Trib. Napoli, sentenza 14/06/2024, n. 4497
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa M B, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 16/05/2024, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 9478/2022 R.G. promossa da:
C.F. , rappr. e dif. dall'avv. CROCETTA Parte_1 C.F._1
ANTONIO come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spettanze e tfr
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.22 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato, dal 29.1.2002 al 27.3.22 alle dipendenze della società convenuta, con mansioni didi impiegato e addetto alle vendite dei prodotti commercializzati all'interno dell'unità locale della ditta sita in Napoli alla via Manzoni 69/C e, successivamente, alla via
Manzoni 93, inquadrato nel 4° livello e di aver lavorato nei Controparte_2
giorni e negli orari dedotti in ricorso, ha chiesto, previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertarsi il diritto alla corresponsione delle differenze
retributive e del t.f.r., con la condanna della parte convenuta al pagamento della somma indicata in ricorso, oltre al pagamento delle spese di lite.
La società convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Istruita la causa con l'escussione di due testi e riformulati i conteggi a cura del ricorrente sulla scorta della limitazione della domanda alle 14ma mensilità, alle ultime tre retribuzioni e al tfr documentalmente provati, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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La domanda, così come limitata, è fondata nei limiti segnati dalla motivazione che segue.
In primo luogo, si osserva che il ricorso non è affetto da alcun vizio di nullità.
Infatti, dalla lettura complessiva dell'atto sono ben individuabili gli elementi oggettivi identificativi dell'azione, cioè il petitum e la causa petendi;
risultano quindi rispettati gli oneri assertivi di cui all'art. 414 c.p.c.
Ciò premesso, ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui la parte ricorrente fonda le proprie richieste sono: l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dal 29.1.02 al 27.3.22 alle dipendenze della società convenuta e lo svolgimento di mansioni di impiegato, riconducibili al 4° livello . Controparte_2
La sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti e dello svolgimento della prestazione a cura della parte ricorrente, per il periodo dedotto in ricorso è provata per tabulas, sulla base della lettera di assunzione, delle buste paga,