Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 131
TRIB Udine
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Udine
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 582/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 4.3.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Emanuela Parte_1 C.F._1
Comand, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Stefania Perrone Filardi, giusta procura unita alla comparsa di risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale proposizione della domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: 1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati ed a stabilire la propria residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno autorizzandosi al rilascio del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per le figlie minori e Per_1
I coniugi concordano di disciplinare con modalità congiunte Per_2
l'affidamento delle figlie, assumendo decisioni disgiunte per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano e congiunte per quanto attiene alle decisioni aventi ad oggetto salute, educazione, scuola, mantenimento, trasferimento della residenza nonché gli atti ai sensi dell'art. 320 c.c. 2) Sul presupposto che la casa familiare sita a
TORREANO DI CIVIDALE (UD) Via del Mulino n. 3/3 in comproprietà tra coniugi è stata concordemente ceduta a terzi in data 15 ottobre 2024 con concordata suddivisione del prezzo di vendita ed estinto il mutuo, non sussiste alcun problema relativo dell'assegnazione della casa familiare, assegnata inizialmente a e con onere di Per_1 Per_2
rotazione dei genitori;
i coniugi dichiarano di aver fissato, per quanto attiene alla sig.ra , la residenza a CIVIDALE Via Controparte_1 [...]
, in un immobile detenuto in locazione ed il sig. a FAEDIS Parte_2 Pt_1
(UD) in via Dei Castelli n. 81 in un immobile da lui acquistato. 3) Quanto al collocamento delle figlie minori concordano venga riconosciuto prevalente alla madre presso la casa di sua residenza a CIVIDALE DEL
FRIULI, ai soli fini anagrafici. Le minori continueranno ad usufruire del collocamento paritario per quanto riguarda le modalità di frequentazione tra genitori e figlie sulla base della programmazione contenuta a pag. 6
e 7 del piano genitoriale del ricorrente, e di quella contenuta nelle integrazioni al piano genitoriale pag. 1 e 2 depositate da parte resistente in data 24.05.2024 e non contestate da parte ricorrente, con l'unica eccezione dell'eliminazione del pernottamento settimanale del genitore all'interno della settimana di competenza dell'altro genitore e come da schema sotto riportato. Le minori trascorreranno tuttavia il pomeriggio e la cena, quest'ultima ove possibile e non come regola e comunque
concordata tra genitori, della giornata di mercoledì (o altra giornata sempre concordata tra i genitori) con il genitore con cui non trascorrono la settimana. Il genitore che terrà presso di sé il figlio si impegnerà a seguirlo nelle attività scolastiche ed extra scolastiche e ad accompagnarlo alle stesse. I genitori delegano al prelievo delle minori da scuola, per la madre i nonni materni sig.ra , nata Persona_3
a MARTONE il 06.10.1965 ed il sig. nato a Persona_4
SOVERATO il 07.10.1957; per il padre i nonni paterni e Persona_5
Per quanto attiene alle festività ci si riporta Persona_6 integralmente al piano genitoriale, accolto in sede di provvedimenti provvisori, che per chiarezza viene qui di seguito riportato: Vacanze
Natalizie: dal 23 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 06 gennaio. Da concordare entro il 30 settembre di ogni anno mediante comunicazioni scritte tracciabili (mail, whatsapp, sms, ecc. …). In caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà il padre e per anni dispari la madre e così via. Inizierà per il 2024 il padre. Vacanze Pasquali: ad anni alterni da inizio vacanze scolastiche al rientro a scuola. Individuazione dei periodi come per le vacanze natalizie. Vacanze estive: per le vacanze estive si concorda un periodo di tre settimane con un genitore e tre con l'altro; viene sospeso il diritto di visita, ma i genitori si impegnano, ove possibile e ove non si trovino ad eccessiva distanza (ad esempio Friuli /
Basilicata – Friuli / Calabria) a fare incontrare le figlie con l'altro genitore, qualora le stesse esprimano questo desiderio. Accordo per i periodi che per le modalità di consegna e ripresa delle figlie, in Friuli, In
Basilicata, in Calabria o in qualsiasi luogo ove le minori abbiano trascorso le vacanze entro il 31 maggio di ogni anno mediante comunicazioni scritte tracciabili (mail, whatsapp, sms, ecc. …). In caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre e così via. Inizierà per il 2024 il padre. I coniugi concordano che durante il periodo estivo le figlie, laddove lo desiderino ed i genitori siano d'accordo, frequentino un centro vacanze (organizzato dalla Parrocchia
o associazioni) dalla fine del periodo scolastico al trasferimento a Locri
o in Calabria (inizio vacanze) Altre vacanze e/o festività: sempre alternate e da individuare come per le vacanze estive ed invernali, anche con riferimento alle modalità di comunicazione. In caso di contrasto sempre alternanza automatica rispetto all'anno precedente (ad esempio se il 25 aprile 2024 con papà, 25 aprile 2025 con mamma e così via)
Contatti telefonici: i genitori concordano che le figlie potranno liberamente chiamare i genitori con cui non stanno convivendo anche tutte le sere dalle ore 19.30 in poi o comunque su loro richiesta. 4) I coniugi concordano, atteso il collocamento paritario delle minori, il mantenimento diretto di entrambe per quanto attiene alle spese ordinarie, mentre per quanto attiene alle spese straordinarie vengono ripartite in ragione del 50% come da Protocollo del 28 agosto 2015 Prot.
3472/15 in uso all'intestato Tribunale di UDINE;
come pure l'assegno unico verrà ripartito per metà tra i coniugi. Le modalità di rimborso, la disciplina e i sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi ente pubblico e privato, le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef sono disciplinate come dal n. 2, 3, 4, 5, 6 del Protocollo indicato. 5) Parte_1 verserà alla moglie a titolo di contributo per l'assegno di mantenimento fino al raggiungimento di una stabilizzazione lavorativa della resistente,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi