Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2105/2023 promossa da:
VI IA TI TT (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. BUCOLO ANDREANA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI (cf. 00875360018) con il patrocinio dell'avv.
MARGAIRA GIULIA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
COMUNE DI OL E EN (c.f. 02616370181 ) con il patrocinio dell'avv.
FERRARI GIUSEPPE FRANCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia alla S. V. Ill.ma Voglia, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, reiectiis contrariis in via preliminare ed urgente: a sospendere la provvisoria esecutorietà concessa con ordinanza del 10 aprile 2024. in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le somme oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa e qui da intendersi
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integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
152/2023, emesso dal Tribunale di Pavia nell'ambito della procedura RGn 5778/2022, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, porre in capo al
Comune di EO e ON (PV) l'obbligo di emanare/rilasciare giusto atto di svincolo relativo alla polizza oggetto di causa con decorrenza dal 19.01.2010 o dalla data di decorrenza ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, accertata e dichiarata l'inadempienza del Comune di EO e ON (PV), condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne la Sig.ra OT per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della convenuta opposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare IN
VIA PRINCIPALE Accertare che il credito dell'esponente vantato nei confronti della signora
VI MA IN OT ammonta a capitali € 38.220,38 e per l'effetto condannarla al pagamento a favore di Reale Mutua Assicurazioni del capitale importo di € 38.220,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito accertasse l'obbligo del terzo di intervenire in manleva a favore della signora OT condannare il Comune Corteleona e
ON al pagamento a favore di Reale Mutua Assicurazioni del capitale importo di € 38.220,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Il Comune di EO e ON, in persona del Sindaco pro tempore, insiste per
l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI - in via principale, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per svincolare la garanzia che accede alla convenzione urbanistica rep. n.
15193, racc. n. 6557 del 25.2.2010 (notaio dott. Paolo Tonalini);
- in ogni caso, accertato e dichiarato che il Comune di EO e ON non è debitore, a nessun titolo, della sig.ra
OT, né riveste alcuna posizione di garanzia nei suoi confronti, rigettare la richiesta di manleva azionata dalla opponente. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria della Reale Mutua
Assicurazioni pari ad euro 41.694,96 azionata in via monitoria nei confronti di VI MA
IN OT.
In particolare, la parte ingiungente ha allegato che la società EDEN IMMOBILIARE
S.R.L. in liquidazione, in data 18/01/2010 aveva stipulato con Reale Mutua la polizza fideiussoria n. 2010502099767 decorrente dal 19.01.2010 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio) e che detta polizza era stata sottoscritta anche da VI MA IN OT quale coobbligata;
che la polizza è ancora attiva e che i relativi premi annuali scadenti dal 19 gennaio 2011 non sono stati pagati.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2023 del 17.01.2023 si è opposta VI
MA RO OT eccependo l'intervenuta prescrizione del credito e svolgendo istanza di chiamata del terzo Comune di EO e ON.
1.2. Il Comune si è costituito in giudizio deducendo in via
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2105/2023 promossa da:
VI IA TI TT (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. BUCOLO ANDREANA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI (cf. 00875360018) con il patrocinio dell'avv.
MARGAIRA GIULIA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
COMUNE DI OL E EN (c.f. 02616370181 ) con il patrocinio dell'avv.
FERRARI GIUSEPPE FRANCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia alla S. V. Ill.ma Voglia, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, reiectiis contrariis in via preliminare ed urgente: a sospendere la provvisoria esecutorietà concessa con ordinanza del 10 aprile 2024. in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le somme oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa e qui da intendersi
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integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
152/2023, emesso dal Tribunale di Pavia nell'ambito della procedura RGn 5778/2022, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, porre in capo al
Comune di EO e ON (PV) l'obbligo di emanare/rilasciare giusto atto di svincolo relativo alla polizza oggetto di causa con decorrenza dal 19.01.2010 o dalla data di decorrenza ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, accertata e dichiarata l'inadempienza del Comune di EO e ON (PV), condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne la Sig.ra OT per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della convenuta opposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare IN
VIA PRINCIPALE Accertare che il credito dell'esponente vantato nei confronti della signora
VI MA IN OT ammonta a capitali € 38.220,38 e per l'effetto condannarla al pagamento a favore di Reale Mutua Assicurazioni del capitale importo di € 38.220,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito accertasse l'obbligo del terzo di intervenire in manleva a favore della signora OT condannare il Comune Corteleona e
ON al pagamento a favore di Reale Mutua Assicurazioni del capitale importo di € 38.220,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Il Comune di EO e ON, in persona del Sindaco pro tempore, insiste per
l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI - in via principale, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per svincolare la garanzia che accede alla convenzione urbanistica rep. n.
15193, racc. n. 6557 del 25.2.2010 (notaio dott. Paolo Tonalini);
- in ogni caso, accertato e dichiarato che il Comune di EO e ON non è debitore, a nessun titolo, della sig.ra
OT, né riveste alcuna posizione di garanzia nei suoi confronti, rigettare la richiesta di manleva azionata dalla opponente. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria della Reale Mutua
Assicurazioni pari ad euro 41.694,96 azionata in via monitoria nei confronti di VI MA
IN OT.
In particolare, la parte ingiungente ha allegato che la società EDEN IMMOBILIARE
S.R.L. in liquidazione, in data 18/01/2010 aveva stipulato con Reale Mutua la polizza fideiussoria n. 2010502099767 decorrente dal 19.01.2010 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio) e che detta polizza era stata sottoscritta anche da VI MA IN OT quale coobbligata;
che la polizza è ancora attiva e che i relativi premi annuali scadenti dal 19 gennaio 2011 non sono stati pagati.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2023 del 17.01.2023 si è opposta VI
MA RO OT eccependo l'intervenuta prescrizione del credito e svolgendo istanza di chiamata del terzo Comune di EO e ON.
1.2. Il Comune si è costituito in giudizio deducendo in via
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