Trib. Napoli, sentenza 09/10/2024, n. 6528
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. P C all' udienza del 9.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n7251/24 R.G tra
nato a Napoli il 19.7.72, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1
atti, dall'avv. U O ed A L giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
dall'avv. G M in forza di procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 21.3.24 il ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
esponendo: Controparte_1
- Di essere dipendente della convenuta, con profilo di “collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale”, inquadrato nella categoria
D3, come da buste paghe in atti e presta la propria attività assistenziale presso l'
Ospedale LORETO MARE;
- Di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla
08:00 alle 14:10, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:10, notte dalle 20:00 alle 08:10
del giorno seguente e riposo;
- Che pertanto percepiva l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL;
- Che per il periodo dal 1° aprile 2018 al 1 novembre 2022 non aveva mai richiesto o ricevuto il riposo compensativo nei trenta giorni successivi all'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali, né ricevuto il compenso spettantigli previsto dall'art. 29 CCNL
2016/2018;
- Che il CCNL prevedeva che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo … al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione …” per cui il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo doveva sempre essere retribuito con l'aliquota dello straordinario, e ciò a prescindere da un surplus orario;
- Che in ogni caso le ore di lavoro per le quali il ricorrente chiedeva il pagamento del compenso di cui al cit. art. 29, comma 6, erano sempre eccedenti l'orario ordinario di lavoro settimanale esigibile dal datore di lavoro, tenuto conto della ricorrenza della giornata festiva;
- che la valutazione circa il superamento dell'orario ordinario di lavoro esigibile dal datore andava fatta in relazione alla settimana lavorativa, come previsto dall'art. 27 CCNL 2016 – 2018;
- che non aveva aderito alla banca ore, nè richiesto di far confluire il surplus orario svolto in tale ipotetico conto ore;
- che l'art. 29 non prevedeva la compensabilità della prestazione resa nel giorno festivo infrasettimanale con un eventuale debito orario maturato dal lavoratore pena il contrasto con l'art. 29 che prevede il diritto del lavoratore di scegliere tra compenso per lavoro straordinario e riposo compensativo entro 30 giorni dopo aver reso una prestazione di lavoro in un giorno festivo infrasettimanale;
- che la sussistenza di un eventuale debito orario del lavoratore influiva ai soli fini
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di una diversa rimodulazione dei turni di lavoro tale da consentire il recupero del detto debito, ma non sulla retribuzione dell'attività di lavoro resa in regime di straordinari
- Che dunque aveva diritto al pagamento di €. 1.649,60 (indicava in ricorso le giornate e le ore eccedenti l'orario settimanale di lavoro), se del caso anche a titolo risarcitorio.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dal 1 aprile 2018 al 1 novembre 2022, e per l'effetto:
B) Condannare la , in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
1.649,60, come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 31.5.24 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- La decadenza dal diritto, non avendo richiesto il compenso entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 9, comma 1, del CCNL 20.09.2001;
- la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 per le pretese;
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- Che il ricorrente lavorava alle dipendenze della resistente quale “turnista”, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
- Che il personale turnista aveva diritto alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004;
- Che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non poteva trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì era necessario che tale attività venisse “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario);
- Che, quindi, detta norma trovava applicazione soltanto laddove vi era un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
- Che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavorava di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario e l'istante non aveva svolto un numero di ore di lavoro maggiore rispetto al dovuto, tenuto conto della riduzione oraria dovuta alle giornate festive infrasettimanali;
- Che parte istante non aveva provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa avesse ecceduto il normale orario di lavoro;
- Che i conteggi erano.
Tanto premesso istava perché questo giudice volesse:
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- - dichiarare la decadenza dell'avversa domanda;
- - dichiarare comunque la parziale prescrizione intervenuta;
- - rigettare, in ogni caso, il ricorso perché inammissibile e comunque totalmente infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
- - condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Alla udienza del 9.10.24 questo giudice pronunciava sentenza parziale.
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La eccezione di decadenza è destituita di fondamento.
La decadenza, in specie contrattuale, deve essere espressamente prevista ed in nessuna parte della disposizione richiamata dalla convenuta si afferma che tale termine sia decadenziale.
Deve rilevarsi come la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» (art. 5).
Il diritto dei
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