Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 410
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- C M Presidente
- G F Componente
- M G Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2531/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. S P;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
C S;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 28/12/2014 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tiggiano (atto n. 4, parte II, serie C, anno 2014). Hanno precisato che dalla loro unione è nata (Tricase, 21/03/2016). Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
a) i ricorrenti sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto e secondo i reciproci obblighi stabiliti dalla Legge,
R.G.V.G. 2531/2024
con contestuale comunicazione all'Ufficiale di stato civile per le conseguenti annotazioni.
b) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, nel Per_1 rispetto reciproco ed in armonia con le esigenze che la minore manifesterà nel tempo;
inoltre, i ricorrenti si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
c) I ricorrenti individuano quale residenza abituale della figlia, l'abitazione materna sita in Corsano, alla via
Fratelli Bandiera n. 1, dove continuerà a vivere con la madre, mentre l'abitazione sita in Tiggiano, alla via Alcide De
Gasperi n. 71, rimarrà nella esclusiva disponibilità del Sig.
. Parte_1
d) Pertanto, la minore vivrà stabilmente presso la madre, con facoltà del padre di vedere e frequentare la figlia, con le seguenti modalità e compatibilmente con le primarie esigenze della minore e quelle personali/lavorative delle parti:
1) nei mesi autunnali/invernali (inizio/fine scuola): il Sig.
eserciterà il diritto di visita nei giorni di Pt_1 lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 15.15 alle ore 17.15 (quando ha il turno di mattina e di notte);
quando ha il turno di pomeriggio, accompagnerà tutti i giorni la bambina a scuola;
con riferimento alla settimana in cui è previsto che la bambina trascorra la notte del sabato col padre, i giorni di visita infrasettimanali pomeridiani saranno ridotti a due, il lunedì e il mercoledì;
2) nei mesi primaverili/estivi (fine/inizio scuola): il Sig.
eserciterà il diritto di visita nei giorni di Pt_1 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.30
(quando ha il turno di mattina e di notte);
quando ha il turno di pomeriggio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.30;
con riferimento alla settimana in cui
è previsto che la bambina trascorra la notte del sabato col padre, i giorni di visita infrasettimanali pomeridiani saranno ridotti a due, il lunedì e il mercoledì;
3) fine settimana alternati: a fine settimana alternati, il padre terrà la bambina con sé dal sabato mattina alle ore
10.00 sino alla domenica sera alle ore 19.30 durante i mesi autunnali/invernali e dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 21.00 durante i mesi primaverili/estivi;
resta inteso che durante i periodi di
2
R.G.V.G. 2531/2024
permanenza con il padre, qualora la Sig.ra ravvisi CP_1 la