Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 2489
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Testo completo
R.G. 4851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4851/2022 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze subentrato a titolo universale, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 3 della
Legge 225/16, con decorrenza dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla disciolta Equitalia Servizi di
Riscossione s.p.a., con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P. IVA n.
13756881002, in persona del suo procuratore sig. Antonio Cristofaro, giusta procura per notaio Andrea De Nicola di Roma repertorio nr. 175858 raccolta nr.
11458 del 01/10/2021 registrata presso l'Ufficio Entrate di Roma 2 il 11/10/2021 al
n. 33078 - Serie 1T - rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. Alfonso Pepe, cod. fisc. [...]e con lui elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via Luigi Rocco n. 184
-APPELLANTE
pagina 1 di 13
Contro
ESPOSITO ON nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], (cod. fisc.: [...]), elett.te dom.to in Sorrento al
Corso Italia n. 210 presso lo Studio Legale Lucenteforte - Russo (cod. fisc. e p. iva:
07796131212), rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Lucenteforte (cod. fisc.: LCN
GNN 74S27 F839J) e IA Russo (cod. fisc.: [...]), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ex art. 83, III comma, c.p.c. in calce all' atto di citazione
-
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sent. n. 1035/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Sorrento;
impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TO ON proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione avverso l'estratto di ruolo relativamente alla cartella di pagamento n.
071 2016 0084351050 000, avente ad oggetto tasse automobilistiche relative all'anno 2011 per un importo di € 225,03 emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli - per conto della
Regione Campania. Si costituiva l'Agenzia resistendo alla domanda. Il GDP dichiarava l' intervenuta “ … prescrizione” eccezione così come “sollevata dall'istante” e per lo effetto dichiarava “…estinto il credito, pari ad €. 225,03, relativo alla cartella esattoriale 071/20160084351050000 iscritta nel ruolo
pagina 2 di 13 2016/0011397 per pagamento tassa automobilistica di cui era creditore la Regione
Campania – Settore Finanze e Tributi”, condannando l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese e compensi del detto giudizio, con attribuzione.
Proponeva appello AD deducendo i seguenti motivi: 1) Difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2) Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
2)
Sulla inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.;
4) Carenza interesse ad agire;
5) Erronea dichiarazione di prescrizione per mancato decorso del termine prescrizionale, in presenza del periodo COVID;
6) Ammissibilità del presente appello. Chiedeva pertanto: “Dichiarare la mancata Giurisdizione del
Giudice ordinario, a favore del Giudice Tributario;
Rigettare, comunque ed in ogni caso, l'opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto oltre che in diritto, alla stregua dei motivi di cui all'atto di appello;
Condannare il sig. TO
ON al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva poi TO ON a sua volta deducendo: 1) Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
2) Infondatezza del motivo di doglianza concernente il difetto di giurisdizione;
3) Interesse ad agire - ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo – insussistenza della notifica della cartella e/o di validi atti interruttivi;
4) Sulla intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle somme da parte dell'agenzia delle entrate riscossione – infondatezza dell'eccezione di proroga per periodo covid;
5) Sul regolamento delle spese di giudizio e sulla giusta condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Chiedeva pertanto: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di appello: A) rigettare l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., per i motivi tutti dedotti in narrativa e comunque perché esso è inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato;
B) confermare la sentenza n. 1035/22 del Giudice di
Pace di Sorrento;
C) Condannare parte appellante al pagamento in favore di
TO ON delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso
pagina 3 di 13 spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati costituiti che si dichiarano antistatari.”
L'appello va accolto stante la fondatezza del motivo di doglianza afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In ordine all'eccezione sollevata dalla difesa dell'ESPOSITO, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto
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d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del
9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto
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