Trib. Milano, sentenza 21/10/2024, n. 4630

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 21/10/2024, n. 4630
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4630
Data del deposito : 21 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 4659/2022 R.G.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
LA GIUDICE DI MILANO

Dott.ssa EL De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

nella causa promossa
da

NO AR C.F. [...]
RICCARDO PI C.F. [...]
OSCAR ON C.F. [...]
ANGELA ZA C.F. [...]
CAROLINA UL C.F. [...], con il patrocinio degli Avv.ti BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, sito in Varese, Via Robbioni, n. 39
RICORRENTI
1


contro

ITLIA TRASPORTO AEREO S.p.A. – IT C.F. 15907661001, con il patrocinio degli Avv.ti DE FEO DOMENICO e MARAZZA MARCO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Angelo Quarto, sito in Milano, Largo Augusto, n. 8
RESISTENTE

OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO

1. Con il depositato ricorso, veniva convenuta in giudizio ITLIA
TRASPORTO AEREO SPA, nei cui confronti venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con TA - Società Aerea
Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria è proseguito, ai sensi dell'art.
2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa:
- per quanto attiene alla signora EL AR a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 10 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa,
- per quanto attiene al signor CA PI a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 17 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;

- per quanto attiene al signor SC ON a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 15 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;

2 - per quanto attiene alla signora LA ZA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 21 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;

- per quanto attiene alla signora IN UL a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 11 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;

B) ordinare a Italia TR AE S.p.A. (...) la riammissione in servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del TR
AE - Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del


2.12.2021 e l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato

CCNL nelle tabelle “MOD1”;

C) condannare Italia TR AE S.p.A. (...) al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fno alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi:
- per quanto attiene alla signora EL AR euro 4.750,44 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.446,90 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;

3 - per quanto attiene al signor CA PI euro 5.791,17 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.731,20 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;

- per quanto attiene al signor SC ON euro 5.615,08 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.648,46 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;

- per quanto attiene alla signora LA ZA euro 6.142,99 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.945,68 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;

- per quanto attiene alla signora IN UL euro 4.973,85 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.479,48 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo”;
con vittoria di spese.
4
Si costituiva ITLIA TRASPORTO AEREO S.p.A., con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La
Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.

6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.

3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.

6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Le ragioni che seguono sono, infatti, del tutto assorbenti rispetto alla sussistenza, o meno, nel caso di specie, di un ramo di azienda, oltre che delle questioni residue di cui in atti.
Deve darsi atto che sia il Tribunale di Milano Sezione Lavoro che la relativa Corte di Appello Sezione Lavoro hanno già respinto pretese analogamente svolte da altri lavoratori nei confronti della medesima società
5
resistente, mediante sentenze, che, in quanto pienamente condivisibili e ampiamente motivate, devono essere qui richiamate anche ai sensi dell'articolo
118 disp. att. c.p.c.

4. I lavoratori ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Giudice del
Lavoro di Milano, ITLIA TRASPORTO AEREO S.p.A., in seguito anche solo IT
S.p.A., chiedendo, ex art. 2112 c.c., l'accertamento della prosecuzione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la resistente ITLIA
TRASPORTO AEREO S.p.A., a far data dal 15.10.2021. A detta di parte ricorrente, si era, infatti, verificata la cessione del ramo d'azienda aviation da
TA Sai S.p.A. in amministrazione straordinaria a ITLIA TRASPORTO
AEREO S.p.A.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano che, previo ordine di riammissione in servizio, fosse dichiarato loro inapplicabile o comunque inopponibile il sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del C.C.N.L. del trasporto aereo – parte specifica vettori e nell'accordo integrativo di secondo livello del 2.12.2021, e di applicabilità del sistema retributivo indicato nel citato C.C.N.L. nelle tabelle
“MOD1”. I ricorrenti conseguentemente instavano per la condanna di ITLIA
TRASPORTO AEREO S.p.A. al pagamento in favore di ciascuno di loro, anche a titolo risarcitorio, di quanto dovuto per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15.10.2021 fino alla data di riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con specifico riguardo alle deduzioni di cui in ricorso, queste ultime possono essere così
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