Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 799/2024 R.G., avente per oggetto: “domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio”, proposta
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
, di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in Riesi, Via Malta, 10 presso e C.F._1
nello studio dell'Avv. Vincenzo Vitello che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso
introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
nella Via Fermi n. 2, elettivamente domiciliato in Riesi, Viale Regione Siciliana, 6/Pal., presso lo studio
1


2
dell'Avv. Carmelo Terranova, dal quale è rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce alla
comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni della ricorrente: “L'Avv. Vitello … precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate
nel ricorso introduttivo del giudizio ad eccezione dei giorni di visita di parte resistente di cui si chiede
l'accoglimento secondo quanto rappresentato nel verbale di udienza del 23.07.2024”.
Conclusioni del resistente: “…. In subordine, si precisano le conclusioni così come riportata nella
comparsa di costituzione e si chiede che la causa venga posta in decisione, con riserva di depositare istanza
di liquidazione dei compensi per l'opera professionale prestata nell'interesse della parte resistente
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2024 chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio celebrato l'11.8.1997 con l'odierno resistente e dal quale erano nati due figli:
, nato a [...] in data [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente e nata a [...] l'[...], portatrice di handicap grave. Persona_2
Che dopo un periodo di serena convivenza, purtroppo, sussistendo fatti tali da rendere
impossibile la prosecuzione della vita in comune, anche nell'interesse della prole, i coniugi
presentavano al Tribunale di Caltanissetta ricorso per la separazione consensuale ove concordavano
le seguenti condizioni della loro separazione:
1)I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel
mutuo e civile reciproco rispetto con il consequenziale impegno reciproco di comunicare, entro il
2
3
perentorio termine di 15 giorni, le eventuali variazioni di residenza o domicilio nell'interesse e a
salvaguardia della figlia minore;

2)la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la
madre sig.ra Entrambi, tuttavia, assumono l'obbligo di provvedere e di Parte_1
vigilare sull'educazione ed istruzione e di contribuire alla cura della stessa. In capo ad entrambi i
coniugi permane, come per legge, la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale. Le
decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate da entrambi i genitori;

3)nulla si chiede di disporsi in merito alla casa coniugale sita a Riesi nella Via Enrico Fermi,
nr. 2 poichè la stessa è di proprietà del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente che vi
abita e che gli stessi provvederanno a locarsi altri immobili;

4)che il signor , provvederà a versare entro il 5 di ogni mese un Controparte_1
contributo a titolo di mantenimento per la figlia di € 200,00 (duecento/euro) mentre le spese Per_2
straordinarie, mediche, non mutuabili, scolastiche (partecipazione a gite, acquisto libri di testo,
lezioni private, etc.), universitarie e sportive (danza, palestra, etc.) graveranno su ciascun coniuge
nella misura del 50%;

5)i coniugi s'impegnano a mantenere relazioni improntate al rispetto reciproco, collaborando
attivamente al fine di assicurare alla figlia una crescita equilibrata e serena. Essi si obbligano a
seguire principi educativi comuni, in modo da dare un indirizzo univoco alla figlia, al fine di
renderla aliena da ogni ipotesi di conflittualità. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il
corretto svolgimento delle modalità di affidamento, affinché la prole mantenga rapporti equilibrati,
affettuosi e continuativi con entrambi e riceva cura, educazione ed istruzione sia dalla madre, sia dal
padre;

6)nel preminente interesse della minore, i genitori si impegnano a favorire le frequentazioni
con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;

7)il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore sistematicamente nei giorni di
lunedì, martedì e giovedì di ogni settimana, durante il periodo scolastico (i.e. 15 Settembre – 31
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Maggio) dalle ore 18,00 alle ore 20,30 e durante quello estivo (i.e. 1 Giugno – 14 Settembre) dalle
ore 17,30 alle ore 21,30;
trascorrerà con il padre il fine settimana, dalle ore 18,00 del sabato alle ore
20,30 della domenica, secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore. Il sig. CP_1
inoltre, potrà avere con sé la figlia per almeno 8 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze
estive, periodo da concordare preventivamente con la madre;
potrà, inoltre, tenere con sé la figlia,
per cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del 25 ovvero del 31
dicembre;
nonché per tre giorni in occasione delle festività Pasquali, comprensive ad anni alterni
del giorno di Pasqua, ovvero del Lunedì dell'Angelo;

8)il padre dovrà preventivamente comunicare alla madre, nel termine di cui sopra, il luogo ed
il periodo in cui verranno trascorse le vacanze, con il relativo recapito telefonico;
analogo obbligo
graverà sulla madre per gli eventuali periodi feriali che i figli trascorreranno con lei, lontano dalla
residenza abituale;

9) entrambi i coniugi,
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