Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 499
TRIB Firenze
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7087/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Valentina Bagnoli che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avv. Luigi Fusco che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 7
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: conclude come da ricorso, salvo quantificare il contributo per i figli in € 250,00 ciascuno, oltre il pagamento integrale della rata di mutuo cointestata come già all'attualità. Riserva il deposto di nota spese;
per il resistente: conclude come da comparsa costitutiva;
in subordine chiede la conferma e l'intensificazione degli incontri protetti, alla luce della relazione in atti. Insiste anche in tutte le prove già capitolate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.6.2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a ZE (Albania) il 16.7.2007 con , dal quale erano nati i figli Parte_2
e , rispettivamente il 21.6.2017 ed il 7.8.2021- Ha rappresentato che il Per_1 Per_2
rapporto, già prima del matrimonio, era stato da sempre contrassegnato dagli agiti violenti e maltrattanti del marito nei confronti della moglie a causa della mentalità misogina, maschilista e patriarcale del le cui aggressioni fisiche e verbali erano continuate Pt_2
sia durante le due gravidanze che successivamente alla nascita dei figli, spesso obbligati ad assistere ai maltrattamenti, quali percosse con utensili da cucina, calci, pugni e spintoni. Da ultimo, il 10.3.2024, dopo l'ennesima aggressione, la ricorrente si era recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Maria alla Gruccia a Montevarchi (FI) dove, all'esito degli accertamenti effettuati, era stato attivato il codice rosa, la aveva presentato denuncia Pt_1
querela nei confronti del marito ed era stata collocata in una struttura protetta insieme ai suoi figli. Il 2.5.2024, in esito al procedimento ex artt. 342-bis c.c. e 473-bis.69 e ss c.p.c., il Tribunale di Firenze aveva disposto la misura dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e dai figli per la durata di 6 mesi (ivi compresi i luoghi di lavoro e l'istituto scolastico frequentato dai minori), con mandato al Servizio Sociale di Figline e Incisa e all' territorialmente competente per la presa in carico dell'intero nucleo, per un CP_1
sostegno psicologico ai minori e, per l'attivazione, previa valutazione da parte dell' della idoneità del padre e della rispondenza all'interesse dei minori, di CP_1 incontri protetti, nonché l'invito al resistente ad intraprendere immediatamente un percorso Parte al , al quale veniva conferito mandato in tal senso. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa familiare, la conferma dei mandati già conferiti al Servizio Sociale e , e la previsione di un CP_1
pagina 2 di 7
contributo paterno al mantenimento della prole nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili per ciascuno, oltre l'intero assegno unico.
Con comparsa costitutiva ha contestato tutti gli addebiti mossi da Parte_2
controparte, pur senza negare i frequenti litigi tra i coniugi. Ha, dunque, chiesto la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, la disciplina di una libera frequentazione paterna e la corresponsione della minor somma di € 300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento della prole, oltre la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie.
Previo ascolto della parti, con ordinanza riservata all'udienza del 5.11.24, il Giudice delegato ha disposto in via provvisoria ed urgente l'affido superesclusivo dei figli alla madre, cui ha assegnato la casa familiare, ha confermato il mandato ai Servizi Sociali di proseguire gli incontri protetti tra il padre ed i figli, disponendo l'inizio da parte del Pt_4
del percorso presso il CAM, cui lo stesso si era dichiarato disponibile, e ha posto a carico del padre la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7087/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Valentina Bagnoli che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avv. Luigi Fusco che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
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con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: conclude come da ricorso, salvo quantificare il contributo per i figli in € 250,00 ciascuno, oltre il pagamento integrale della rata di mutuo cointestata come già all'attualità. Riserva il deposto di nota spese;
per il resistente: conclude come da comparsa costitutiva;
in subordine chiede la conferma e l'intensificazione degli incontri protetti, alla luce della relazione in atti. Insiste anche in tutte le prove già capitolate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.6.2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a ZE (Albania) il 16.7.2007 con , dal quale erano nati i figli Parte_2
e , rispettivamente il 21.6.2017 ed il 7.8.2021- Ha rappresentato che il Per_1 Per_2
rapporto, già prima del matrimonio, era stato da sempre contrassegnato dagli agiti violenti e maltrattanti del marito nei confronti della moglie a causa della mentalità misogina, maschilista e patriarcale del le cui aggressioni fisiche e verbali erano continuate Pt_2
sia durante le due gravidanze che successivamente alla nascita dei figli, spesso obbligati ad assistere ai maltrattamenti, quali percosse con utensili da cucina, calci, pugni e spintoni. Da ultimo, il 10.3.2024, dopo l'ennesima aggressione, la ricorrente si era recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Maria alla Gruccia a Montevarchi (FI) dove, all'esito degli accertamenti effettuati, era stato attivato il codice rosa, la aveva presentato denuncia Pt_1
querela nei confronti del marito ed era stata collocata in una struttura protetta insieme ai suoi figli. Il 2.5.2024, in esito al procedimento ex artt. 342-bis c.c. e 473-bis.69 e ss c.p.c., il Tribunale di Firenze aveva disposto la misura dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e dai figli per la durata di 6 mesi (ivi compresi i luoghi di lavoro e l'istituto scolastico frequentato dai minori), con mandato al Servizio Sociale di Figline e Incisa e all' territorialmente competente per la presa in carico dell'intero nucleo, per un CP_1
sostegno psicologico ai minori e, per l'attivazione, previa valutazione da parte dell' della idoneità del padre e della rispondenza all'interesse dei minori, di CP_1 incontri protetti, nonché l'invito al resistente ad intraprendere immediatamente un percorso Parte al , al quale veniva conferito mandato in tal senso. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa familiare, la conferma dei mandati già conferiti al Servizio Sociale e , e la previsione di un CP_1
pagina 2 di 7
contributo paterno al mantenimento della prole nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili per ciascuno, oltre l'intero assegno unico.
Con comparsa costitutiva ha contestato tutti gli addebiti mossi da Parte_2
controparte, pur senza negare i frequenti litigi tra i coniugi. Ha, dunque, chiesto la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, la disciplina di una libera frequentazione paterna e la corresponsione della minor somma di € 300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento della prole, oltre la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie.
Previo ascolto della parti, con ordinanza riservata all'udienza del 5.11.24, il Giudice delegato ha disposto in via provvisoria ed urgente l'affido superesclusivo dei figli alla madre, cui ha assegnato la casa familiare, ha confermato il mandato ai Servizi Sociali di proseguire gli incontri protetti tra il padre ed i figli, disponendo l'inizio da parte del Pt_4
del percorso presso il CAM, cui lo stesso si era dichiarato disponibile, e ha posto a carico del padre la
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