Trib. Treviso, sentenza 03/01/2025, n. 4
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Testo completo
R.G. 486 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Saran, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 486 del 2020, promossa da:
CI RA, nata in [...] in data [...], c.f. [...], in proprio e
quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio minore CI
ON, nato a [...] in data [...], c.f. [...], rappresentati e
difesi dall'avv. MACCARRONE GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. (P. Iva
00320160237), impresa Designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti CHIAMENTI ANDREA e MEONI FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, ovvero:
- per parte attrice:
“In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove e delle consulenze di cui all'atto di citazione e alle memorie n. 1, 2 e 3 ex art 183 VI co Cod. Proc. Civ. ed insiste nell'accoglimento delle istanze già depositate in causa. In via principale di merito:
NEL MERITO: accertati i fatti come in premessa, dichiararsi l'esclusiva o concorsuale responsabilità dei conducenti dell'auto marca CE non identificata e/o dell'autoarticolato Volvo azzurro anch'esso non identificato nella causazione del sinistro del 16.10.2015 in cui ha perso la vita
MA AR, e pertanto, condannarsi la “Cattolica ass.ni spa” in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Veneto per la
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. a risarcire:
1
quanto a MA AI (anni 20 al momento del sinistro) coniuge di MA AR (22 anni al
momento del sinistro).
Tabelle di LA riferimento anno 2022 del 28 giugno 2022
DANNO NON PATRIMONIALE – età vittima primaria 22 anni = 24 punti;
età vittima secondaria 21
anni 24 punti;
convivenza 16 punti;
sopravvivenza 1 superstite 14 punti;
intensità in base ai parametri
indicati dalle tabelle 30 punti complessivamente 108 punti.
Pertanto € 336.500,00 secondo tabella predetta.
DANNO PATRIMONIALE RO AN – come da conteggi in atto di citazione sulla base del reddito effettivo e reddito futuro di AR MA marito € 253.631,28;
DANNO MATERIALE Moto € 1.000.00 Vestiario, casco € 200,00
DANNO EMERGENTE: spese stragiudiziali Studio 3A € 6.100,28
DANNO BIOLOGICO: Jure proprio potrà essere quantificato sulla base di una perizia medico legale,
che è stata richiesta in memorie istruttorie in prima e seconda ex art 183 VI comma cpc.
Ovvero si chiede di quantificare in via equitativa ex art. 1226 cc
Metà delle spese di CTU ricostruttiva anticipata anch'essa dal sottoscritto legale € 1.823,56 come da preavviso inviato dal ctu e si allega anche il bonifico eseguito dallo scrivente legale;
Si allega inoltre il preavviso di parcella del dr. AL, CTP nominato dall'attrice e non ancora saldato, per l'importo di € 2.965,00. Nel preavviso a saldo è evidenziato anche un acconto di € 819,67 oltre accessori, € 976,00 che è stato anticipato dal sottoscritto legale, come da fattura 32 del 6.3.2018 e da richiesta nel mandato al dr. AL che si allega. Le spese sopraddette andranno suddivise al 50% tra la madre e il figlio. A risarcire, le spese sostenute e sostenende in conseguenza del sinistro “de quo”.
Pertanto a risarcire quindi le somme minori o maggiori che risulteranno di giustizia e dalle quali andrà detratto l'acconto di € 21.950,00 (al 50%) ricevuto da ER ass.ni spa.
Con interessi compensativi sulle somme che saranno riconosciute via via rivalutate dalla data del
sinistro al saldo. Con vittoria di compenso legale, spese generali, accessori e spese, delle quali si
chiede la distrazione e ci si dichiara antistatario delle spese comprese spese di CTU e CTP.
Quanto a MA AR (11 mesi (anni 0) al momento del sinistro) figlio di MA AR
(22 anni al momento del sinistro), in persona del genitore procedente e previa autorizzazione del
Giudice Tutelare
Tabelle di LA riferimento anno 2022 del 28 giugno 2022
DANNO NON PATRIMONIALE: – età vittima primaria 22 anni = 24 punti;
età vittima secondaria 1
anni 28 punti;
convivenza 16 punti;
sopravvivenza 1 superstite 14 punti;
intensità in base ai parametri
indicati dalle tabelle 30 punti complessivamente 112 punti.
Pertanto € 336.500,00 secondo tabella predetta.
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DANNO PATRIMONIALE: – come da conteggi in atto di citazione sulla base del reddito effettivo e reddito figurato di AR MA marito e padre € 135.282,84.
DANNO BIOLOGICO: Jure proprio potrà essere quantificato sulla base di una perizia medico legale,
che è stata richiesta in memorie istruttorie in prima e seconda ex art 183 VI comma cpc . Ovvero si
chiede di quantificare in via equitativa ex art. 1226 cc.
Metà delle spese di CTU ricostruttiva anticipata anch'essa dal sottoscritto legale € 1.823,56 come da preavviso inviato dal ctu e si allega anche il bonifico eseguito dallo scrivente legale
Si allega inoltre il preavviso di parcella del dr. AL, CTP nominato dall'attrice e non ancora saldato.
Le spese sopraddette andranno suddivise al 50% tra la madre e il figlio. A risarcire, le spese sostenute e sostenende in conseguenza del sinistro “de quo”.
Pertanto a risarcire quindi le somme minori o maggiori che risulteranno di giustizia e dalle quali andrà detratto l'acconto di € 21.950,00 (al 50%) ricevuto da ER ass.ni spa. Gli importi sia relativi alla sig.ra MA AI che quelli del minore MA AR alla luce della consulenza del CTU
ing. SS andranno ridotti del 50%.
Con interessi compensativi sulle somme che saranno riconosciute via via rivalutate dalla data del
sinistro al saldo.
In relazione al compenso ed in considerazione del comportamento tenuto dalla compagnia nel corso
della causa iniziata 4 anni fa, si chiede che la stessa sia condannata al pagamento degli intero compenso e all'intere spese sostenute.
Pertanto con vittoria di compenso legale, spese generali, accessori e spese, delle quali si chiede la distrazione e ci si dichiara antistatario delle predette spese, così come quelle di CTU e anticipo CTP, come da notula che si allega.”
- per la convenuta:
“- In via preliminare: respingere le domande, così come proposte nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di
legge;
- Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dagli attori, nei confronti della società
convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorchè provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2020, CI RA, in proprio e quale
genitore esercente in via esclusiva la responsabilità sul figlio minore CI ON, ha
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citato in giudizio la SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA, quale impresa Designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in
conseguenza della morte di CI ON (marito e padre delle parti attrici e avente lo
stesso nome del figlio) a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 16 ottobre 2015 a Susegana
(TV), nonché la rifusione delle spese sostenute e da sostenersi.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che:
- in data 16 ottobre 2015, alle ore 17.15 circa, a Susegana (TV), MA AR era alla guida del suo motociclo RI targato BB83517 e percorreva la strada provinciale 138 con direzione
di marcia Conegliano – Pieve di Soligo (TV);
- che, giunto in un tratto di strada rettilineo, avanti al MA si arrestava la vettura FO US targata DM389HF, condotta da TO SE e di proprietà di IS Cecilia;
- che la moto di AR MA colpiva detta autovettura sullo spigolo posteriore sinistro e, a causa dell'urto, il guidatore cadeva a terra nell'altra corsia di marcia, dove veniva colpito dalla vettura DA 6 targata CL010AC, condotta e di proprietà di Da LT ZI, proveniente dal
senso contrario di marcia;
- che sulla base delle sommarie informazioni rese da TO SE, Da LT ZI, RD
NN, nonché delle risultanze della perizia di parte a firma del dott. UD AL, la causa dell'evento va individuata nell'imprudente manovra di una vettura CE e di un camion
Volvo non identificati, in quanto: a) il veicolo CE ha improvvisamente svoltato alla sua destra, all'interno di una strada sterrata;
b) appena deviato la marcia, il veicolo CE è ritornato nella carreggiata ed è rientrato nella strada provinciale;
c) a quel punto, un autoarticolato Volvo che la seguiva, rimasto anch'esso sconosciuto, ha deviato, frenato e in parte bloccato il traffico, invadendo la corsia opposta e determinando a sua volta l'arresto delle vetture dietro di lui, tra cui la FO US sulla quale ha impattato il motociclo condotto dal
MA, per poi successivamente essere colpito dal veicolo DA 6 proveniente dall'altro senso di marcia;
- che la compagnia convenuta in sede stragiudiziale ha versato a favore delle parti attrici la sola somma di € 50.000,00, di cui € 6.100,00 sono stati poi corrisposti dagli attori allo studio di infortunistica che si è occupato della fase stragiudiziale;
- che l'assicurazione convenuta è tuttavia tenuta al risarcimento integrale del danno subito dagli attori, ex art. 283, comma 1 lett. a) di cui al d.lgs. 209 / 2005, secondo il quale il Fondo di
Garanzia per le vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei
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veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato