Trib. Rovereto, sentenza 05/12/2024, n. 353
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Testo completo
R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2024 e promossa con ricorso depositato il 20.06.2024 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Arco (TN), via Verona n. 13/A;
rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. PASINI ISIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via
Cefalonia n. 70 – Crystal Palace;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...];
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CHIARA NICOLETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni affidamento e mantenimento figli minori (contenzioso trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da conclusioni congiunte depositate il 06.11.2024;
Parte convenuta: come da conclusioni congiunte depositate il 11.11.2024.
pagina1 di 4
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.06.2024 ha chiesto al Tribunale di Rovereto, a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 488/2023 pubblicato il 16.02.2023 di:
- ampliare il proprio diritto di vista al figlio secondo precise modalità indicate;
Parte_2
- di prevedere il proprio diritto a sentire il figlio al telefono nelle giornate non di sua competenza;
- di ridurre al 50% la quota di spese straordinarie poste a suo carico;
- di ammonire la madre ex art. 473 bis 39 c.p.c. e di condannarla a risarcire i danni cagionati al figlio
e al padre;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Successivamente al deposto del ricorso, prima della comparizione dell'udienza avanti alla giudice delegate, le parti hanno depositato conclusioni congiunte chiedendo la sostituzione dell'udienza in presenza con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2024 e promossa con ricorso depositato il 20.06.2024 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Arco (TN), via Verona n. 13/A;
rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. PASINI ISIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via
Cefalonia n. 70 – Crystal Palace;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...];
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CHIARA NICOLETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni affidamento e mantenimento figli minori (contenzioso trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da conclusioni congiunte depositate il 06.11.2024;
Parte convenuta: come da conclusioni congiunte depositate il 11.11.2024.
pagina1 di 4
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.06.2024 ha chiesto al Tribunale di Rovereto, a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 488/2023 pubblicato il 16.02.2023 di:
- ampliare il proprio diritto di vista al figlio secondo precise modalità indicate;
Parte_2
- di prevedere il proprio diritto a sentire il figlio al telefono nelle giornate non di sua competenza;
- di ridurre al 50% la quota di spese straordinarie poste a suo carico;
- di ammonire la madre ex art. 473 bis 39 c.p.c. e di condannarla a risarcire i danni cagionati al figlio
e al padre;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Successivamente al deposto del ricorso, prima della comparizione dell'udienza avanti alla giudice delegate, le parti hanno depositato conclusioni congiunte chiedendo la sostituzione dell'udienza in presenza con
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