Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 77
TRIB Torre Annunziata
Sentenza
13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7754/2019 RG
TRA
Azalea Trasporti s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giampaolo Cangiano,
giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Unità d'Italia n. 13
ATTRICE
E
1 HDI Assicurazioni s.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Dario Martorano, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Via Monteoliveto n. 5
CONVENUTA
NONCHÉ
TI PP, residente in Alcamo (TP) alla Contrada Calanzone n. 3/T
E
IE OM, residente in Torre del Greco (NA) alla via Crocifisso n. 4/B
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni a cosa da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da verbale di udienza e da note conclusionali.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 16.12.2019, del 07.10.2020 e del
14.10.2020 l'attrice Azalea Trasporti s.r.l. conveniva in giudizio rispettivamente HDI Assicurazioni
s.p.a, TI PP e IE OM al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n.
209/2005, il risarcimento dei danni riportati dall'autoarticolato di sua proprietà a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 28.05.2012 verso le ore 05,50, sull'Autostrada A/29 in località
Segesta, nel Comune di Calatafimi (TP).
Premetteva che, nelle suddette circostanze, l'autoarticolato composto da trattore stradale EC
TR tg. EA187HC e da semirimorchio marca Margaritelli tg. AH16588, entrambi assicurati per la
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r.c.a. con la HDI Assicurazioni s.p.a., nell'occasione condotto da IE OM, veniva investito dall'autocarro tg. EJ334AB, di proprietà di TI PP e condotto dallo stesso, che percorreva l'autostrada nella stessa direzione, il cui conducente cambiava improvvisamente corsia e, in tal modo, l'autocarro impattava l'autoarticolato, causando ingenti danni sia al trattore stradale che al semirimorchio, che non erano più marcianti, quantificati dalla consulenza di parte a firma dell'ing. PP Buonocore rispettivamente in € 58.411,82 e in € 37.510,00;
esponeva di aver inoltrato richiesta di risarcimento dei danni alla propria compagnia di assicurazione a mezzo note ricevute il 13.03.2014, il 29.02.2016 e il 07.02.2018, ma che la stessa non aveva provveduto né ad accertare i danni mediante proprio tecnico fiduciario né a formulare un'offerta risarcitoria.
Chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità esclusiva di TI PP nella determinazione del sinistro ovvero della responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e la condanna di HDI Assicurazioni s.p.a al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà, quantificati in € 95.921,82 in base alla perizia di parte o nella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite;
chiedeva, altresì, di ordinare al Cancelliere, o in via subordinata, di essere autorizzato a trasmettere copia conforme della sentenza all'Isvap e/o al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, ai fini della comminatoria di sanzioni nei confronti della HDI
Assicurazioni s.p.a per le infrazioni di cui alla L. n. 57/2001.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.2020, si costituiva in giudizio la
HDI Assicurazioni s.p.a, che eccepiva l'improcedibilità della domanda e l'improponibilità della stessa per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, la prescrizione della domanda attorea;
contestava la dinamica del sinistro descritta dall'attore sulla base delle risultanze del rapporto d'incidente della Polizia Stradale di Marsala,
intervenuta sul posto, che a seguito degli accertamenti eseguiti aveva ricostruito una diversa dinamica, da cui emergeva la responsabilità del conducente del veicolo attoreo per aver effettuato un improvvido sorpasso in galleria ad elevata velocità e per aver causato l'impatto con l'autocarro del convenuto, per cui lo stesso era stato sanzionato per violazioni dell'art. 148, comma 16,
dell'art. 149, comma 5, dell'art. 142, comma 11, e dell'art. 174 C.d.S.;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni formulata dall'attrice, sproporzionata ed esagerata.
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Chiedeva la declaratoria di improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda,
nonché di prescrizione del diritto azionato o, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
I convenuti TI IC e IE OM, ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta sia da parte attrice sia da parte convenuta, espletate due cc.tt.u. tecnico-ricostruttive, questo Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, con ordinanza del 04.10.2024 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 03.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via del tutto preliminare va affermata la proponibilità della domande di risarcimento formulata nei confronti dei convenuti per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 60 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
La richiesta di risarcimento inoltrata, difatti, rispetta i requisiti contenutistici previsti dall'art. 148,
comma 1, d.lgs. n. 209/2005 riguardante i sinistri con danni a cose, stante l'indicazione dell'avente diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate erano disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso di specie non è allegata alcuna richiesta di integrazione riguardante elementi normativamente previsti e non presenti nella richiesta di risarcimento né è allegato alcun invito a perizia.
La HDI Assicurazioni s.p.a. eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
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In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.02.2016 - si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. La sussistenza di tale condizione può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile.
Dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i convenuti siano effettivi destinatari della pretesa azionata;
nell'azione proposta ex artt. 149 d.lgs. n.
209/2005 nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. e TI PP, rispettivamente compagnia di assicurazione e proprietario dell'autocarro tg. EJ334AB, al fine di accertare la responsabilità nella produzione del sinistro e di ottenere il risarcimento dei danni, sono stati correttamente citati in giudizio i soggetti che, in caso di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo del convenuto, sono tenuti ai sensi del citato art. 149, al risarcimento dei danni lamentati. Il convenuto IE OM, pure se non è litisconsorte necessario, è legittimato passivo nell'azione proposta dalla società attrice, diretta ad accertare, in via subordinata, la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Diversa dalla legittimazione delle parti è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che invece attiene al merito della questione e che la parte attrice ha l'onere di provare.
Nel caso in esame, la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla copia del libretto di circolazione sia del trattore EC TR tg. EA187HC
sia del semirimorchio tg. AH16588, attestanti la proprietà dell'autoarticolato in capo ad Azalea Trasporti
s.r.l., dalla copia della polizza della HDI Assicurazioni relativa al trattore EC TR tg. EA187HC, dal rapporto d'incidente della Polizia di Stato di Marsala;
la compagnia, inoltre, non contesta il rapporto assicurativo né del trattore stradale né del semirimorchio.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione delle parti sollevata da HDI
Assicurazioni s.p.a., sussistendo sia la legittimazione sia la titolarità nel rapporto dedotto in giudizio delle stesse.
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Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in oggetto.
L'art. 2947 c.c. dispone una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
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