Trib. Lodi, sentenza 11/03/2025, n. 22

TRIB Lodi
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Lodi
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 11/03/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 22
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO

IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Francesca Varesano giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 26.9.2024 con cui BA AL, rappresentato e di- feso dall'avv. FRANCESCA DI GIACOMO, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv.
DANIELE ENRICO PACI, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è neces- sario fare riferimento;

ritenuto che

, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fe- nomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che

sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono
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