sig. NO CO, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con Decreto in data 4.12.2023 il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, assegnando alle parti termine perentorio fino al 22.02.2024 per il deposito delle “note scritte”, mandando alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata ed assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.4. Con la successiva Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 29.02.2024 il Giudice:
- rilevato che l'art. 281-terdecies c.p.c. disciplina la decisione del procedimento semplificato di cognizione come segue:
“Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.
pagina 3 di 11 La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.”;
- rilevato che l'art. 275 -bis c.p.c. disciplina come segue la “decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio”:
“Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.”;
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica del ricorso e decreto;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza fisica in presenza in data
29.03.2024 per la rimessione della causa in decisione, ordinando la discussione orale della causa nella stessa udienza, ai sensi dei citati artt. 281-terdecies e 275 -bis c.p.c., avanti al Collegio;
- ha assegnato alle parti termine, anteriore all'udienza, fino all'11.03.2024 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine fino al 18.03.2024 per le eventuali note conclusionali.
1.5. All'udienza così fissata la Presidente ha ammesso la parte attrice ricorrente alla discussione.
La parte attrice ricorrente ha richiamato il proprio atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande
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