Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 198
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2051/2018 R.G. avente ad oggetto: compravendita promosso da
EO IO, nato a [...], il [...] codice fiscale [...], rappresentato e difeso dagli avvocati TO Dipasquale e Olga Ansaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, giusta procura allegata in atti;
opponente contro
VIRLINZI S.P.A., con sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, codice fiscale e partita iva
00131860876, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Paolo Marletta, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 3.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 18.01.2018, la Asap s.r.l. e NE TO, rispettivamente debitrice principale e fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6642/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della società Virlinzi s.p.a. dell'importo di euro 13.916,57, oltre interessi moratori e spese,
1
quale corrispettivo per la merce acquistata dalla Asap s.r.l. Gli opponenti hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania del Tribunale di Ragusa;
nel merito, hanno eccepito la mancanza di prova del credito sia nell'an sia nel quantum ed hanno disconosciuto la firma di NE TO apposta in calce alla fideiussione.
Con comparsa depositata in data 1.6.2018 si è costituita in giudizio Virlinzi s.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e proponendo istanza di verificazione della firma.
Con ordinanza del 6.3.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica grafologica.
Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della Asap S.r.l. e, dichiarata l'interruzione del giudizio e disposa la separazione delle cause, è stata espletata la CTU nel giudizio proseguito dal fideiussore.
All'udienza del 3.6.2024, le parti hanno precisato le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2051/2018 R.G. avente ad oggetto: compravendita promosso da
EO IO, nato a [...], il [...] codice fiscale [...], rappresentato e difeso dagli avvocati TO Dipasquale e Olga Ansaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, giusta procura allegata in atti;
opponente contro
VIRLINZI S.P.A., con sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, codice fiscale e partita iva
00131860876, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Paolo Marletta, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 3.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 18.01.2018, la Asap s.r.l. e NE TO, rispettivamente debitrice principale e fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6642/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della società Virlinzi s.p.a. dell'importo di euro 13.916,57, oltre interessi moratori e spese,
1
quale corrispettivo per la merce acquistata dalla Asap s.r.l. Gli opponenti hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania del Tribunale di Ragusa;
nel merito, hanno eccepito la mancanza di prova del credito sia nell'an sia nel quantum ed hanno disconosciuto la firma di NE TO apposta in calce alla fideiussione.
Con comparsa depositata in data 1.6.2018 si è costituita in giudizio Virlinzi s.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e proponendo istanza di verificazione della firma.
Con ordinanza del 6.3.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica grafologica.
Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della Asap S.r.l. e, dichiarata l'interruzione del giudizio e disposa la separazione delle cause, è stata espletata la CTU nel giudizio proseguito dal fideiussore.
All'udienza del 3.6.2024, le parti hanno precisato le
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