Trib. Castrovillari, sentenza 16/09/2024, n. 1527
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa B M' Presidente-Relatore
dott. A C Gdice
dott.ssa S G Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3132/2017, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. A R, presso il cui Parte_1
studio sito in Rossano Scalo alla via Antonio De Florio n.16 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti P F e A Controparte_1
Z, presso il cui studio sito in Cosenza, alla piazza Zumbini n.72, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2017, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , a Crotone il 30.06.2007, dalla cui unione non sono nati Controparte_1
figli, che la convivenza era divenuta intollerabile per i continui litigi e comportamenti violenti e aggressivi del marito, tanto premesso adiva l'autorità giudiziaria chiedendo di “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con dichiarazione di addebito a carico del marito, in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio;
2. assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del a quest'ultimo ed in considerazione di tanto CP_1
disporre in favore della moglie un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 300.00 mensili da versare in favore della medesima e nel suo domicilio entro il cinque di ogni mese, con la rivalutazione annuale e automatica in base agli indici
Istat tenuto contro della mancata percezione degli utili e degli incrementi per la costituita impresa familiare ed in virtù dell'apporto economico e lavorativo sempre dato dalla moglie con riserva di richiedere il rendiconto del maggiore utile e degli incrementi conseguiti in rapporto ai ricavi ai sensi dell'art. 230 cc.;
3. accertare e dichiarare altresì che il mobilio esistente nella casa coniugale, (cucina, camera da pranzo e camera da letto) è stato acquisto dal genitore della e successivamente donato alla figlia ed, in virtù di ciò, Pt_1
ritenerlo di proprietà esclusiva e personale della ricorrente poiché acquistato prima alla celebrazione del matrimonio;
4. conseguentemente disporre l'attribuzione del mobilio come indicato al nr. 3 in favore della ricorrente ordinando al sig. ed ai Controparte_1 suoi aventi causa l'immediata restituzione dello stesso;
5. in caso di accertamento di acquisto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa B M' Presidente-Relatore
dott. A C Gdice
dott.ssa S G Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3132/2017, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. A R, presso il cui Parte_1
studio sito in Rossano Scalo alla via Antonio De Florio n.16 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti P F e A Controparte_1
Z, presso il cui studio sito in Cosenza, alla piazza Zumbini n.72, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2017, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , a Crotone il 30.06.2007, dalla cui unione non sono nati Controparte_1
figli, che la convivenza era divenuta intollerabile per i continui litigi e comportamenti violenti e aggressivi del marito, tanto premesso adiva l'autorità giudiziaria chiedendo di “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con dichiarazione di addebito a carico del marito, in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio;
2. assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del a quest'ultimo ed in considerazione di tanto CP_1
disporre in favore della moglie un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 300.00 mensili da versare in favore della medesima e nel suo domicilio entro il cinque di ogni mese, con la rivalutazione annuale e automatica in base agli indici
Istat tenuto contro della mancata percezione degli utili e degli incrementi per la costituita impresa familiare ed in virtù dell'apporto economico e lavorativo sempre dato dalla moglie con riserva di richiedere il rendiconto del maggiore utile e degli incrementi conseguiti in rapporto ai ricavi ai sensi dell'art. 230 cc.;
3. accertare e dichiarare altresì che il mobilio esistente nella casa coniugale, (cucina, camera da pranzo e camera da letto) è stato acquisto dal genitore della e successivamente donato alla figlia ed, in virtù di ciò, Pt_1
ritenerlo di proprietà esclusiva e personale della ricorrente poiché acquistato prima alla celebrazione del matrimonio;
4. conseguentemente disporre l'attribuzione del mobilio come indicato al nr. 3 in favore della ricorrente ordinando al sig. ed ai Controparte_1 suoi aventi causa l'immediata restituzione dello stesso;
5. in caso di accertamento di acquisto
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