Trib. Messina, sentenza 12/12/2024, n. 2404
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza dell'11 dicembre
2024 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5881/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Natale Previti e Stefania Previti, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Daniela Caterina Carmela Di Paola, giusta procura in atti;
Resistente
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16 novembre 2023, esponeva di Parte_1 prestare servizio presso l'Istituto Superiore A.M. Jaci di Messina e di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di una serie di contratti a tempo determinato CP_1
stipulati, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 senza, tuttavia, poter beneficiare della c.d. Carta
Elettronica del Docente, introdotta dalla Legge n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di importo pari a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
Osservava che il D.P.C.M. n. 32313/15 del 23 settembre 2015 e l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre
2016, avevano disposto che i destinatari della carta docente sono i docenti “a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò escludendo, illegittimamente, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “Carta Elettronica del docente” a differenza del personale a tempo indeterminato ed eccepiva che tale esclusione era priva di qualsiasi giustificazione.
Richiamava a sostegno della propria posizione la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 del Consiglio di Stato e la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Richiamava, inoltre, la pronuncia del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, il venisse condannato alla corresponsione in suo favore dell'importo di € 1.500,00 dovuto per CP_1
ciascun anno di servizio a tempo determinato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al
saldo, quale contributo di formazione professionale;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta del Docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, chiedeva che il venisse condannato al pagamento di tale somma a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
instava per le spese di lite.
2.- Il , costituendosi in giudizio, tenuto conto dei principi Controparte_1
enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961, del 27/10/2023, proponeva in via conciliativa a controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte dell'accredito sulla carta docente delle somme richieste per le relative annualità, con integrale compensazione delle spese di lite.
3.- In seguito alla proposta conciliativa, parte ricorrente nelle note depositate in data 3 dicembre 2024, insisteva nelle conclusioni formulate.
4.- L'udienza dell'11 dicembre 2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa, richiamando ex art. 118 disp. att.
c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2047/2023).
Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28 novembre