Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 10739
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 27869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 luglio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Baggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pioltello
(MI), Via Jacopo della Quercia n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in Marocco in [...] 1gennaio 1979 (Codice Fiscale ;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE AVV. ILARIA PORQUEDDU, CP_2
IN PROPRIO, con studio in Milano Piazza Grandi n. 11, nominato con provvedimento in atti del 28 febbraio 2024
e costituitosi con memoria depositata in data 29 marzo 2024;
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 15 OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare:
Nel merito:
- 1. sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19 aprile 2008 in RG (MI) tra i sig.ri e , con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Parte_1 CP_1
RG (anno 2008, n. 6, parte I);
- 2. sia disposto l'affidamento del figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2
con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima, disponendo che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale - potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva;
- 3. sia dichiarata ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 CP_2
- 4. sia posto a carico del padre sig. l'obbligo, fino all'indipendenza economica del figlio un CP_1 CP_2 assegno mensile per il mantenimento dello stesso di € 350,00=, da corrispondere alla sig.ra Parte_1
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del Giudizio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- 5. sia disposto l'obbligo per il padre sig. di corrispondere alla sig.ra sino al CP_1 Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio anche oltre il compimento della maggiore età CP_2 dello stesso, il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano;
- 6. sia disposto che i Servizi Sociali del Comune di RG, ove il padre ne faccia espressa richiesta, regolino gli incontri padre-figlio, in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità e i tempi stimati necessari nell'interesse del minore a cui sarà offerto ogni opportuno supporto e sostegno CP_2
- 7. sia ordinata la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG
(MI) per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: occorrendo, si chiede ammettersi prove per testi ed interrogatorio formale del Sig. sulle CP_1 circostanze capitolate nella narrativa del Ricorso introduttivo da aversi per integralmente riportate e trascritte, espunte le locuzioni contenenti giudizi, ma precedute dalla parola “Vero che”, con i testi ivi indicati”.
CONCLUSIONI PRECISATE DEL CURATORE SPECIALE
“Chiede che il Tribunale, con riferimento alle domande accessorie del divorzio, accolga le seguenti conclusioni:
- dichiarare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, signor CP_1
;
[...]
pagina 2 di 15 - confermare l'affidamento superesclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa nella casa di RG, via Mattei n. 106, presso la quale risulta fissata la sua residenza anagrafica, con facoltà per la stessa madre di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche
del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
- confermare gli incarichi già attribuiti ai Servizi Sociali del Comune di RG, come indicati in particolare al punto 3) dell'ordinanza Presidenziale 9.5.2023 , con previsione che, al termine del periodo della messa alla prova (27.5.2025) e fino al compimento della maggiore età di (13.8.2026) gli stessi Servizi CP_2
Sociali effettuino un più stretto monitoraggio sul minore e sul nucleo familiare, attivando tutti gli interventi necessari per la migliore tutela di egnalando eventuali criticità all'Autorità Giudiziaria competente;
CP_2
- attivare il Servizio Spezio Neutro qualora il padre avanzasse domanda di incontrare il figlio, solo ove ciò risponda all'interesse del minore, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo e nel rispetto delle sue volontà;
- confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo CP_2 mensile di € 350,00, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del minore di cui alle
Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017, richiamate nella citata ordinanza;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre”.
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2022 ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in RG (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di RG (Anno 2018 – atto n.
6 - Parte I ) con , dalla cui unione matrimoniale CP_1 nasceva il figlio minore (nato il [...]) e da cui si era separata con sentenza n. 2625/2014 del CP_2
Tribunale di Milano del 19 febbraio 2014, pubblicata il 24 febbraio 2014 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. Domandava, altresì, di disporre e confermare l'affidamento del figlio minore in via superesclusiva alla madre, signora CP_2 Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa e con possibilità per la medesima di assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore nonchè con la predisposizione di un piano di regolamentazione della frequentazione paterna da parte dei Servizi Sociali del Comune di RG, nel caso di richiesta avanzata dal signor , in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità ed i tempi CP_1 stimati nell'interesse del minore Chiedeva, inoltre, di disporre la decadenza dall'esercizio della CP_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore del padre e, infine, di porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore fino al raggiungimento sia della CP_2
pagina 3 di 15
maggiore età sia della sua indipendenza economica, nella misura di € 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano.
Alla prima udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi del 13 dicembre 2022, fissata con decreto in atti, il Presidente f.f., preso atto della non regolarità della notifica del ricorso, disponeva la rinnovazione della stessa al resistente entro il nuovo termine del 13 marzo 2023 con fissazione di nuova udienza
presidenziale per la comparizione personale delle parti per il giorno 9 maggio 2023 e con assegnazione di nuovi termini per l'integrazione del contraddittorio.
Alla nuova udienza presidenziale del 9 maggio 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e dei decreti relativi di fissazione udienza, dato atto che il resistente benchè ritualmente citato non fosse comparso personalmente né si fosse costituito, dopo peraltro aver esaminato il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.10.2022 che stante la pendenza del procedimento per separazione, iscritto anteriormente e non ravvisando situazione di pregiudizio per l'emissione di un decreto provvisorio urgente, aveva dichiarato non luogo a provvedere disponendone la trasmissione al T.O., procedeva all'audizione della ricorrente. Dopo essere stata sentita ampiamente, la parte ricorrente con il suo difensore chiedevano la conferma della sentenza di separazione in punto di affido superesclusivo del minore con attivazione degli interventi dei Servizi Sociali, con lo svolgimento degli incontri padre-figlio in modalità protetta nell'ipotesi di eventuale reperibilità del padre ed in punto economico, la rideterminazione in € 350,00 dell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del resistente in favore del figlio mai versato dallo CP_2 stesso, tenuto anche conto dell'avvenuto reperimento di un lavoro da parte della stessa signora Parte_1
oltre al 50% delle spese obbligatorie come da protocollo. Gli stessi dichiaravano espressamente di
[...] rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nei confronti del padre e chiedevano, infine, che la prossima udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte con l'autorizzazione alla precisazione delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 luglio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Baggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pioltello
(MI), Via Jacopo della Quercia n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in Marocco in [...] 1gennaio 1979 (Codice Fiscale ;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE AVV. ILARIA PORQUEDDU, CP_2
IN PROPRIO, con studio in Milano Piazza Grandi n. 11, nominato con provvedimento in atti del 28 febbraio 2024
e costituitosi con memoria depositata in data 29 marzo 2024;
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 15 OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare:
Nel merito:
- 1. sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19 aprile 2008 in RG (MI) tra i sig.ri e , con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Parte_1 CP_1
RG (anno 2008, n. 6, parte I);
- 2. sia disposto l'affidamento del figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2
con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima, disponendo che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale - potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva;
- 3. sia dichiarata ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 CP_2
- 4. sia posto a carico del padre sig. l'obbligo, fino all'indipendenza economica del figlio un CP_1 CP_2 assegno mensile per il mantenimento dello stesso di € 350,00=, da corrispondere alla sig.ra Parte_1
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del Giudizio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- 5. sia disposto l'obbligo per il padre sig. di corrispondere alla sig.ra sino al CP_1 Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio anche oltre il compimento della maggiore età CP_2 dello stesso, il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano;
- 6. sia disposto che i Servizi Sociali del Comune di RG, ove il padre ne faccia espressa richiesta, regolino gli incontri padre-figlio, in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità e i tempi stimati necessari nell'interesse del minore a cui sarà offerto ogni opportuno supporto e sostegno CP_2
- 7. sia ordinata la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG
(MI) per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: occorrendo, si chiede ammettersi prove per testi ed interrogatorio formale del Sig. sulle CP_1 circostanze capitolate nella narrativa del Ricorso introduttivo da aversi per integralmente riportate e trascritte, espunte le locuzioni contenenti giudizi, ma precedute dalla parola “Vero che”, con i testi ivi indicati”.
CONCLUSIONI PRECISATE DEL CURATORE SPECIALE
“Chiede che il Tribunale, con riferimento alle domande accessorie del divorzio, accolga le seguenti conclusioni:
- dichiarare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, signor CP_1
;
[...]
pagina 2 di 15 - confermare l'affidamento superesclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa nella casa di RG, via Mattei n. 106, presso la quale risulta fissata la sua residenza anagrafica, con facoltà per la stessa madre di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche
del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
- confermare gli incarichi già attribuiti ai Servizi Sociali del Comune di RG, come indicati in particolare al punto 3) dell'ordinanza Presidenziale 9.5.2023 , con previsione che, al termine del periodo della messa alla prova (27.5.2025) e fino al compimento della maggiore età di (13.8.2026) gli stessi Servizi CP_2
Sociali effettuino un più stretto monitoraggio sul minore e sul nucleo familiare, attivando tutti gli interventi necessari per la migliore tutela di egnalando eventuali criticità all'Autorità Giudiziaria competente;
CP_2
- attivare il Servizio Spezio Neutro qualora il padre avanzasse domanda di incontrare il figlio, solo ove ciò risponda all'interesse del minore, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo e nel rispetto delle sue volontà;
- confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo CP_2 mensile di € 350,00, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del minore di cui alle
Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017, richiamate nella citata ordinanza;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre”.
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2022 ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in RG (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di RG (Anno 2018 – atto n.
6 - Parte I ) con , dalla cui unione matrimoniale CP_1 nasceva il figlio minore (nato il [...]) e da cui si era separata con sentenza n. 2625/2014 del CP_2
Tribunale di Milano del 19 febbraio 2014, pubblicata il 24 febbraio 2014 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. Domandava, altresì, di disporre e confermare l'affidamento del figlio minore in via superesclusiva alla madre, signora CP_2 Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa e con possibilità per la medesima di assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore nonchè con la predisposizione di un piano di regolamentazione della frequentazione paterna da parte dei Servizi Sociali del Comune di RG, nel caso di richiesta avanzata dal signor , in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità ed i tempi CP_1 stimati nell'interesse del minore Chiedeva, inoltre, di disporre la decadenza dall'esercizio della CP_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore del padre e, infine, di porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore fino al raggiungimento sia della CP_2
pagina 3 di 15
maggiore età sia della sua indipendenza economica, nella misura di € 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano.
Alla prima udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi del 13 dicembre 2022, fissata con decreto in atti, il Presidente f.f., preso atto della non regolarità della notifica del ricorso, disponeva la rinnovazione della stessa al resistente entro il nuovo termine del 13 marzo 2023 con fissazione di nuova udienza
presidenziale per la comparizione personale delle parti per il giorno 9 maggio 2023 e con assegnazione di nuovi termini per l'integrazione del contraddittorio.
Alla nuova udienza presidenziale del 9 maggio 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e dei decreti relativi di fissazione udienza, dato atto che il resistente benchè ritualmente citato non fosse comparso personalmente né si fosse costituito, dopo peraltro aver esaminato il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.10.2022 che stante la pendenza del procedimento per separazione, iscritto anteriormente e non ravvisando situazione di pregiudizio per l'emissione di un decreto provvisorio urgente, aveva dichiarato non luogo a provvedere disponendone la trasmissione al T.O., procedeva all'audizione della ricorrente. Dopo essere stata sentita ampiamente, la parte ricorrente con il suo difensore chiedevano la conferma della sentenza di separazione in punto di affido superesclusivo del minore con attivazione degli interventi dei Servizi Sociali, con lo svolgimento degli incontri padre-figlio in modalità protetta nell'ipotesi di eventuale reperibilità del padre ed in punto economico, la rideterminazione in € 350,00 dell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del resistente in favore del figlio mai versato dallo CP_2 stesso, tenuto anche conto dell'avvenuto reperimento di un lavoro da parte della stessa signora Parte_1
oltre al 50% delle spese obbligatorie come da protocollo. Gli stessi dichiaravano espressamente di
[...] rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nei confronti del padre e chiedevano, infine, che la prossima udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte con l'autorizzazione alla precisazione delle
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi